2.8 Riscontri incrociati
Altro problema è quello del riscontro incrociato, vale a dire della possibilità di riscontrare la chiamata di correo con la dichiarazione convergente di altro soggetto pure rientrante nelle categorie previste dall’art. 210 c.p.p.. L’ammissibilità di un riscontro di questo tipo è sostenuta pacificamente dalla giurisprudenza (l'unico precedente edito di segno contrario è, per quel che risulta, rappresentato da una sentenza del Tribunale di Catania del 2 dicembre 1989) ed è, sul piano strettamente giuridico ed in linea di principio, in buona sostanza indiscutibile. Non esiste, infatti, alcun fondamento normativo per sostenere che, posta la possibilità di utilizzare come riscontro anche fatti esterni al tema storico del processo, debba escludersi uguale valore a un elemento cui lo stesso art. 192 c.p.p. attribuisce rango di prova. Secondo un elementare criterio di ordine statistico, sul fondamentale presupposto dell'autonomia della fonte, la coincidenza o la sovrapponibilità delle dichiarazioni costituisce valido elemento di riscontro in quanto, rispetto ad un fatto falso, è altamente improbabile che due persone riferiscano in maniera identica, prospettando, senza un previo accordo tra di loro, una stessa falsa ricostruzione della realtà. Allo stesso modo minima o inesistente è la probabilità che una stessa persona venga accusata da fonti attendibili, diverse e non concertate, per un reato che non ha commesso.
Il problema, allora, non attiene alla validità del riscontro in sé, quanto all’effettivo e rigoroso accertamento dell’autonomia delle fonti. Ove si prescindesse da tale verifica, per un verso risulterebbe frustrata la finalità della norma in esame attraverso l’utilizzo della stessa fonte di prova, circolarmente redistribuita in numero plurimo di dichiarazioni. Per altro verso, un modus operandi indifferente a tali aspetti, e caratterizzato da una sommatoria quasi aritmetica delle dichiarazioni, toglierebbe ogni valenza di conferma, nei termini sopra prospettati, alle accuse successive alla prima. Per questa ragione la giurisprudenza, in maniera ricorrente, si premura di sottolineare come, allo scopo di evitare la c.d. circolarità delle accuse, sia indispensabile una verifica “con il dovuto grado di certezza che ogni chiamata ha una propria autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre, e che soprattutto venga escluso che le accuse possano essere frutto di reciproca influenza tra i vari chiamanti in correità” (così Cass. 22 ottobre 1991, Grilli). L'esclusione di una tale reciproca influenza va ricercata nell'autonomia delle diverse dichiarazioni nonché nell'accertata sconoscenza di una fonte rispetto all'altra.
Posto quanto sopra, non può tuttavia disconoscersi il grave rischio insito nell'utilizzo come esclusivo riscontro di altre chiamate in correità. È realisticamente difficile, se non impossibile, specie in ipotesi di dichiarazioni rese in tempi diversi, una verifica di una qualche attendibilità dell'assenza di contatti tra i diversi dichiaranti o, comunque, della non conoscenza dell'una fonte rispetto all'altra. È, poi, più che comprensibile sul piano psicologico, che il collaboratore di giustizia tenda a confermare le tesi accusatorie nella misura in cui riesce ad intuirne la portata dalle modalità di conduzione degli interrogatori. La verifica del riscontro costituito da un'altra chiamata deve essere quindi ricercata, a parere del Collegio, più che nella precisa coincidenza delle diverse dichiarazioni, nei dettagli rilevanti ai fini dell'accertamento del fatto. La convergenza delle dichiarazioni, evidentemente, rappresenta il presupposto essenziale per il riscontro incrociato, ma la stessa non va intesa in senso rigido, potendosi riferire agli elementi essenziali e caratterizzanti del fatto da provare, facendo salva la necessità di prendere in considerazione ogni eventuale discrasia tra le chiamate e tenendo presente che, specie in presenza di fatti risalenti a molto tempo prima e riferiti nel contesto di più ampie dichiarazioni, la coincidenza delle accuse provenienti da soggetti diversi potrebbe, al limite, anche apparire sospetta (v. Cass. 26 marzo 1996, Emmanuello).
