3.1 Surace Salvatore
È, come già evidenziato, il collaboratore di giustizia più importante del presente procedimento. Ha iniziato la sua collaborazione dopo che, l’11 maggio 1993, il suo arresto ha posto termine allo stato di latitanza conseguente al mancato rientro in carcere in occasione di un permesso ottenuto nel novembre del 1992. Dalle sue dichiarazioni sono derivati l’ordinanza di custodia cautelare del 17 marzo 1994 nei confronti di 76 persone, tra cui quasi tutti gli odierni imputati, e, successivamente, il presente processo.
Il suo inserimento ad un livello di un certo rilievo nella criminalità organizzata messinese emerge, in primo luogo, dalla sentenza della Corte d’Appello di Messina del 23 aprile 1990, pur non resa nei suoi confronti per effetto di un provvedimento di stralcio adottato nel corso del giudizio di primo grado di quel procedimento. Con tale sentenza è stata riconosciuta l’esistenza nel territorio messinese di un’associazione per delinquere facente capo a Gaetano Costa e operante fino al giugno 1985. Di tale sodalizio, nell’impostazione accusatoria oggi confortata dalle dichiarazioni rese dall’interessato quale collaborante, Surace faceva parte con posizione di vertice e con la responsabilità di un sottogruppo comprendente alcuni degli odierni imputati, molti dei quali già giudicati quali appartenenti al clan Costa con la suddetta sentenza. In un passaggio della motivazione della pronuncia Surace, definito “boss” e “presunto capo-zona della famiglia Costa” (pag. 267), viene indicato come “accusato di essere al vertice della famiglia Costa ed a sua volta al vertice di un sottogruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti” (pag. 107) ovvero come “a capo di un proprio sottogruppo probabilmente autonomo” (pag. 395). In altro punto della motivazione, con riferimento alle dichiarazioni di Turiano Antonino, si indica quest’ultimo come appartenente all’organizzazione capeggiata da Surace Salvatore e si fa menzione di un gruppo facente capo ai fratelli Surace (pag. 110). Nel discutere della configurabilità di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all’interno della famiglia Costa, la Corte fa un riferimento al dato fattuale dell’esistenza di due sottogruppi, di cui uno facente capo al collaborante (v. pag. 131).
Tutti i collaboranti escussi nel presente giudizio hanno, poi, confermato che Surace era generalmente riconosciuto come un “capo” negli ambienti criminali. Tale suo ruolo emerge agevolmente dagli episodi cui egli ha partecipato e che sono oggetto di contestazione nel presente giudizio. Soprattutto con riferimento ad alcune vicende estortive la posizione di preminenza del collaborante emerge sia dalle deposizioni delle persone offese che dalle confessioni degli imputati. Dalle prime risulta che egli era soggetto in grado di garantire, solo spendendo il proprio nome, adeguata protezione ad imprenditori commerciali nei confronti della criminalità organizzata messinese nell’ambito della quale godeva di rispetto e considerazione. Risulta, altresì, che il suo peso delinquenziale era noto e che, per tale ragione, taluni degli estorti gli si rivolgevano onde sollecitarne un intervento in occasione di intimidazioni ricevute da altri. Dalle confessioni emerge agevolmente l’assoggettamento di taluni degli imputati alla figura di Surace il quale, pur detenuto, otteneva, senza alcuna apparente contropartita, che altri ritirassero per suo conto i proventi di alcune delle estorsioni e li consegnassero ai suoi familiari.
