4.3 La struttura del gruppo Mangialupi in rapporto alla contestazione di cui al capo 1
Secondo quanto esposto, di un gruppo Mangialupi pienamente riconosciuto dagli altri organismi delinquenziali e chiaramente distinguibile dal gruppo facente capo a Leo Giuseppe può parlarsi solo con riferimento ad epoca prossima o successiva alla dissoluzione dell’associazione Costa, avvenuta nel 1985/86. Stante la pregnanza dei dati evidenziati e l’incompatibilità di risultanze processuali obiettive con una diversa ricostruzione, non può attribuirsi soverchio rilievo alle dichiarazioni di Santacaterina e Ventura Salvatore le quali, genericamente confermative dell’impostazione di Surace, non offrono alcun elemento concreto sul quale ancorare una attendibile ricostruzione che, nei termini in cui è stata prospettata dai suddetti collaboranti, assume un mero valore classificatorio non utilizzabile processualmente. A questo punto, però, si pone per il Tribunale il problema di verificare se l’impostazione qui recepita sia compatibile con la contestazione di cui al capo 1 della rubrica: se, in altre parole, il fatto descritto in rubrica possieda la capacità di definire tutti i passaggi che hanno portato un gruppo di persone originariamente inserite nell’associazione Costa e nel gruppo Leo ad acquisire, nella seconda metà degli anni ’80, visibilità come struttura delinquenziale autonoma. Occorre poi accertare se siffatta struttura, nelle diverse fasi della sua esistenza, per tutto il periodo in contestazione, abbia raggiunto quel livello minimo di organizzazione idoneo ad integrare l’elemento obiettivo del reato associativo.
Ad avviso del Collegio entrambe le questioni vanno risolte in senso affermativo. Il capo di imputazione identifica l’associazione criminale di cui si discute, al di là del riferimento alla sua denominazione ufficiale che non può avere alcun riscontro concreto, mediante l’individuazione delle persone che ne facevano parte e che la dirigevano, del luogo e del tempo in cui ha operato, degli scopi della stessa. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del giudicato, l’idem factum in tema di reato associativo “si sostanzia nell'appartenenza del soggetto alla medesima societas sceleris, vale a dire ad uno stesso organismo di stampo mafioso, anche se le attività e i ruoli descritti nei capi di imputazione possono apparire non perfettamente coincidenti tra loro” (così Cass. 1° settembre 1995, Scarpa). Nel caso in esame è fuor di dubbio che il gruppo di persone facente capo a Surace che qui si ritiene inserito in consorterie criminali più ampie coincide con quella “banda del rione Mangialupi” di cui parla il capo di imputazione. Ciò che distingue l’impostazione accusatoria dalla valutazione del Tribunale non è l’apprezzamento della struttura dell’organismo, riconducibile nella sua essenza alla descrizione contenuta in rubrica, ma la collocazione dell’organismo medesimo nell’ambito della criminalità organizzata messinese. Accertato che Surace, nell’arco temporale in contestazione, ha effettivamente diretto l’attività delinquenziale di un gruppo che, per composizione, ambito di attività, finalità, luogo e tempo di operatività, è identificabile con quello descritto sub 1, nulla rileva, ai fini della configurazione del reato, che tale gruppo, per un parte del periodo di osservazione, non abbia avuto vita autonoma, ma abbia operato all’interno di un sodalizio principale, riferendosi a questo per la maggior parte delle sue attività. Tali aspetti afferiscono alla ricostruzione del concreto svolgersi della vita della struttura associativa, ma non incidono sulla individuazione del fatto reato contestato secondo i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità).
Evidente è, poi, la sussistenza di una struttura organizzativa suscettibile di essere inquadrata nel concetto penalistico di “associazione”, sostanzialmente coincidente per tale profilo con riferimento all’art. 416 come all’art. 416-bis c.p.. Non sussistono, infatti, tratti peculiari riferibili all’associazione mafiosa per quel che riguarda l’elemento dell’organizzazione salva la sola circostanza per cui le caratteristiche del vincolo devono essere tali da determinare quella condizione di assoggettamento e di omertà che, quale effetto della forza di intimidazione, costituisce il presupposto fondamentale del reato contestato. Si afferma generalmente, del resto, che l’associazione mafiosa si innesta necessariamente su un apparato organizzativo preesistente, corrispondente a quello dell’associazione per delinquere semplice. La coincidenza dell’elemento organizzativo nei due reati ha, perciò, un fondamento sostanziale direttamente desumibile dalla struttura della norma incriminatrice.
