4.1 L’associazione Costa e la sua struttura

La sentenza della locale Corte d’Appello del 23 aprile 1990 ha statuito sull’esistenza nel territorio messinese, a tutto il mese di giugno 1985, di quattro distinte organizzazioni criminali. Di queste, tre (clan Cariolo, clan Ingemi e famiglia Milone), già in primo grado erano state qualificate come associazione per delinquere semplice. La quarta, quella facente capo a Gaetano Costa, certamente la più importante per numero di affiliati ed attività delinquenziale, ritenuta associazione mafiosa dal Tribunale, è stata qualificata come associazione ex art. 416 c.p. dalla Corte d’Appello con statuizione ormai divenuta definitiva per la maggior parte degli imputati di quel procedimento. La sentenza si ricollega ad una precedente pronuncia, riferibile ad un arco temporale il cui termine finale è da individuare nel 5 agosto 1981, con la quale era stata accertata l’esistenza di due associazioni, sovente tra loro contrapposte nel periodo in contestazione, l’una facente capo a Gaetano Costa e Di Blasi Domenico, l’altra capeggiata da Cariolo Placido e Rizzo Letterio. Argomentando sulla scorta delle dichiarazioni di Insolito Giuseppe e di altri e su tutta una serie di elementi obiettivi confermativi, la Corte ha ritenuto la permanente operatività di tali organizzazioni anche oltre la data sopra indicata. Riguardo alla famiglia Costa la sentenza d’appello, condividendo sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, ha affermato che “detta compagine criminale è rimasta successivamente in vita ed ha anzi prosperato, malgrado la detenzione in carcere di numerosi suoi capi e promotori, dedicandosi, in prevalenza, alla programmazione di reati contro il patrimonio (rapine, estorsioni, furti)”. In questo contesto è stato rilevato il “netto predominio che i maggiorenti della famiglia Costa riuscivano ad esercitare all’interno della Casa Circondariale di Messina, in modo da incrementare, addirittura, il numero dei propri adepti, svolgendo una capillare opera di proselitismo mediante il trattamento di favore che riuscivano ad assicurare ai propri affiliati. Parimenti, i capi della stessa famiglia continuavano a mantenerla in vita e ad alimentarla, nonché, imperterriti, a dirigere, dal carcere, la gestione delle attività delittuose esterne della propria organizzazione”. In esito al giudizio, la Corte ha ritenuto responsabili della partecipazione all’associazione Costa quarantaquattro imputati ed ha nel contempo affermato il ruolo di capi di cinque di essi (Costa Gaetano, Di Blasi Domenico, Bitto Vincenzo, Leo Giuseppe, Valveri Sebastiano) cui possono aggiungersi Cambria Placido e Cavò Domenico, anch’essi condannati in primo grado come capi, ma dei quali la Corte d’Appello non si è occupata essendo stati gli stessi uccisi nelle more del giudizio di gravame.

Nei termini generali sopra enunciati, tale ricostruzione trova oggi conferma nelle collaborazioni con la giustizia che, dal 1992 in avanti, hanno riguardato esponenti di primo piano della criminalità messinese, a suo tempo affiliati al clan Costa. Al di là del giudicato formatosi sulla sentenza, pertanto, può assumersi come dato acquisito, anche per le indicazioni provenienti dall’istruttoria dibattimentale del presente giudizio, l’esistenza e l’attività fino al 1985/86 di una grande organizzazione criminale facente capo a Gaetano Costa della quale sia Surace e Fresco sia la maggior parte dei collaboranti escussi nel presente giudizio facevano parte. Ciò che va invece puntualizzato rispetto all’accertamento della Corte d’Appello, in forza delle nuove fonti di prova disponibili, è la struttura interna dell’associazione in questione e i rapporti dei vari affiliati con quei personaggi comunemente individuati come capi dell’organizzazione. Su questo punto, infatti, la predetta pronuncia, per carenza di compiuta informazione, non è in genere in grado di cogliere appieno le effettive dinamiche interne che giustificavano la qualifica apicale di alcuni degli imputati, né di definire compiutamente il significato dei riferimenti istruttori a gruppi autonomi dei quali soggetti pure appartenenti al clan Costa sarebbero stati componenti nel medesimo periodo.

Costa ha a questo riguardo spiegato che la sua organizzazione, costruita sul modello della ‘ndrangheta calabrese e della nuova camorra napoletana e in rapporti con queste, comprendeva al suo interno altri gruppi che godevano di una certa autonomia. Tali gruppi, in altre parole, potevano liberamente commettere reati di varia natura in tutto il territorio, salvo il preventivo concerto dei vertici dell’organizzazione maggiore per i delitti di sangue e, in genere, per tutte quelle attività che potevano coinvolgere gli interessi complessivi dell’associazione. Il vincolo associativo che legava tutti i sottogruppi, poi, si manifestava nella solidarietà e nell’assistenza carceraria ai vari affiliati e soprattutto nei rapporti con le altre organizzazioni, alleate e avversarie, operanti nel medesimo territorio. Il tutto suggellato da rituali di iniziazione e dalla definizione di una gerarchia interna dell’organizzazione che richiamavaanche nel nome delle diverse qualifiche (picciotto, camorrista, sgarrista, santista) i modelli criminali di riferimento.

Fino al 1985/86, pertanto, l’esistenza di gruppi autonomi, facenti capo ai maggiorenti del clan Costa, non è in contrasto con l’identificazione di una più ampia organizzazione criminale che, per effetto delle dinamiche descritte, finisce per rappresentare la sintesi delle forze provenienti dalle distinte cellule componenti dell’organismo principale. Fino a tale epoca, appartenere al gruppo di Cambria o di Leo o di altri degli esponenti riconosciuti del clan Costa, non è diverso dall’appartenere a quest’ultimo. Ciascuno dei sottogruppi, pur autonomamente identificabile, costituisce una parte del tutto rappresentato dall’organizzazione principale dalla quale è distinguibile solo in questi termini, mentre l’autonomia dei diversi programmi associativi trova il limite dello scopo comune dell’associazione madre cui in ogni caso viene data prevalenza.

È nel 1986/87, a cavallo del giudizio di primo grado del maxiprocesso cui si riferisce la suddetta sentenza d’appello, secondo la concorde ricostruzione di tutti i collaboratori di giustizia, che l’associazione Costa viene meno e che quei centri di aggregazione criminale facenti capo ad alcuni personaggi carismatici, già interni al sodalizio, divengono associazioni del tutto autonome, tanto da rompere ogni legame reciproco e da dare vita a nuovi rapporti secondo mutevoli strategie di alleanza o di contrasto.