Tale posizione di primo piano nel panorama della criminalità messinese, in uno con i conclamati strettissimi rapporti con molti degli imputati e con il carisma del collaborante nei confronti di costoro risultante da dati fattuali pacifici, costituisce un importante fattore positivo in relazione all’attendibilità generale. Il vertice di una struttura criminale organizzata, o comunque chi in un ambito delinquenziale di una certa dimensione riveste una posizione di preminenza, diviene necessariamente il terminale di un patrimonio informativo rilevante ed è in grado di inquadrare le diverse vicende in un contesto generale molto meglio di chi, per avere ricoperto nei medesimi fatti un ruolo secondario, non può cogliere i nessi tra gli eventi. Per questa ragione, nonostante il lunghissimo periodo di detenzione, i comprovati rapporti del Surace con l’esterno, nella misura in cui rappresentano un dato indiscutibile sulla scorta degli atti processuali, forniscono, almeno su un piano generale, convincente conferma di un elevato grado di attendibilità.
D’altra parte la migliore dimostrazione di un tale assunto si rinviene in un complessivo esame dei singoli episodi dei quali il collaborante ha riferito in dibattimento. La maggior parte delle estorsioni contestate non erano state denunciate ed erano proseguite per diversi anni. È stato il Surace a svelarne l’esistenza, solo in un secondo tempo confermata dalle parti lese. Queste ultime si sono sovente risolte a fornire tale conferma solo dopo ostinate reticenze sfociate in provvedimenti coercitivi contro di loro al fine di rompere il muro dell’omertà. Riguardo alle rapine, in numerosi casi, talora riferibili ad episodi dei quali il collaborante non è stato testimone diretto, piena conferma delle sue dichiarazioni è derivata dagli stessi accusati i quali, confessando le rispettive responsabilità, hanno corroborato l’accusa nel suo complesso, convalidando un giudizio di piena credibilità del Surace anche in relazione a quelle vicende verificatesi nel periodo in cui egli si trovava in stato di detenzione. Numerosissimi sono poi gli episodi con riferimento ai quali il collaborante, nel formulare le accuse, ha ammesso la propria responsabilità. Ciò, specie con riferimento alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti contestato sub 83, anche per fatti che, non solo gli inquirenti non potevano in nessun modo ricondurre alla sua persona, ma della cui stessa esistenza nessuna notizia era disponibile. Nel contempo, riferendo in generale della propria attività criminale, il collaborante ha ammesso in dibattimento di aver preso parte a due omicidi con dichiarazioni che, almeno riguardo a quello non coperto dal giudicato, potrebbero essere foriere nel futuro di gravi conseguenze sanzionatorie, per quanto benevola possa essere la valutazione di chi dovrà giudicarlo. D’altra parte, nel momento in cui egli ha iniziato la collaborazione, poco dopo l’arresto seguito a diversi mesi di latitanza, non risulta fosse raggiunto da indizi concretizzatisi in iniziative giudiziarie a suo carico per fatti di apprezzabile gravità, né, stando almeno agli atti disponibili, pare che la prospettiva di ulteriore detenzione fosse di tale portata da potersi ragionevolmente porre a principale fondamento della scelta collaborativa. Va, inoltre, tenuto presente che le dichiarazioni dalle quali è poi scaturito il presente giudizio sono state rese subito dopo l’inizio del rapporto con le autorità e con un’ampiezza tale da comprovare una definitiva e totale scelta di collaborazione con la giustizia.
Fermo quanto sopra, il Tribunale non può esimersi dal rilevare gli elementi obiettivi emersi dal dibattimento che influiscono negativamente sul giudizio di attendibilità ed impongono, nell’esame delle singole posizioni, un particolare rigore nell’apprezzamento delle dichiarazioni di Surace e nella ricerca dei relativi riscontri. Tali elementi attengono sia al carattere del collaborante, emerso platealmente in alcuni atteggiamenti assunti dallo stesso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sia ad alcuni comportamenti che introducono aspetti di dubbio circa la lealtà del collaborante nel fornire il suo contributo alla giustizia.
