5.1.1 Estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “Chirico” (capi 6 e 6-bis)
Afferma Surace che nel 1982 era stato contattato da Leo Domenico , per conto di Leo Giuseppe all’epoca detenuto, ed invitato ad interessarsi di un’estorsione che personaggi sconosciuti avevano iniziato ai danni dei fratelli Chirico, commercianti di abbigliamento con rivendite in viale San Martino e piazza Palazzotto. Il collaborante, insieme al suddetto Leo, aveva allora incontrato il titolare di tali esercizi ed aveva concordato con questo, quale compenso per la protezione, il pagamento di una somma nell’ordine di una decina di milioni di lire nonché il versamento mensile di £. 500.000. In seguito a tale accordo le telefonate minatorie erano cessate in quanto si era saputo negli ambienti criminali che gli esercizi commerciali erano sotto la protezione del gruppo Mangialupi. Fino al suo arresto avvenuto il 17 novembre 1983 Surace si era recato personalmente a ritirare le somme mensili. In epoca successiva, a partire dal 1984 e per circa due anni, per un accordo in carcere tra il collaborante, Leo Giuseppe e Valveri Sebastiano, si era deciso di lasciare a quest’ultimo il provento dell’estorsione. In tale periodo il denaro veniva ritirato da Gulisano Francesco e, qualche volta, da tale Lombardo Francesco. Costoro si presentavano come persone mandate da Surace, ma facevano pervenire le somme, in ottemperanza del suddetto accordo, a Valveri. Nel 1986 l’estorsione era stata gestita di nuovo da Surace per conto del quale, per tutto il periodo successivo, durante la detenzione e la latitanza del collaborante, fino al mese di maggio del 1993, avevano ritirato le somme, indifferentemente a seconda della loro disponibilità e dello stato di libertà di ciascuno, Trischitta Giuseppe, Trovato Alfredo , Davì Giorgio, Trovato Giovanni , Aspri Benedetto , Fresco Alfredo e soprattutto Scipilliti Giovanni . Nel corso degli anni la somma pagata era stata aumentata fino a £. 1.000.000 o £. 1.500.000. Sporadicamente, per esigenze contingenti, era capitato che al Chirico venissero chieste somme più consistenti che questi pagava senza protestare. In tutti i casi, a parte il periodo della gestione di Valveri, il provento dell’estorsione era sempre stato consegnato per intero nelle mani della moglie del collaborante, senza alcuna trattenuta a favore del fondo cassa.
Importantissima conferma delle dichiarazioni sopra sintetizzate, almeno in relazione al fatto nella sua materialità, proviene da Chirico Antonino. Questi non aveva mai denunciato nel corso degli anni alcuna estorsione ai suoi danni. Sentito al riguardo dopo, che Surace aveva affermato dell’esistenza delle richieste e dei pagamenti, ha reso in sede di indagini preliminari e ribadito in dibattimento dichiarazioni estremamente dettagliate circa tutta la dinamica del delitto perpetrato nei suoi confronti. Nel 1982/83 erano pervenute, per circa una settimana, sulle utenze installate nei diversi negozi della famiglia, alcune telefonate con le quali si intimava il pagamento della somma di £. 50.000.000 pena la distruzione degli esercizi commerciali. Chirico si era allora rivolto a Surace, che conosceva come “il boss della zona ... a Provinciale” e che vedeva sovente in un bar sito nei pressi del negozio. Dopo qualche giorno Surace aveva riferito che, per far cessare le minacce, era necessario il pagamento della somma di £. 5.000.000. Nel consegnare tale somma direttamente al collaborante, i fratelli Chirico avevano manifestato la preoccupazione che episodi del genere potessero ripetersi in futuro. Surace aveva allora proposto che essi versassero a lui una somma mensile, fissata in £. 500.000, quale corrispettivo della protezione degli esercizi.
I pagamenti, nei periodi di libertà del collaborante, venivano sempre effettuati personalmente a questo. Diversamente, si recavano a riscuotere altre persone le quali si limitavano a qualificarsi come emissari del Surace. Ciò era sufficiente per il Chirico per effettuare tranquillamente il pagamento. Per un periodo di circa tre anni, immediatamente successivo al primo arresto del collaborante, il denaro era stato ritirato sempre da una stessa persona, baffuta e probabilmente incensurata perché non conosciuta nell’ambiente, che era solita farsi accompagnare da due ragazzi. Nel corso degli anni si erano verificate un paio di volte delle nuove telefonate estortive. In questi casi si faceva in modo di far sapere la cosa a Surace e le molestie immediatamente cessavano. Il teste lascia intendere che tali telefonate venivano da lui percepite come un segnale della necessità di aumentare l’importo del pizzo mensile. Tant’è che egli aveva spontaneamente aumentato tale importo a £. 700.000 nel 1988, quindi, nel 1991 o nel 1992, a £. 1.000.000. In una occasione si era presentato al teste il figlio di Surace il quale aveva richiesto la somma di £. 3.000.000, asseritamente necessaria per pagare un avvocato. La somma, che era stata prontamente consegnata, era stata in parte detratta dai successivi pagamenti mensili, in parte considerata una regalia. Nel 1993, dopo che era stato chiamato dai Carabinieri, Chirico aveva compreso dell’inizio della collaborazione da parte di Surace per cui aveva rifiutato di effettuare ulteriori pagamenti ed aveva mandato via la persona presentatasi per riscuotere ed aveva così fatto cessare l’estorsione che, nel corso degli anni, aveva per lui comportato un esborso complessivo di circa £. 100.000.000.
