3.4 Turiano Antonino

Di tale personaggio sono state acquisite le dichiarazioni rese alla P.G. il 4, il 10 e il 15 maggio 1984 e al P.M. il 28 novembre 1984, essendo stato il medesimo ucciso il 29 marzo 1985. Tali dichiarazioni, più che per il loro contenuto intrinseco (si tratta, per lo più, con poche eccezioni, almeno per la parte che riguarda il presente giudizio, di una elencazione degli appartenenti al gruppo di Surace), assumono rilevanza per il contesto in cui sono state rese e per il fatto che le stesse concorrono verosimilmente a rappresentare il movente dell’omicidio dello stesso dichiarante. Raccontando di uno sgarro da lui posto in essere, infatti, il Turiano, nel corpo di quelle verbalizzazioni, asseriva che la sua morte era già stata deliberata da Surace Salvatore. Tale asserzione è stata posta alla base, dopo l’omicidio, dell’azione giudiziaria contro il Surace, indicato quale mandante del delitto, conclusasi con l’assoluzione per insufficienza di prove in appello, dopo la condanna all’ergastolo pronunciata in primo grado. Nel corso del presente dibattimento Surace ha indicato il Turiano quale uno degli appartenenti all’associazione da lui capeggiata, ha specificato taluni dei reati cui lo stesso avrebbe preso parte e, soprattutto, ha ammesso di averne personalmente deliberato l’omicidio dopo essere venuto a conoscenza delle dichiarazioni che il predetto aveva fatto agli organi inquirenti.

Su un piano di attendibilità generale tutto quanto evidenziato non può che comportare la massima valenza delle dichiarazioni in questione. La posizione del Turiano rispetto al gruppo Mangialupi, quindi la possibilità che egli fosse a conoscenza della sua struttura e delle sue attività. è dimostrata prima che da quello che egli ha detto o da quello che sostiene Surace, dal fatto stesso dell’omicidio che, per riconoscimento della stessa sentenza d’appello nel giudizio contro Surace, è da mettere in relazione con le predette dichiarazioni riguardanti anche e soprattutto il clan Mangialupi. Per altro verso le genuine ragioni poste a fondamento della collaborazione del Turiano con le autorità, così come espresse nei citati verbali (“Mi sento minacciato di morte e di conseguenza penso che morendo io nessuno penserebbe più alla mia famiglia”), trovano tragica conferma nell’omicidio che, con diversi mesi di anticipo, il dichiarante aveva predetto. Va tenuto presente, infine, che all’epoca delle dichiarazioni di cui si discute non esisteva alcuna legislazione premiale per i collaboratori di giustizia nei processi di criminalità organizzata, né era agevole, come del resto i fatti dimostrano, assicurare adeguata protezione al collaborante ed alla sua famiglia. Ne discende una minore considerazione, anche in relazione alle già evidenziate motivazioni, della prospettiva di particolari vantaggi che il Turiano poteva prefigurarsi in seguito all’aggravamento oltre il reale delle sue accuse.