Molti dei fatti oggetto della contestazione risalgono ad epoca remota per cui, specie quando chi ne riferisce non ha preso parte direttamente agli stessi, è comprensibile che il ricordo non sia netto e sono possibili confusioni e sviste nella descrizione delle vicende e nell’individuazione dei responsabili. A fronte di una tale situazione obiettiva, agevolmente desumibile dalla comune esperienza, Surace, sia nelle indagini preliminari, sia, in misura minore, in dibattimento, invece di riconoscere onestamente di non essere in grado di formulare su alcuni degli episodi accuse specifiche ovvero di precisare la propria incertezza circa la partecipazione di taluni degli accusati ai vari fatti, ha per la grande maggioranza degli episodi in contestazione formulato accuse nei confronti di un gran numero di persone, pretendendo di ricordare anche i nominativi di coloro che avevano ricoperto un ruolo di secondo piano nelle rapine (furto dei mezzi, procacciamento delle armi, ecc.) ovvero che avevano riscosso nell’arco di molti anni i proventi delle estorsioni. Sovente in questi casi l’imprecisione del ricordo è mascherata dal collaborante con accuse generiche rivolte a un gran numero di persone. Il risultato è, come si vedrà nell’esame dei singoli episodi, che in non poche occasioni l’accusa si rivela falsa in radice per lo stato di detenzione degli accusati o per altre circostanze impeditive della partecipazione ai delitti.
Ben più inquietante è, poi, la vicenda riferita in dibattimento da Currò Luigi. Questi, già iscritto nel novero dei collaboratori di giustizia e sottoposto al programma di protezione con trasferimento in una località segreta, ha, dopo breve tempo, rivisto tale scelta ed è rientrato a Messina ritrattando le dichiarazioni già rese. A questo punto il Currò ha rilasciato una sorta di intervista registrata in una videocassetta resa pubblica mediante produzione nel dibattimento in corso di celebrazione davanti alla seconda sezione della locale Corte d’Assise (c.d. operazione Peloritana). Nel corso della “intervista”, il cui contenuto per la parte che qui interessa è stato ribadito dal Currò nella deposizione testimoniale resa nel presente dibattimento, il predetto ha sostenuto, fra l’altro, di essersi incontrato a Pisa, dove si trovava sotto protezione, con il collaborante Santacaterina Umberto . Questi gli aveva riferito che tale Orlando Giovanni, in cambio della ritrattazione delle accuse mossegli per il reato di cui al capo 83 della rubrica, aveva versato a Surace la somma di £. 5.000.000, inviata mediante vaglia telegrafici intestati alla moglie del Santacaterina . Incassati i vaglia, lo stesso Santacaterina aveva consegnato il denaro contante a Surace il aveva a questo punto ritrattato l’originaria accusa. In dibattimento Currò ha affermato di aver appreso le medesime vicende anche dall’Orlando il quale protestava la pretestuosità dell’originaria accusa, sostenendo di non aver mai conosciuto il Surace.
Riguardo a tale vicenda il Tribunale non può condividere la valutazione del P.M. per cui l’attività investigativa seguita alla pubblicizzazione della predetta intervista e alla denuncia dei fatti da parte dell’Orlando avrebbe dimostrato la totale infondatezza delle indicazioni del Currò. Pur se l’irreperibilità dell’Orlando ha impedito un compiuto approfondimento dei contorni del fatto, oggetto comunque di un procedimento in atto in fase di indagini preliminari, gli elementi disponibili giustificano seri dubbi sulla correttezza del comportamento del Surace e gettano una luce sinistra sulla personalità del collaborante con evidenti implicazioni sul piano dell’attendibilità generale. Nelle indagini preliminari, in un verbale del 19 luglio 1993, Surace aveva accusato Orlando Giovanni di avere trasportato da Milano a Messina, per conto di Scognamillo Gaetano e Panarello Nunzio , un chilogrammo di eroina che i due avevano acquistato da Frisina Antonio. Nel formulare tale accusa il collaborante aveva precisato di non aver visto nel frangente l’Orlando, ma che il nominativo dello stesso gli era stato indicato dai predetti imputati. Risulta documentalmente, oltre che dalle dichiarazioni dei testi Laisa e Giacobino, che Orlando ha spedito il 21 e il 24 febbraio 1994 tre vaglia postali per complessive £. 5.000.000 a Vanda Carmela, moglie di Santacaterina Umberto , residente con il marito ad Arezzo in regime di protezione. Nei primi giorni di marzo dello stesso anno Surace ha inviato al P.M. una lettera nella quale si diceva non più certo dell’identificazione del corriere nella vicenda suddetta. In data 17 marzo 1994, l’Orlando, insieme agli altri imputati, veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere per concorso in detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di eroina. Nell’ordinanza di custodia cautelare non si fa alcuna menzione della ritrattazione del Surace, avvenuta dopo la richiesta della misura e della quale evidentemente il G.I.P. non era stato messo al corrente. Fatto sta che la suddetta lettera e la conferma da parte del Surace in un successivo verbale divengono decisive nel prosieguo, determinando prima la remissione in libertà dell’indagato, quindi, in data 20 febbraio 1995, il suo proscioglimento per non aver commesso il fatto.
