4.2 La genesi del gruppo Mangialupi
Afferma Surace che nel 1980, mentre si trovava nel carcere di Messina, era stato affiliato al clan Costa da Leo Giuseppe e da altri con il grado di camorrista, attribuitogli in forza dei meriti acquisiti in precedenti imprese criminali, soprattutto poste in essere nella città di Milano. Nel 1982 aveva, poi, deciso di costituire un proprio gruppo autonomo e a tal fine aveva mandato dei messaggi a Trovato Giovanni e Fresco, all’epoca detenuti fuori da Messina. Insieme a costoro e ad altri soggetti con i quali aveva un solido rapporto di amicizia, rafforzato anche da precedenti attività delinquenziali comuni, aveva dato vita ad un sodalizio stabile, del tutto autonomo rispetto al clan Costa.
Che Surace abbia potuto costituire nel 1982 un gruppo del tutto svincolato dall’associazione Costa, tuttavia, è circostanza che trova smentita chiara in atti, anche nelle stesse dichiarazioni del collaborante, a prescindere da ogni considerazione circa la poca verosimiglianza di forme costitutive quali quelle descritte, caratterizzate da un improbabile vero e proprio accordo societario tra persone detenute. Lo stesso Surace ha affermato di aver continuato a far parte del gruppo Costa anche dopo il 1982 e di aver raggiunto negli anni successivi il grado di sgarrista, quindi, nel 1983/84, quello di santista. In questo contesto ha affermato che tale ultimo attributo, e solo questo, comportava per l’affiliato la possibilità di costituire un proprio gruppo autonomo all’interno della famiglia. Tant'è che tale grado era stato concesso solo a personaggi di primo piano, alcuni dei quali sono coerentemente indicati come rivestiti di posizione apicale nei sottogruppi cui si è fatto riferimento. È ragionevole ritenere che, quantomeno negli anni di cui si discute, nei quali l’associazione Costa era in piena attività, le regole interne fossero in genere rispettate e che deroghe significative non potessero darsi senza contrasti. Su tale presupposto, stando alle stesse dichiarazioni di Surace e considerato che l’inserimento di questo nella più ampia associazione fino a quando questa è esistita non trova smentita in atti, è impossibile, non solo che il collaborante abbia costituito un gruppo del tutto svincolato dal clan Costa, ma anche che egli abbia potuto avere un proprio sottogruppo, nel senso sopra precisato, prima del conferimento del grado di santista. Fresco, infatti, oltre a non fare alcuna menzione dell’accordo a tre riferito da Surace, ha spiegato che, in realtà, il gruppo Mangialupi era nato da un contrasto personale tra lo stesso Surace e Pippo Leo verificatosi nel 1984. Prima di tale epoca, “il periodo fino all’85, diciamo, è sempre rimasto, anche riferendosi a Pippo Leo e ad altri personaggi; diciamo, noi, in un certo senso, ci riferivamo a Pippo Leo, che stava sempre nel villaggio Aldisio ed era lui il referente di Costa maggiore”. A detta del Fresco è dal 1986/87 che il gruppo assume rilevanza autonoma e assume la capacità di organizzare e attuare significative imprese criminali. Ancora più esplicito è Mancuso il quale, dopo aver affermato che Surace e gli altri appartenevano al gruppo Leo, ha spiegato che tale assetto, nonostante i risalenti contrasti personali tra i due esponenti di maggior rilievo, si era protratto fino alla dissoluzione dell’associazione Costa quando, aggravatisi i predetti contrasti fino al punto che Leo aveva deliberato l’omicidio di Surace, era stato proprio il Mancuso a rendersi garante e a consentire la pacifica fuoriuscita di quello che può definirsi il gruppo Mangialupi dall’organizzazione di Leo.
Lo stretto rapporto tra Surace e Leo nella prima metà degli anni ’80, del resto, trova in atti imponenti conferme. Già il fatto che Surace sia stato iniziato da Pippo Leo, con grado più basso rispetto a questo, dimostra nel contempo la contiguità criminale dei due nel contesto associativo di cui si discute e la posizione di preminenza del Leo il quale ultimo, già nella sentenza della Corte d’Appello, veniva definito il “numero tre” dell’associazione Costa. La medesima sentenza, inoltre, conferma i rapporti di Fresco sia con Leo che con Valveri, altro soggetto condannato come capo del clan Costa e indicato come molto vicino al predetto Leo. La più convincente conferma del sostanziale inserimento di Surace e dei suoi nel gruppo Leo proviene, tuttavia, dall’analisi dei capi di imputazione del presente giudizio, redatti per lo più sulla base delle dichiarazioni di Surace. Delle rapine indicate in rubrica, tredici sono state commesse prima del 1985. Con riferimento a otto di queste le accuse del Surace coinvolgono, oltre che soggetti asseritamente appartenenti all’associazione Mangialupi, personaggi che, sulla scorta della motivazione della suddetta sentenza ovvero delle univoche indicazioni emerse dal presente dibattimento, devono ritenersi affiliati al clan Leo (Leo Giovanni, Santacaterina , La Spada , Ventura Salvatore, Ventura Carmelo ). Indizi ancora più pregnanti della situazione prospettata si ricavano dall’analisi delle vicende relative ad alcune delle estorsioni contestate. Nell’estorsione ai danni del commerciante Chirico, dopo l’arresto di Surace avvenuto il 17 novembre 1983, la riscossione delle somme versate dall’estorto è stata effettuata per circa due anni da un personaggio che agiva per conto di Valveri Sebastiano e Ventura Salvatore, entrambi pacificamente inseriti ad un certo livello nel clan Leo e mai indicati come appartenenti al gruppo Mangialupi. Nel caso dell’estorsione ai danni della ditta Fiorino, collocabile nella seconda metà del 1983, è lo stesso Leo Giuseppe a invitare il fratello Domenico, nel corso di un colloquio carcerario, a rivolgersi a Surace per contattare gli estortori e sfruttare al meglio la situazione. Tant’è che, dopo l’intervento del collaborante, l’estorsione prosegue ad opera di Surace e Leo insieme. Nell’estorsione alla rosticceria Nunnari, risalente al 1982, Surace è coinvolto per iniziativa di Alessandro Simone , legato sentimentalmente a una zia di Pippo Leo, proprio per la conclamata vicinanza del collaborante a quest’ultimo. Nella medesima vicenda, nel momento in cui lo stesso Surace interviene su Sparacio per indurlo a desistere dalle richieste estortive originariamente formulate, agisce evidentemente come emissario di Leo e come compartecipe dell’organizzazione Costa nell’interesse comune di mantenere la pace tra le diverse anime di tale organizzazione.