La conferma dell’offeso elimina ogni dubbio in ordine alla sussistenza dell’estorsione ed alle vicende della stessa. È del tutto evidente la piena attendibilità del teste il quale ha ampiamente palesato in dibattimento il proprio disagio, così dimostrando, per quanto possa essere necessario, l’assenza di interesse personale a fornire riscontro alle accuse del collaborante delle quali, peraltro, almeno al momento delle dichiarazioni rese in sede di indagini, non poteva avere alcuna conoscenza. Le sfasature circa alcuni dettagli, e in particolare circa la fase genetica dell’estorsione e le modalità del contatto con il collaborante, non intaccano la sostanza delle dichiarazioni dell’offeso che integrano una piena conferma di tutta la dinamica del fatto. Si noti che Chirico, pur non potendo ovviamente essere edotto degli accordi intervenuti tra Surace e Valveri, ha percepito la costanza delle riscossioni da parte di un certo soggetto che si presentava a nome del Surace nel periodo successivo all’arresto di questo, mentre, per il resto, ha fatto riferimento a presenze saltuarie di diversi personaggi. Il che corrobora il racconto del collaborante anche sul punto della cessione dell’estorsione a terzi o comunque di modalità di gestione diverse protrattesi per un periodo di tempo apprezzabile.
Sussistono, del resto, ulteriori elementi coerenti con la ricostruzione offerta dal Surace. Fresco, in particolare, ha ammesso di aver talvolta ritirato il denaro dopo il 1985 e di averlo consegnato nella maggior parte dei casi alla moglie di Surace. Ha, poi, confermato di avere contezza della circostanza per cui, dal 1984 fino alla fine del 1985, l’estorsione era stata lasciata a Valveri, aggiungendo che le somme percepite venivano utilizzate per il pagamento delle rate per l’acquisto di due autovetture da parte dello stesso Valveri e di Ventura Salvatore. Circostanza quest’ultima che Ventura ha confermato nel corso del suo esame dibattimentale. Sparacio e Santacaterina , infine, riferendo l’uno confidenze dell’offeso, l’altro conversazioni avute con Surace, confermano entrambi che quest’ultimo percepiva del denaro dal commerciante.
Quanto all’individuazione delle persone incaricate di riscuotere il pizzo, ritiene il Collegio che nella specie l’evidenziato riscontro fattuale, pur imponente, non sia sufficiente all’affermazione di responsabilità in assenza di un significativo riscontro individualizzante rispetto alle singole persone degli accusati. È del tutto pacifico che tali individui ritiravano il denaro in periodi in cui il collaborante era in carcere. Questi ha affermato con sufficiente chiarezza che non esisteva un vero e proprio incarico nei confronti di qualcuno degli affiliati per il ritiro del denaro, ma competeva a loro di organizzarsi per far pervenire il denaro alla moglie del detenuto. Ne discende che l’informazione di Surace non può avere connotati di certezza nel senso che si tratta di circostanze che, nel momento in cui il denaro veniva consegnato, perdevano di qualsiasi interesse per il collaborante e che, ove effettivamente riferite dalla moglie o da altri, difficilmente possono essere ricordate con certezza. È verosimile, pertanto, che l’elencazione effettuata da Surace rappresenti un’indicazione di massima, riferita a quelle persone che potrebbero aver ritirato le somme tenuto conto dei rapporti che esse avevano con il collaborante, senza che, però, questo possa far riferimento a fatti direttamente percepiti o comunque di portata tale da consentirgli una sicura indicazione dei responsabili nell’ambito delle decine di individui che egli inserisce nel novero dei suoi affiliati.