Santacaterina , sentito sulla vicenda suddetta, ha ammesso di essersi incontrato con Currò e di aver ricevuto i vaglia, ma ha negato di aver consegnato il denaro a Surace. I versamenti avrebbero rappresentato una regalia che l’Orlando aveva inteso fargli in considerazione del rapporto sentimentale che legava il figlio dello stesso alla figlia del Santacaterina nonché in ragione di un “rispetto” diffuso negli ambienti malavitosi. Ha, poi, aggiunto che in occasione di una casuale contemporanea presenza sua e del Surace a Messina, successiva alla ricezione dei vaglia, aveva incontrato l’Orlando il quale, dopo che Santacaterina gli aveva presentato l’altro collaborante, aveva regalato a quest’ultimo un telefono cellulare in segno di gratitudine per essersi attivato per ritrattare l’ingiusta accusa. Surace, per parte sua, ha sostenuto di non aver mai ricevuto il denaro in questione, di aver avuto dei dubbi sulla partecipazione dell’Orlando al delitto in esito ad un colloquio con il figlio Cono il quale gli aveva prospettato la possibilità che la droga fosse stata trasportata da un’altra persona, di aver visto per la prima volta di persona l’Orlando in occasione dell’incontro in presenza di Santacaterina riferito da quest’ultimo, di aver ricevuto dall’accusato dopo la ritrattazione un telefono cellulare, di essere stato in contatto telefonico con il medesimo in epoca successiva.
Come si anticipava più sopra, la concorde versione fornita da Santacaterina e Surace desta più di una perplessità. La repentina e spontanea ritrattazione dell’accusa con la lettera del marzo 1994, in primo luogo, appare in sé sospetta posto che, stando a quanto sia il collaborante che il figlio Cono hanno dichiarato in dibattimento, nessuna indicazione concreta circa l’estraneità dell’Orlando alla vicenda era pervenuta a Surace dopo l’iniziale accusa, se si esclude un riferimento generico da parte del figlio alla possibilità che il corriere dovesse identificarsi in Mario Naccari, nipote dello Scognamillo , fondata sull’unica circostanza per cui, nel periodo in cui il fatto si era verificato, il predetto Naccari era assente da Messina e al rientro aveva dichiarato di aver fatto un viaggio per conto dello stesso Scognamillo . Deduzione questa che certo non rappresentava una inequivocabile smentita di quanto il collaborante sosteneva di aver appreso dalla viva voce degli interessati nell’immediatezza dei fatti. Non può che stupire, poi, la solerzia del collaborante nel ripristinare la verità nel caso specifico laddove l’azzardo di accuse mosse nei confronti di altri soggetti si è rivelato, per indiscutibile smentita in atti, solo in sede dibattimentale. Altrettanto sospetto è l’invio di una consistente somma di denaro a Santacaterina posto che le giustificazioni addotte da questo appaiono inconsistenti e poco credibili. Non è chiaro, infatti, per quale ragione il rapporto sentimentale tra i figli dell’Orlando e del Santacaterina , obbligasse il primo a foraggiare il secondo. Del