4.4 Il programma dell’associazione
È certo che scopo principale dell’associazione Costa, e conseguentemente del gruppo Surace, si consideri lo stesso autonomo o meno da questa, era la perpetrazione di reati contro il patrimonio e segnatamente di rapine ed estorsioni. L’assunto, già sostenuto dalla citata pronuncia, trova conferma con riferimento all’associazione contestata sub 1 nei reati oggetto del presente giudizio i quali, al di là della loro riferibilità ai singoli imputati che qui sono chiamati a risponderne, sono, almeno in massima parte, certamente da attribuire a quell’aggregazione di persone definita dall’accusa “gruppo Mangialupi” e come sopra identificata. Da un esame del materiale istruttorio, inoltre, può assumersi come dato processualmente acquisito che i fatti contestati, e quelli giudicati separatamente risultanti dagli atti e dai certificati penali degli imputati, rappresentano una frazione di una più ampia attività delinquenziale della quale emergono qua e là tracce più o meno consistenti che, pur non consentendo una significativa valutazione rispetto alle posizioni individuali, forniscono comunque un quadro attendibile della vicenda criminale complessiva del gruppo.
Allo stesso modo, con riferimento al periodo successivo al 1988, può farsi rientrare nell’attività dell’associazione la gestione delle case da gioco come contestata al capo 84 della rubrica. Tale tipologia di reato, pur non rilevando, avendo natura contravvenzionale, rispetto alla fattispecie dell’associazione mafiosa, come rispetto a quella, alternativamente ipotizzabile, dell’associazione per delinquere semplice (sia l’art. 416 che l’art. 416-bis c.p. fanno riferimento alla finalità di commettere delitti), rappresenta comunque un dato importante per dimostrare la coesione della struttura associativa e l’ambito delle sue attività.
Meno nette sono le indicazioni relative ad attività di altro tipo riferibili all’associazione. Riguardo allo spaccio di droga, deponendo nel presente giudizio, sia Surace che, in maniera più sfumata, Fresco, non hanno fatto riferimento a tale categoria di reati come rientrante nel programma comune. Secondo i collaboranti il traffico degli stupefacenti sarebbe stato gestito in maniera autonoma da singoli associati, e in particolare da Trovato Antonino. L’autonomia si sarebbe manifestata anche sotto il profilo economico posto che, secondo Surace, i proventi di tale attività non venivano versati nel fondo cassa e che contributi occasionali da parte dei singoli erano dovuti ad iniziative personali e non corrispondevano a un obbligo imposto dalle regole interne del sodalizio. Surace, coerentemente con tale indicazione, non ha parlato di propri comportamenti relativi allo spaccio di stupefacenti, se si eccettua la mediazione svolta in occasione del reato sub 83, nel quale, in ogni caso, il suo intervento sarebbe stato determinato dal rapporto personale con i soggetti coinvolti e non da un diretto interesse nell’operazione. A ben vedere, tuttavia, l’istruttoria lascia aperto più di un dubbio in ordine all’effettiva estraneità del commercio degli stupefacenti agli scopi dell’associazione in contestazione. Si è già ricordato che la sentenza citata, sul presupposto dell’assenza di prova della dedizione del clan Costa allo spaccio di droga e sulla scorta delle dichiarazioni di Turiano e Iannelli Rosario, ha ritenuto di poter individuare un sottogruppo facente capo a Surace, distinguibile dal sodalizio principale proprio perché dedito a tale attività. Nel corso del presente dibattimento La Torre, dopo aver confermato che Trovato Antonino, insieme ad alcuni degli odierni imputati e degli altri da giudicare separatamente come appartenenti al clan Mangialupi, commerciava in stupefacenti, ha sostenuto di aver inviato droga in carcere a Surace per il tramite di vari soggetti (Rosario e Gaetano Scognamillo , Ruggeri Pietro). Il che, posto che non risulta che Surace fosse un consumatore di tali sostanze, dovrebbe far ritenere una sua attività di spaccio all’interno della casa circondariale. Sparacio, riferendosi al 1982, ha sostenuto di aver venduto droga a Surace il quale, quando era in libertà, si dedicava anche allo spaccio di stupefacenti. Lo stesso collaborante, poi, ha accennato all’omicidio di un tale Caciotto, da lui commesso in quanto costui, già suo fornitore di droga, aveva iniziato a vendere direttamente la sostanza a “quelli di Mangialupi”. Di tale ultima vicenda aveva già parlato