Riprendendo
concetti ormai pacifici in dottrina e giurisprudenza va quindi affermato che
l’unico requisito dell’apparato organizzativo di un’associazione
penalmente rilevante è quello di essere dotato di stabilità. La
predisposizione degli strumenti necessari per operare, siano essi uomini o cose,
deve essere effettuata non in vista di singoli reati o di specifici
comportamenti, ma in una prospettiva di lungo periodo proiettata sul programma
dell’associazione e funzionale, di conseguenza, anche alla perpetuazione del
sodalizio. Posto che un’organizzazione esista, il livello minimo della stessa
si identifica con quello necessario e sufficiente per il raggiungimento dello
scopo comune e, nell’associazione mafiosa, per consentire il dispiegarsi e
diffondersi della carica di intimidazione. È quindi “irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa
organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale
predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché
tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del
programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato
ed è perdurato” (così Cass. 23 marzo 1995,
Semeraro). In altre parole l’associarsi ai fini penali va inteso come la
creazione di un qualsiasi legame stabile tra tre o più persone in vista della
commissione di delitti ovvero del perseguimento degli altri fini previsti dalle
diverse disposizioni che contemplano fattispecie associative. Tale vincolo non
deve essere preordinato ad un programma specifico, ma funzionale ad un disegno
generico, non definito nei suoi diversi passaggi, e deve essere stabile, nel
senso che il rapporto interpersonale deve durare nel tempo, essendo assegnato a
ciascuno degli associati un ruolo più o meno rigido nel quadro complessivo
dello scopo sociale. Tali soli elementi sono sufficienti a configurare quella
rudimentale organizzazione che costituisce il livello minimo di rilevanza penale
dell’accordo criminoso sotto il profilo dell’art. 416 c.p. e
correlativamente anche dell’art. 416-bis.
Il fatto che tutti i collaboratori di giustizia abbiano affermato che il gruppo in questione era universalmente riconosciuto dalle altre organizzazioni criminali operanti nel territorio costituisce un primo importante elemento per sostenere la stabilità dell’organismo e la sua permanente esistenza per tutto il periodo oggetto di contestazione, ben al di là dei singoli episodi criminosi rientranti nel suo programma. Tale indicazione trova ampia conferma nei certi rapporti personali, quando non nei vincoli familiari, che hanno legato, talora fin da prima della data indicata come di costituzione del gruppo, molti dei soggetti menzionati al capo 1 della rubrica. È certo, poi, sia per le indicazioni dei collaboranti, sia per alcune confessioni degli imputati, che le rapine contestate, o almeno la maggior parte di esse, hanno una matrice comune, nel senso che sono state commesse da personaggi che, utilizzando sovente la tecnica dello sfondamento delle vetrate blindate con mazze ferrate o con autovetture, per lo più gravitavano in quel circolo facente capo a Surace. Il numero di tali episodi, cui possono aggiungersi gli altri giudicati separatamente e desumibili dai documenti acquisiti, e la circostanza per cui gli stessi sono stati commessi nell’arco di diversi anni costituisce, ad avviso del Collegio, la migliore dimostrazione della sussistenza di un vero e proprio vincolo associativo esistente tra i soggetti interessati. La costanza di partecipazione delle stesse persone ad episodi di questo genere, infatti, è sintomo di una stabile disponibilità dei medesimi soggetti alla commissione di tali tipologie di reato e di un legame personale costante. Il che non è diverso dall’assunzione di un ruolo in vista di uno scopo delittuoso comune. Per altro verso, il fatto che Surace, pur detenuto, sia stato in grado di fornire indicazioni dettagliate di tali vicende, se è coerente con il ruolo di capo attribuito al suddetto da tutti i collaboranti, costituisce ulteriore elemento confermativo della sussistenza di un apparato organizzativo allo stesso riferentesi. Assunto questo emergente in maniera indiscutibile da alcune delle estorsioni laddove l’attività dei vari individui esattori dei proventi dei delitti è stata sovente orientata, in via pressoché esclusiva, a fornire sostegno economico al capo detenuto. Va, poi, tenuto conto che, almeno fino alla disgregazione dell’associazione Costa, secondo la ricostruzione qui recepita, il gruppo Surace era inserito in un sodalizio di più ampia portata la cui riconducibilità alla fattispecie associativa è già stata ritenuta con forza di giudicato dalla sentenza sopra richiamata. Tale pronuncia, come detto, sia pure con contorni particolari non del tutto conformi a quanto emerso dal presente dibattimento, ha del pari rilevato anche la presenza di un nucleo associativo facente capo a Surace. È del resto intuibile che, se tale aggregazione doveva operare in funzione degli scopi dell’associazione Costa e del gruppo Leo, doveva necessariamente disporre di una struttura idonea che le consentisse di entrare in rapporti con gli altri sottogruppi operanti nel medesimo contesto e di fronteggiare le organizzazioni rivali nonché di porre in essere tutte quelle attività funzionali per l’attuazione del programma criminoso, già parzialmente individuate nella sentenza citata. Dopo l’effettiva costituzione di un gruppo del tutto autonomo, poi, il fatto che i rapporti tra le persone siano rimasti inalterati e che il gruppo abbia continuato ad operare secondo modalità analoghe, sovente proseguendo fatti estortivi iniziati in epoca precedente, costituisce ulteriore dimostrazione della permanenza del vincolo associativo fino alla data ultima indicata nel capo di imputazione.