tutto illogico è, poi, che un soggetto indicato come vicino agli ambienti criminali invii del denaro a un conclamato collaboratore di giustizia, libero, stipendiato dal servizio di protezione e residente in località segreta, per ragioni di solidarietà criminale, concepibili tra appartenenti a una medesima organizzazione quando uno di essi si trovi in carcere, ma non certamente nei termini esposti. Di qui la valenza indiziaria della “coincidenza” per cui alcuni giorni dopo la ricezione dei vaglia da parte della moglie di Santacaterina , Surace scrive la lettera con la quale ritratta l’accusa in termini tali da depotenziare le iniziali dichiarazioni e rendere altamente probabili la scarcerazione e il proscioglimento dell’Orlando. Non è esatto, poi, che, come sostenuto dai testi Giacobino e Laisa, il Surace ha formulato accuse nei confronti di Orlando nel corso di una sua deposizione dibattimentale successiva alla suddetta ritrattazione. Secondo quanto emerge dalle trascrizioni acquisite agli atti, il collaborante, deponendo nel dicembre 1994 davanti a questo Tribunale in un processo per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nel quale anche l’Orlando figurava tra gli imputati, ha menzionato questo come una delle persone che acquistavano cocaina da Trovato Antonino, ma ha aggiunto: “Si diceva che questa persona, oltre che comprarla per uso personale, la vendeva, ma posso dire che è per uso personale solo, che poi in un secondo tempo ho saputo che era per uso personale proprio”. Ha, poi, fatto riferimento all’accusa in discussione confermando i propri dubbi circa la partecipazione dell’Orlando alla vicenda.
Ciò detto, il Tribunale può tranquillamente condividere l’assunto del P.M. secondo il quale la propalazione di tali notizie da parte del Currò, nelle forme anomale evidenziate, corrisponde a un più ampio disegno di delegittimazione dei collaboratori di giustizia. Tale assunto, però, non esclude che i fatti denunciati possano essere veri o verosimili e che, pertanto, degli stessi debba necessariamente tenersi conto in una valutazione complessiva dell’attendibilità dei chiamanti in correità. In quest’ordine di idee il fatto che un collaborante abbia ricevuto del denaro o comunque regali di valore apprezzabile da persone da lui accusate, specie quando tali regalie possono essere messe in relazione con la ritrattazione delle accuse medesime, rappresenta un elemento che intacca pesantemente la credibilità generale del collaborante. A questo proposito il Tribunale non può che esprimere sconcerto e meraviglia per la disinvoltura con cui viene tollerato che soggetti sottoposti al regime speciale di protezione si incontrino e comunichino tra loro senza alcuna preoccupazione per le conseguenze sul piano della pregnanza probatoria delle dichiarazioni che da tali situazioni può derivare anche ove, in via di astratta ipotesi, i collaboranti si astengano del tutto dallo scambiarsi informazioni in ordine a processi e indagini in corso.
