3.5 Gli altri collaboranti

Gli altri collaboranti escussi nel presente dibattimento sono soggetti estranei al gruppo Mangialupi i quali, tuttavia, nell’ambito della rispettiva attività criminale hanno incontrato il Surace e gli altri e, entro questi limiti, sono stati in grado di fornire indicazioni più o meno dettagliate circa specifici episodi e circa la struttura e l’organigramma dell’associazione delinquenziale in contestazione.

Sparacio Luigi e Mancuso Giorgio sono stati, fino ad epoca recente, esponenti di primo piano di gruppi organizzati operanti nel territorio messinese. Per loro, come pure per La Torre Guido, Arnone Marcello, Paratore Vincenzo, una valutazione di attendibilità non ha senso se riferita solo al presente giudizio. Infatti, mentre la loro conoscenza dei fatti in contestazione è, con qualche eccezione, per lo più indiretta e incompleta, essi hanno al loro attivo una collaborazione con la giustizia estrinsecatasi nel riferimento a fatti di eccezionale gravità con coinvolgimento della propria e dell’altrui responsabilità. Nel presente contesto processuale quanto da loro riferito assume rilievo quale complemento esterno delle dichiarazioni di Surace e Fresco e assume particolare pregnanza probatoria sia per l’autonomia delle fonti, sia perché la rilevanza modesta del loro contributo in relazione al complesso della loro collaborazione fa apparire remota la possibilità di false indicazioni in assenza di concrete emergenze di uno specifico movente.

Un discorso analogo può valere per Costa Gaetano, capo indiscusso della famiglia omonima della quale avrebbero fatto parte anche Surace e il suo gruppo, fino al 1985/86. Il Costa, in ogni caso, ha fornito nel presente giudizio poco più che delle semplici notazioni storiche la cui valenza si gioca, più che sull’attendibilità, sulla pregnanza probatoria intrinseca, visibilmente modesta.

Di Napoli Pietro è personaggio dedito fondamentalmente al commercio di stupefacenti il quale in tale contesto ha avuto rapporti con Trovato Antonino. Di qui gran parte delle sue conoscenze, riconducibili fondamentalmente a voci di ambiente o a intuizioni derivanti da sporadici episodi cui ha assistito durante la frequentazione del Trovato. È, in ogni caso, pacifico che egli non ha avuto rapporti con il gruppo Mangialupi, né si è reso protagonista insieme ai componenti di questo di episodi criminosi rilevanti. L’origine incerta delle sue informazioni e il contenuto generico delle sue indicazioni rendono praticamente trascurabile il suo contributo al presente giudizio. Va, peraltro, tenuto presente che, secondo quanto emerso dall’istruttoria, tale collaborante ha condiviso con il Surace per un certo periodo la struttura carceraria di Catania Bicocca dopo che entrambi avevano iniziato la loro collaborazione con la giustizia.

Ventura Salvatore è soggetto di un certo spessore nella criminalità organizzata messinese posto che, in esito al maxiprocesso del 1986, è stato condannato come uno dei capi della famiglia Costa. La sentenza d’appello, nel confermare tale pronuncia, afferma: “Il ruolo di capo dell’imputato è fuori discussione, non soltanto perché lo hanno dichiarato Insolito e Pecorella, ma anche per l’importanza delle missioni affidategli e comprovate in atti, e per il tenore delle attenzioni riservategli, nelle missive sequestrate, da Gaetano Costa”. Pur estraneo alla struttura del clan Mangialupi quale disegnata da Surace nelle sue dichiarazioni, tale collaborante era personaggio vicinissimo a Leo Giuseppe per tutto il periodo in cui, come si vedrà, l’organizzazione di quest’ultimo era strettamente collegata a quella di Surace tanto da potersi con difficoltà individuare i profili di autonomia dell’una rispetto all’altra. Egli, pertanto, almeno con riferimento al periodo fino al 1984/85, può riferire dei partecipi dell’associazione in contestazione con attendibilità equiparabile a quella dei collaboranti interni alla medesima. A comprova di ciò vi sono i reati specifici oggetto di contestazione, commessi dal Ventura insieme al Surace o a soggetti a questo vicini, e quelli cui il collaborante ha fatto cenno nel corso della sua deposizione. Su un piano più generale non si riscontrano elementi significativi per un giudizio definitivo sulla credibilità del collaborante salvo rilevare che non sono riscontrabili dati processuali in certo contrasto con quanto da lui dichiarato, che egli non ha esitato ad accusare il cognato La Spada Antonino  di alcuni dei reati a questo contestati, che anch’egli conosceva le dichiarazioni del Surace per essere stato sottoposto alla misura della custodia in carcere con la nota ordinanza, ma si è dimostrato, rispetto agli episodi sui quali è stato in grado di riferire, poco disposto ad adagiarsi sulle versioni dell’altro collaborante, tanto da smentirlo in diverse occasioni come si vedrà nell’esame dei singoli reati.

Frisina Antonino è un trafficante di stupefacenti residente a Milano, riconosciuto come tale dalle sentenze acquisite agli atti, che ha avuto rapporti con il solo Surace in contesti del tutto diversi da quelli di cui si discute nel presente giudizio. Al di là del supporto che, su un piano generalissimo, egli può fornire per la ricostruzione della complessiva attività delinquenziale del Surace, il suo contributo riguarda esclusivamente il fatto contestato sub 83 e sarà esaminato nel prosieguo della presente sentenza.

Santacaterina Umberto  è l’unico tra gli odierni imputati ad avere assunto il ruolo di collaboratore di giustizia. Alla stessa stregua del Ventura, ma ad un livello più basso, era vicino a Leo Giuseppe e a tale vicinanza sono riconducibili i suoi rapporti con Surace e gli altri dai quali scaturiscono i due episodi oggetto di contestazione a suo carico. Il livello basso all’interno della criminalità organizzata messinese si traduce per tale collaborante, almeno con riferimento al presente giudizio, nella possibilità di riferire per lo più notizie di seconda mano o fatti notori negli ambienti delinquenziali senza che siano in genere riscontrabili dati concreti dai quali desumere una qualificata attendibilità. Il suo contributo, comunque, per le stesse ragioni già evidenziate in relazione a Ventura, va preso in considerazione, nell’economia complessiva dell’istruttoria, quale ulteriore supporto al quadro generale inerente la struttura del gruppo Mangialupi e la partecipazione al medesimo dei vari imputati.