2.9 Chiamata indiretta e testimonianza c.d. de relato
Ulteriore profilo di particolare interesse per il presente giudizio è quello della chiamata indiretta e, più in generale, della deposizione c.d. de relato. La fonte principale dell’accusa, se non altro perché la prima in ordine di tempo, è rappresentata dal collaboratore di giustizia Surace Salvatore. Costui, tuttavia, risulta essere stato ristretto in carcere per gran parte del periodo di tempo cui si riferiscono le contestazioni oggetto del processo. Egli, infatti, arrestato nel dicembre 1982, è stato scarcerato nel marzo 1983; nuovamente tratto in arresto l’11 luglio 1983, ha ottenuto la libertà il 4 agosto dello stesso anno ed è rimasto libero fino al 17 novembre 1983 data dalla quale non è più uscito dal carcere, salvi alcuni permessi dalla fine del 1988 in avanti, fino al 18 novembre 1992 quando, non rientrando nell’istituto di pena dopo un permesso, si è dato alla latitanza, trascorsa per lo più a Milano e durata fino all’11 maggio 1993 quando, una volta catturato, ha iniziato la collaborazione con la giustizia. Ne discende che tale collaborante ha potuto riferire della maggior parte dei fatti contestati solo per conoscenza indiretta, individuandosi la fonte primaria, secondo i casi, nei partecipi dei vari delitti, in altri suoi affiliati ovvero in terzi estranei alla contestata associazione.
Le implicazioni di tali caratteristiche dell’accusa coinvolgono sia il piano dell’attendibilità generale che quello del regime processuale. Sotto il primo profilo, secondo quanto già espresso, le dichiarazioni relative a fatti cui il collaborante non ha direttamente preso parte hanno un livello di affidabilità necessariamente inferiore rispetto a quelle relative a vicende personalmente vissute. Per altro verso, la natura indiretta della conoscenza del dichiarante impone l’applicazione delle regole dell’art. 195 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ove la fonte non sia ben individuata ovvero non venga sentita in dibattimento. Va comunque sottolineato che le fonti indicate da Surace sono in genere particolarmente qualificate nel senso che egli fa riferimento, almeno nella maggior parte dei casi, non a generiche notizie raccolte all’interno del carcere o nell’ambiente criminale, ma ad una compiuta informazione proveniente da persone a lui collegate per cointeressenza criminale. Informazione costituente, se non vero e proprio “rapporto” dei sottoposti al capo dell’associazione, una doverosa notizia fornita ad una persona che, per la sua posizione apicale nella consorteria criminale, ha specifico interesse a conoscere quei fatti perché partecipe, diretta o indiretta, degli stessi e dei loro proventi. Rispetto a dichiarazioni di questo tipo la giurisprudenza ha affermato: “In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune” (così Cass. 10 maggio 1993, Algranati). Pur senza giungere ad escludere del tutto l’applicabilità dell’art. 195 c.p.p. a tali casi, è innegabile che, su un piano strettamente logico, la verifica di chiamate di questo genere si connota di tratti peculiari. Di regola, per costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di una testimonianza o di una chiamata di correo indiretta, il giudice ha l’obbligo di formulare il giudizio di attendibilità sia con riferimento al dichiarante, sia con riferimento alla fonte primaria. Nel momento in cui, però, quest’ultima è individuata nello stesso autore del reato, o comunque in soggetto che di questo si rende portavoce per consolidati rapporti all’interno di un sodalizio criminale, il problema della possibilità di conoscere i fatti da parte di chi il dichiarante indica come suo informatore e quello della correttezza delle notizie fornite passano in secondo piano. Tale verifica, infatti, finisce per coincidere con quello dell’attendibilità intrinseca della dichiarazione. Si tratta, cioè, di accertare se la fonte di riferimento aveva effettivamente con il dichiarante i rapporti sostenuti da quest’ultimo e, ove tale fonte sia indicata come responsabile dei reati, se abbia effettivamente commesso i fatti oggetto dell’accusa. Il che non è diverso dall’ordinaria verifica, secondo i canoni di cui sopra, di una chiamata diretta. In altre parole, ricercare la conferma esterna dell’affermazione per cui un tale individuo ha informato il capo dell’associazione di un determinato fatto finisce per concretizzarsi in una ricerca di conferma della partecipazione dell’individuo medesimo allo stesso fatto reato. Conferma questa che elimina ogni necessità di ulteriore accertamento, ma, rispetto alla chiamata indiretta, corrobora l’assunto per cui l’informazione proviene proprio da quella persona. In presenza di dichiarazioni come quelle in esame, di conseguenza, l’unica peculiarità afferisce, rispetto all’attendibilità intrinseca, alla minore affidabilità attribuibile a dichiarazioni relative a fatti non direttamente percepiti dal chiamante. Ciò impone un maggior rigore nella ricerca del riscontro, ma, per quel che riguarda il metodo generale di valutazione della prova, non richiede, a causa dell’evidenziata sovrapposizione dei piani di verifica, un ulteriore passaggio finalizzato al controllo dell’attendibilità della fonte primaria. È, per contro pacifico, per giurisprudenza ormai consolidata, che l’eventuale smentita della dichiarazione indiretta da parte del teste di riferimento, o l’eventuale rifiuto di rispondere dell’imputato indicato come informatore, non impedisce di tener conto della prima (v. Cass. 17 maggio 1993, Rizzo; Cass. 11 febbraio 1991, Caruso).