Non si tratta in questa sede di stabilire se Surace abbia o meno ricevuto il denaro per ritrattare l’accusa. È, però, indiscutibile che i fatti esposti, complessivamente valutati, gettano sulla persona del Surace un’ombra che non può non coinvolgere il giudizio sulle sue dichiarazioni, quando da queste deve fondamentalmente trarsi l’accertamento di fatti di rilevanza penale. Dalla vicenda in esame, in ogni caso, non può trarsi un giudizio di totale inattendibilità che impedisca ogni considerazione delle dichiarazioni rese dal collaborante con riferimento al fatto nel quale sarebbe stato coinvolto Orlando come agli altri oggetto del presente giudizio. A tutto concedere, il Tribunale non ha elementi per sostenere che l’accusa originariamente mossa contro Orlando fosse falsa e dolosamente preordinata ad un ricatto. La gratitudine dell’accusato successiva alla ritrattazione, al contrario, sembrerebbe far ritenere il contrario essendo inverosimile che una persona calunniata, dopo essere stata costretta all’esborso di una somma di denaro per essere scagionata, si dimostri addirittura grata verso il calunniatore tanto da regalargli un telefono cellulare e dimostrargli amicizia e considerazione, intrattenendo con lui contatti telefonici. La vicenda in esame, invece, come pure l’evidenziata tendenza a generalizzare le accuse, va inquadrata in una visione personalissima che il collaborante ha della Giustizia e del proprio ruolo. Egli ritiene, con atteggiamento megalomane e delirio di onnipotenza, di poter discernere il Bene dal Male, stabilendo lui, anche secondo valutazioni di opportunità, se non di altra natura, quali fatti e quali personaggi vadano sanzionati e chi, invece, meriti clemenza. Ne sono testimonianza, oltre ai casi di accuse generalizzate non ancorate ad un chiaro ricordo delle vicende e delle responsabilità, alcuni plateali atteggiamenti assunti nelle fasi di maggiore tensione della sua audizione dibattimentale laddove il Surace ha espressamente minacciato gli imputati di ulteriori rivelazioni contro di loro e contro i loro familiari per l’ipotesi che non avessero smesso di insultarlo e di contestare le sue dichiarazioni (“Le capsule e la miccia le ha portate la sorella di Aspri, la polvere non lo so chi l'ha portata. A muntuari puru i fimmini? I muntuu mi ricoddu tutti; u sapiti chi su tutti coinvolti, perciò stativi muti picchì sennò bi cunsumu .... Possono anche insultarmi, non me la prendo; lasciamo stare le famiglie. Io non mi sono ricordato altri fatti nuovi, loro non insultano la mia famiglia e io non mi ricordo”).
Tutto ciò, tuttavia, non può far dimenticare il dato contrastante rappresentato dagli imponenti riscontri, costituiti come detto anche dalle confessioni di taluni degli imputati, che per alcuni episodi sono chiaramente rinvenibili in atti e cui sopra si è fatto cenno. D’altra parte non esiste un solo caso nel presente giudizio nel quale possa rinvenirsi con certezza una consapevole calunnia nei confronti di qualche imputato. Anche le accuse mosse nei confronti di soggetti detenuti, infatti, vanno lette secondo quanto esposto, anche perché nella grandissima maggioranza dei casi le medesime riguardano imputati già accusati di altri reati e sovente rei confessi di alcuni di essi, per cui non sussisteva alcun interesse da parte del collaborante di aggravare le singole posizioni con un effetto sanzionatorio insignificante, come un soggetto esperto di vicende giudiziarie, qual è Surace, certamente sa. Per tali ragioni il problema della valutazione delle dichiarazioni del collaborante sembra porsi più sul piano dell’affidabilità personale che su quello dell’attendibilità complessiva delle dichiarazioni medesime. Ciò che si vuol dire, uscendo dall’apparente contraddizione, è che certe sfasature e discrasie delle accuse di Surace, almeno stando alle risultanze processuali, dipendono per lo più da un’interpretazione da parte del dichiarante del proprio ruolo di collaboratore di giustizia che lo porta ad assumere atteggiamenti di sicurezza e di onniscienza anche quando non è in effetti in grado di riferire su fatti specifici con la dovuta precisione, diversamente da quel che lascia intendere.
In conclusione, in una valutazione complessiva di tutti i dati disponibili, il Tribunale ritiene di doversi impegnare nell’esame delle singole posizioni nella ricerca di uno specifico riscontro individualizzante di particolare pregnanza onde evitare che sulla sola parola di un collaborante sulla cui attendibilità si addensano i prospettati dubbi possa nella sostanza fondarsi un’affermazione di responsabilità. La pretesa di svalutare del tutto il contenuto delle accuse in forza dei medesimi dubbi, invece, è palesemente contraria alla logica perché ancora il giudizio di attendibilità generale al solo aspetto della personalità del dichiarante, trascurando del tutto gli ulteriori elementi di segno contrario emergenti dagli atti.