Altro dato rilevante è che la strutturazione del gruppo si è estesa fino a ricomprendere la costituzione di una vera e propria cassa comune da utilizzare per i bisogni degli associati e per le attività comuni. La sentenza della Corte d’Appello, con riferimento all’associazione Costa, ha desunto, oltre che dalle dichiarazioni dei collaboranti, da dati obiettivi quali i flussi di denaro tra gli imputati detenuti e quelli in libertà nei diversi periodi, l’esistenza di una “bacinella” nella quale confluivano appunto i profitti delle azioni criminose poste in essere dagli associati. Con più specifico riferimento al gruppo formatosi attorno alla persona di Surace, già Turiano aveva fatto riferimento, se non ad una vera e propria cassa comune nel senso sopra prospettato, al fatto che il denaro proveniente dalle rapine e segnatamente da quella commessa ai danni del Banco di Sicilia a Giammoro (capo 36), veniva utilizzato per l’acquisto di stupefacenti da rivendere sul territorio per conto di tutto il gruppo che, secondo il Turiano, con impostazione che la Corte d’Appello recepisce, si identificava proprio come organizzazione operante nel traffico della droga. In realtà, le dichiarazioni rese nel presente giudizio dai collaboratori di giustizia non sono del tutto in linea con tale prospettazione. Come si vedrà le odierne emergenze processuali non consentono di affermare con certezza che l’organizzazione in esame fosse anche un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Fresco e Surace, infatti, non hanno menzionato tale attività, se non con connotati del tutto particolari, tra gli scopi dell’associazione Mangialupi. Coerentemente, essi non fanno quindi riferimento a un fondo comune nel senso indicato da Turiano, ma come patrimonio dell’associazione attraverso il quale i proventi delle azioni criminose venivano redistribuiti a tutti gli associati. Secondo i citati collaboranti, in occasione delle rapine e delle estorsioni, mentre la maggior parte del ricavato veniva divisa tra i partecipanti ai delitti, una percentuale veniva versata nella cassa comune ed utilizzata sia in favore dei componenti del gruppo che si trovavano in stato di detenzione (Surace parla in proposito di veri e propri stipendi), sia per spese necessarie all’ulteriore attività associativa o per sussidi in favore di altri affiliati in libertà. Palermo conferma tali indicazioni affermando che, quando egli si trovava in carcere, Surace gli consegnava costantemente delle somme di denaro necessarie per il mantenimento suo e della sua famiglia. Tali erogazioni non avvenivano, invece, durante i periodi di libertà laddove i guadagni consistevano nella quota dei proventi dei singoli delitti cui aveva preso parte. Anche Ventura, deponendo su questo punto, ha affermato: “Se Surace era in carcere, una parte andava anche a lui; poi si pensava ai detenuti, comunque la parte più rilevante la prendevano chi faceva le rapine, poi era un compito loro pensare alle persone, togliere i soldi per comprare armi, eccetera, eccetera”. La citata sentenza della Corte d’Appello, inoltre, registra versamenti di somme di denaro in favore di soggetti detenuti qui indicati come inseriti nel gruppo di Surace (si vedano al riguardo, a titolo esemplificativo, i versamenti di Surace e La Spada in favore di Cutè Giovanni; di Leo Giovanni a Aspri Giuseppe). Tali versamenti, sovente provenienti da soggetti inseriti nel clan Leo, per un verso confermano come, prima del 1985, le organizzazioni dei due gruppi fossero praticamente indistinguibili, per altro verso corroborano la descrizione del meccanismo di assistenza economica ai detenuti descritto dai collaboranti, del resto del tutto plausibile anche in rapporto alla comune esperienza della vita di consorterie criminali del tipo di quella in contestazione.