La ricostruzione di uno sviluppo coerente della vita di un’organizzazione del tipo di quella in esame può essere tentata su un piano di massima, nei limiti strettamente necessari ai fini dell’esame dei singoli capi di imputazione, senza la pretesa di un’analisi compiuta degli effettivi rapporti tra tutti i soggetti in gioco. È evidente che le dinamiche dell’azione di un gruppo criminale risentono di una serie di fattori, non ultimi le caratteristiche personali dei suoi componenti e le iniziative estemporanee di alcuni di essi, che non sono riconducibili ad uno schema rigido. Il Tribunale, peraltro, non dispone di tutti gli elementi necessari per una definitiva valutazione a questo riguardo. È quindi impossibile in questa sede una precisa ricostruzione, anche riguardo agli aspetti cronologici, di tutti i passaggi dall’ingresso di Surace nell’associazione Costa, al suo rapporto con Leo e al suo successivo graduale distacco da questo, alla definitiva costituzione di un gruppo autonomo.
Ciò premesso, tutto quanto sopra esposto va rapportato ai riferimenti ad un gruppo autonomo facente capo a Surace, contenuti nella citata sentenza della Corte d’Appello e già menzionati in sede di esame dell’attendibilità generale del collaborante. Come già evidenziato, le risultanze processuali sono univoche nel senso dell’indicazione del Surace come un “capo” all’interno dell’organizzazione Costa, ruolo che egli si è verosimilmente conquistato sul campo e che si è tradotto nella rapidissima ascesa dal grado di camorrista a quello di santista. D’altra parte va tenuto presente che, fino al novembre 1983, a parte brevi periodi di detenzione, il collaborante era certamente, tra gli esponenti del gruppo Leo in libertà, quello di maggiore spessore delinquenziale. Tant’è che, in occasione delle estorsioni sopra menzionate, è a lui che fa riferimento il Leo, direttamente o indirettamente, per intervenire e indirizzare gli avvenimenti allo scopo comune. In questo contesto, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni di Mancuso e di Fresco, è probabile che abbiano iniziato ad emergere contrasti personali tra Surace e Leo, connessi al ruolo di reggente del gruppo dal primo di fatto assunto e alla personalità delinquenziale dello stesso che lo portava ragionevolmente a contrapporsi al proprio referente assumendo via via un sempre più autonomo potere. Altrettanto plausibile è che tali contrasti abbiano dato luogo, sempre all’interno del gruppo Leo, alla creazione di una cerchia di persone le quali, particolarmente vicine a Surace fin dall’inizio per amicizia personale o per trascorsi delinquenziali, sono poi rimaste con lui quando l’aggravamento dei suddetti contrasti e la disgregazione dell’associazione Costa, compiuta o in corso di maturazione, ha portato alla effettiva costituzione di un’organizzazione autonoma. Non a caso la sentenza della Corte d’Appello parla di un gruppo Surace, ad un tempo, come sottogruppo dell’associazione Costa e come gruppo autonomo dedito allo spaccio di stupefacenti, vale a dire ad una attività non propriamente rientrante nel programma del sodalizio principale. Pur se, come si vedrà, il presente dibattimento lascia aperto più di un dubbio circa le dimensioni del traffico di droga ad opera di Surace e dei suoi accoliti negli anni anteriori al 1986, tale specificazione chiarisce come, per tutta la residua attività delinquenziale, ivi inclusa quella integrante il programma dell’associazione Mangialupi secondo l’odierna accusa, anche secondo la sentenza Surace facesse parte, a tutti gli effetti, dell’associazione Costa. Lo stesso Fresco, del resto, riconduce l’esplosione del dissidio tra Surace e Leo, fino ad allora latente, al momento in cui, invertitisi i ruoli in seguito all’arresto del primo ed alla scarcerazione del secondo, si poneva il problema della gestione delle estorsioni. Il che, per un verso, conferma il dato della precedente comunanza tra i due di tale attività; per altro verso, fornisce riscontro all’assunto per cui Surace, nel periodo in cui aveva di fatto diretto il gruppo Leo, aveva acquisito un certo potere e un certo prestigio autonomo anche all’interno dell’associazione Costa. È verosimilmente questo che, nel momento in cui Leo Giuseppe ritorna in libertà, porta il collaborante a rivaleggiare con il capo e a pretendere di continuare a trarre vantaggio dall’attività delinquenziale del gruppo così come avveniva in precedenza.