Turiano, il 15 maggio 1984, dichiarando che Caciotto Giuseppe era stato ucciso su ordine di Sparacio in quanto non aveva voluto cedere lo stupefacente a quest’ultimo intendendo inserirsi personalmente sul mercato. Palermo, nell’indicare se stesso come compartecipe dello spaccio di droga, parla di tale attività come propria del gruppo Mangialupi, alla stessa stregua delle rapine e delle estorsioni. Ventura ha parlato di un’attività di spaccio da parte dei componenti del gruppo all’interno del carcere, attribuendo addirittura allo stesso capo episodiche consegne di stupefacenti ad altri detenuti. Ha nel contempo riferito di un’analoga attività ascrivibile a Trovato Antonino in libertà. Santacaterina , confermando tale ultima indicazione, ha affermato che quasi tutti i componenti dell’associazione erano dediti anche al commercio di stupefacenti. Mancuso ha sostenuto che, durante la detenzione, Surace aveva spesso la disponibilità di eroina e che, nell’ambito del gruppo, Fresco, Morgante Giulio e uno dei Trischitta vendevano cocaina e in questo contesto avevano avuto rapporti con lo stesso Mancuso. In senso opposto, con dichiarazioni che possono essere lette come una conferma della prospettazione di Fresco e Surace, Di Napoli menziona Trovato Antonino come autonomo gestore del traffico di droga, tanto da poter entrare in società con il collaborante nel 1993. Arnone fa riferimento a due gruppi, l’uno facente capo a Trovato, l’altro a Fresco (“In quel periodo si sono divisi internamente il gruppo, perché spacciavano della droga, perciò non sapevo il gruppo a chi appartenevano a Trovato e non sapevo quelli che appartenevano a Fresco”).
Stante l’atteggiamento assunto in proposito dai due principali collaboranti interni al gruppo Mangialupi, in una valutazione complessiva delle acquisizioni dibattimentali, non può dirsi provato che tale gruppo fosse anche un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Pur con tutte le riserve esprimibili, è possibile che i collaboranti che hanno sostenuto la circostanza, ivi inclusi quelli inseriti nel gruppo come Turiano e Palermo, non abbiano ben colto le dinamiche interne e, in particolare, non abbiano percepito l’effettiva autonomia della gestione di tale settore di attività da parte di coloro che se ne sono effettivamente occupati. D’altra parte, dei due episodi oggetto di contestazione rientranti in tale ambito, l’uno (capo 81) coinvolge soggetti estranei all’associazione ovvero aventi rapporti con questa in contesti affatto diversi, l’altro (capo 83) è, già secondo l’impostazione d’accusa, eventualmente ascrivibile al gruppo autonomo facente capo a Trovato Antonino, ma in nessun modo al sodalizio nel suo complesso. Per questa ragione, ai fini della prova della partecipazione all’associazione, non potrà attribuirsi alcuna rilevanza a vicende relative agli stupefacenti ascrivibili ai singoli imputati. Resta, quale dato generico da valutare ancora una volta su un piano di attendibilità soggettiva, una certa reticenza del Surace, spiegabile probabilmente con l’esigenza di accreditarsi come criminale di livello alto, nell’ammissione di sue personali incursioni, magari occasionali, nel settore degli stupefacenti, che, specie con riferimento alla prima metà degli anni ’80, emergono con una certa chiarezza dagli elementi evidenziati.
Generiche sono le ulteriori indicazioni circa la pratica dell’usura e i rapporti con esponenti politici. Rispetto al primo profilo, anche ammesso che episodi del genere si siano verificati, gli stessi, in base alle prove raccolte, non possono che essere visti come iniziative personali di chi ne è stato protagonista. La struttura della cassa comune come sopra descritta, infatti, non consente di ipotizzare l’utilizzo da parte dell’associazione nel suo complesso di un patrimonio comune da investire per scopi speculativi. Non a caso, a questo proposito, rispetto a tutti i beni sequestrati, e in particolare alle attività commerciali delle famiglie Trischitta e Trovato, non si fa riferimento a un patrimonio dell’associazione, ma, pacificamente, a beni la cui titolarità, pur derivante dai proventi dell’attività criminale espletata all’interno del gruppo, va riconosciuta esclusivamente in capo ai singoli imputati. Il che, in rapporto alle precarie condizioni economiche di altri associati ivi incluso il capo, esclude che alla militanza delinquenziale si accompagnasse una gestione comune del patrimonio acquisito in seguito ai delitti.
