3.2 Fresco Alfredo
Pur essendo soggetto di rango delinquenziale certamente inferiore a Surace, è apparso al Tribunale più lineare e leale nelle sue dichiarazioni. Precisissimo e dettagliato nel riferire vicende alle quali ha direttamente partecipato, si è per lo più onestamente riferito alle dichiarazioni di Surace per gli altri episodi, limitandosi al massimo a fornire indicazioni genericamente confermative, senza minimamente accreditarsi come soggetto informato di tutto e di tutti. Quando si è dichiarato a conoscenza delle varie vicende, ha per lo più fornito indicazioni ulteriori rispetto a quelle di Surace dimostrando dei vari episodi una più compiuta informazione. Rarissimi da parte del Fresco sono gli aggiustamenti o le rettifiche delle dichiarazioni rispetto a quelle rese nel corso delle indagini preliminari.
Quanto alla collocazione del Fresco nel gruppo Mangialupi e, più in generale, nella criminalità organizzata messinese, basti richiamare le concordi dichiarazioni di tutti i collaboranti che lo hanno indicato come soggetto vicinissimo al Surace ed esponente di primo piano dell’associazione. Con la sentenza della Corte d’Appello in atti, inoltre, Fresco è stato condannato quale appartenente alla famiglia Costa, vicino a Giuseppe Leo. Dalla motivazione risulta che Insolito Giuseppe lo aveva indicato come killer e rapinatore inserito nell’associazione con il grado di sgarrista; che Iannelli Rosario lo aveva inserito nel gruppo di Surace; che il collaborante era menzionato in una lettera indirizzata da Nello Valveri a Gaetano Costa il 16 novembre 1982, “a nome di tutti i componenti l’équipe”.
L’unica remora al pieno utilizzo delle dichiarazioni di Fresco risiede allora nel dato estrinseco rappresentato dalla pregressa conoscenza del contenuto delle accuse del Surace derivante dall’avvenuta notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in epoca anteriore all’inizio della collaborazione con la giustizia. A questo riguardo non possono che richiamarsi i concetti espressi enucleando i criteri di valutazione delle chiamate in correità incrociate, senza che la circostanza in questione possa apparire in sé preclusiva dell’utilizzo delle dichiarazioni ai fini della prova dei fatti contestati.