Elementi discriminanti per ritenere la validità di riscontri di questo tipo, purché in presenza di dichiarazioni compatibili o comunque divergenti in maniera superabile in rapporto al thema probandum, sono, quindi, il carattere dettagliato delle chiamate e l’originalità del punto di vista di ciascuno dei chiamanti. In presenza di dichiarazioni estremamente dettagliate, la verifica di alcuni particolari importanti conforta nel convincimento della genuinità delle fonti, essendo improbabile che il dichiarante possa ricordare un fatto minuziosamente se non lo ha personalmente vissuto o se, comunque, non ha avuto dello stesso una compiuta ed attendibile informazione. Sotto altro profilo la dichiarazione che arricchisce l'altra chiamata di ulteriori particolari, i quali si innestano nella prima in maniera plausibile, si dimostra attendibile sia perché si presenta come proveniente da un diverso angolo visuale, sia perché, inserendosi nell'impianto originario, senza sovrapporsi allo stesso e senza meramente riprodurlo, corrobora in maniera indipendente l'accusa. Tutto ciò, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione di generale attendibilità, nella quale rientra anche l'origine della conoscenza del dichiarante, con riferimento a tutte le chiamate in correità che concorrono unitariamente ad integrare la prova a carico dell'imputato per i vari fatti oggetto di contestazione. Ciò specie sotto il profilo dell'analicità delle dichiarazioni. A fronte di chiamate generiche, sfornite di riferimenti fattuali precisi, una verifica del tipo di quella sopra propugnata diviene impossibile o, comunque, di modestissima portata, con la conseguenza che la generale inattendibilità di una o di entrambe le chiamate può comportare, in assenza di riscontri esterni di natura diversa e salva la valutazione del caso concreto in presenza di situazioni peculiari, un giudizio di insufficienza della prova.
Su queste linee guida intende muoversi il Collegio nella valutazione del complessivo materiale istruttorio riferibile ai singoli episodi oggetto della contestazione. L’ordinanza di custodia cautelare del 17 marzo 1994, relativa ai medesimi fatti oggi al giudizio del Tribunale e riportante nella motivazione ampi stralci, talora virgolettati, delle dichiarazioni di Surace, è stata notificata, fra gli altri, a Fresco Alfredo, Frisina Antonio, Palermo Cesare e Ventura Salvatore la cui scelta di collaborazione con la giustizia è successiva all’esecuzione dell’ordinanza medesima. Ne discende che costoro, nel momento in cui hanno reso dichiarazioni nel presente dibattimento quali imputati di reato connesso, conoscevano dettagliatamente, con riferimento a tutti i capi di imputazione ed alle posizioni di ciascuno degli imputati, sia l’impostazione accusatoria, sia le dichiarazioni rese da Surace. La conseguenza evidente è che nella specie, non solo manca la prova della sconoscenza dell’una fonte rispetto all’altra, ma vi è certezza in ordine alla conoscenza da parte dei quattro collaboratori di giustizia sopra menzionati di quelle stesse accuse che le loro dichiarazioni dovrebbero riscontrare. Ciò, coerentemente con quanto sopra esposto e con l’impostazione della giurisprudenza prevalente (v. Cass. 19 aprile 1996, Cariboni; Cass. 30 gennaio 1992, Altadonna), non esclude in radice l’utilizzabilità delle dichiarazioni in questione, ma impone una verifica vieppiù onerosa dell’autonomia della fonte, sulla scorta dei parametri prospettati, così da escludere, prima ancora di indagare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle accuse e di ricercare i riscontri, che le dichiarazioni dei suddetti siano frutto di una mera riproduzione delle accuse di Surace e non derivino da un’effettiva contezza delle vicende. È del resto evidente che la pregressa conoscenza delle accuse non esclude che delle medesime vicende i dichiaranti potessero avere effettiva conoscenza per altra via, indipendentemente dal presente processo. Ciò non toglie che una tale situazione esalti in maniera dirompente l’evidenziato rischio necessariamente connesso alla tecnica del riscontro incrociato e giustifichi un particolare rigore nella valutazione dell’incrocio delle chiamate così minimizzando la pregnanza probatoria, in termini di riscontro delle accuse di Surace, di quelle genericamente confermative o di origine indiretta o imprecisata. Per contro, in caso di significativo contrasto tra le dichiarazioni dei quattro collaboranti sopra menzionati e quelle del Surace, salva ogni riserva in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei singoli dichiaranti, non potrà non tenersi conto in favore degli imputati della rilevanza probatoria del dato rappresentato da una smentita proveniente da soggetto il quale, per ovvie ragioni, ha in linea di massima tutto l’interesse a fornire conferma ad una accusa da lui dettagliatamente conosciuta, piuttosto che ad introdurre dei dubbi che, prima che la ricostruzione dei fatti contestati, necessariamente coinvolgono la sua stessa credibilità.