Quanto ai rapporti con il mondo della politica, Fresco ha affermato che, in occasione di una consultazione elettorale del 1992, un personaggio non indicato aveva versato al gruppo la somma di ottanta milioni in cambio di una campagna elettorale in suo favore. L’asserto, in sé assolutamente generico e, per come espresso, non verificabile, trova una parziale conferma da parte di Surace il quale, riferendosi per la conoscenza dei fatti allo stesso Fresco e al figlio Cono, parla di un contributo di circa ottanta milioni proveniente dal senatore Ricevuto e di un ulteriore contributo di dieci milioni, versato al gruppo Mangialupi come a tutti gli altri gruppi operanti nel territorio cittadino, da parte dell’onorevole D’Aquino. Surace Cono, infine, rende in proposito dichiarazioni confuse che riguardano per lo più l’imputato Longo e saranno esaminate in sede di valutazione della posizione di questo, mentre sono difficilmente riferibili all’associazione. Rispetto a tali vicende, in ogni caso, tali generiche dichiarazioni, in assenza di un adeguato approfondimento dibattimentale, impediscono un giudizio definitivo, sia positivo che negativo. Ai fini della prova del reato associativo e della ricostruzione dell’attività del sodalizio, pertanto, le stesse non consentono di trarre utili elementi di valutazione circa la forza di penetrazione nelle istituzioni del clan Mangialupi e la sua capacità di intessere relazioni di scambio con il mondo della politica.
Inesistente appare infine il radicamento dell’associazione in una zona cittadina ben individuata. L’istruttoria ha ampiamente messo in risalto come le manifestazioni criminali degli associati si svolgessero, anche in epoca successiva alla dissoluzione dell’associazione Costa, in tutte le zone della città ed anche in provincia, per tacere di quelle rapine poste in essere in Lombardia delle quali è traccia negli atti processuali. Tutti i collaboranti hanno chiarito che il riferimento al quartiere Mangialupi, comunemente utilizzata negli ambienti criminali per definire il gruppo, richiamava, non tanto l’ambito di operatività dello stesso, ma la zona di residenza abituale della maggior parte degli associati. Il predetto quartiere, del resto, è una zona economicamente depressa della città nella quale non ha nessun significato, o ha comunque una valenza marginale, ipotizzare un effettivo controllo del territorio. Tant’è che di tutti gli episodi contestati, uno solo, l’estorsione ai danni del supermercato 3/A, ha avuto luogo nel suddetto quartiere. Tale assenza di radicamento territoriale trova un riscontro nella circostanza per cui l’associazione in contestazione è rimasta sempre estranea a tutte le contrapposizioni violente tra i diversi gruppi che hanno attraversato la criminalità organizzata messinese dal 1986 in avanti. È intuibile che, indipendentemente dai fatti occasionali che possono aver determinato questa o quella guerra tra le diverse organizzazioni, le ragioni di tali contrapposizioni vanno ricercate, in ultima analisi, in delle crisi degli assetti di potere esistenti. Crisi che, in presenza di forme di criminalità organizzata parcellizzate sul territorio e non coese, non possono che tradursi in contrasti, o se si vuole interferenze, per lo sfruttamento economico, dal punto di vista criminale, delle realtà commerciali ed imprenditoriali esistenti nelle rispettive zone di influenza e, più in generale, degli spazi di mercato criminale. In assenza di un riferimento territoriale di questo genere, è coerente che l’associazione Mangialupi sia rimasta estranea a tali contrasti. D’altra parte, il prestigio criminale del suo capo detenuto e gli ottimi rapporti di taluni dei suoi esponenti con gran parte degli altri gruppi, hanno fatto sì che imprese criminali a tutto campo, sia rapine che estorsioni, siano state in genere tollerate senza dar luogo a particolari attriti ovvero a contrasti non componibili pacificamente. Per tutto l’arco temporale in contestazione, infatti, dall’istruttoria emergono accenni di soli quattro fatti di sangue ascrivibili a componenti del gruppo, salvi gli episodi, aventi natura e matrice diverse, verificatisi in occasione di alcune rapine. Di tali fatti di sangue, tre, gli omicidi di Augliera Demetrio e di Di Mattia Luigi e il tentativo ai danni di un tale Santoro, trovano il loro movente, per quel che sembra potersi desumere dagli scarni elementi disponibili, in vicende personali di singoli associati e non hanno nulla a che vedere con l’attività dell’associazione. Il quarto, l’omicidio di Turiano Antonino, assume, in effetti, un valenza importante per l’esistenza del gruppo criminale, ma, al di là di questo, costituisce una rappresaglia per le delazioni che la vittima aveva fatto e non un’azione violenta finalizzata all’espansione del potere del gruppo.