Ciò detto, va subito evidenziato che, già nelle dichiarazioni del Surace, la figura che si distacca dalle altre è quella di Scipilliti Giovanni . Riguardo a tale imputato il collaborante ha fornito un riferimento preciso laddove ha affermato che questi ritirava il denaro nel periodo in cui gli altri affiliati erano detenuti in occasione del maxiprocesso del 1986 nonché, con una certa frequenza, anche nei periodi successivi. Non si tratta, pertanto, di un riferimento ad episodiche presenze come per gli altri chiamati, ma di un’accusa riferita ad un lasso di tempo continuo ed ancorata, almeno in parte, a concreti riferimenti fattuali e temporali che arricchiscono l’attendibilità del racconto. Riguardo a Scipilliti sussistono, in ogni caso, i riscontri certi rappresentati, più che dalla conferma di Fresco, dalla precisa indicazione dell’offeso e dalla confessione del prevenuto. Chirico, in particolare, ha dichiarato che l’imputato, individuato nel corso del dibattimento e da lui conosciuto come “Babbo Natale” o “U’ bombularu” indipendentemente dai fatti in contestazione, si era sovente recato a ritirare il denaro fino all’ultimo periodo. Allo Scipilliti l’offeso, dopo essere stato convocato per essere sentito, aveva comunicato che non avrebbe pagato più in quanto Surace era divenuto collaboratore di giustizia. L’imputato, per parte sua, pur sostenendo di aver appreso solo in un secondo tempo che si trattava di un’estorsione, ha ammesso di aver ritirato dal Chirico la somma di £. 1.000.000 per una decina di volte. A detta del prevenuto era la moglie del Surace ad andarlo a cercare e ad accompagnarlo dall’estorto per ritirare il denaro. La somma veniva interamente consegnata alla donna che non entrava mai nel negozio.
Riscontrata è anche l’accusa mossa da Surace nei confronti di Trovato Giovanni . Chirico, dopo la contestazione del P.M., pur con qualche reticenza, ha affermato che tale imputato, insieme a Fresco e a Trischitta Giuseppe, accompagnava dei giovani sconosciuti incaricati di ritirare il denaro. In tali occasioni Trovato e gli altri, che il teste conosceva come dediti ad attività criminali oltre che come personaggi vicini a Surace, non entravano nell’esercizio, ma attendevano all’esterno o nel bar sito nei pressi che erano soliti frequentare. Ad avviso del Collegio, anche ammesso che, così come l’offeso si è preoccupato di puntualizzare, Trovato non abbia mai materialmente riscosso le somme, è evidente che l’attività descritta (accompagnare e farsi vedere in occasione dei pagamenti), proveniente da soggetto noto alla vittima come collegato all’estortore, ha una valenza agevolmente riconducibile alla vicenda estortiva. Costituisce, infatti, la manifestazione della presenza immanente del Surace nonostante lo stato detentivo di questo, allo scopo sia di rassicurare l’offeso circa l’efficacia della “protezione”, sia di mantenere una certa pressione sullo stesso per garantire il puntuale adempimento dell’impegno assunto. Che la presenza del Trovato in occasione dei pagamenti vada letta in questo senso trova, del resto, conferma nella confessione di Fresco che ha sostenuto di essere stato accompagnato dall’imputato in una delle due occasioni in cui aveva personalmente provveduto a riscuotere. Lo stesso collaborante ha, poi, affermato di essere a conoscenza che in altre occasioni l’imputato aveva effettuato analoghe riscossioni. Il coinvolgimento di Trovato Giovanni nell’estorsione emerge, infine, dalla vicenda relativa alle pressioni subite da Chirico dopo che egli aveva comunicato a Scipilliti di essere stato sentito dai Carabinieri. Ha sostenuto l’offeso che il 6 settembre 1993 era stato contattato da Davì e da Trovato Giovanni i quali gli avevano chiesto cosa avesse riferito alle forze dell’ordine, si erano informati se gli fossero state mostrate le loro fotografie e gli avevano chiesto di ritrattare le eventuali ammissioni effettuate. Alle proteste del Chirico, che prospettava le conseguenze penali cui sarebbe andato incontro in caso di ritrattazione, Trovato si era alterato tanto che l’offeso si era repentinamente allontanato avvisando immediatamente i Carabinieri. Un tale comportamento appare incompatibile con la pretesa estraneità al delitto posto che, evidentemente, ove l’imputato non avesse avuto ragione di temere dalle dichiarazioni del Chirico, non si sarebbe preoccupato di formulare le minacce, più o meno velate, di cui si è parlato. In ogni caso la vicenda in questione dimostra in maniera inequivocabile che l’imputato era pienamente consapevole dell’estorsione in atto. Il che toglie qualsiasi dubbio circa il senso dell’accompagnamento degli esattori come riferito da Chirico.
L’accusa di Surace, coerentemente con quanto sopra affermato, è, invece, insufficiente all’affermazione di responsabilità rispetto alle posizioni di Trovato Alfredo e Aspri Benedetto . Entrambi sono menzionati solo dal suddetto collaborante senza che nessuno degli altri abbia attribuito loro comportamenti in qualche modo collegabili al fatto di cui si discute. Fresco, in particolare, menzionando le persone che, a sua conoscenza, ritiravano il prezzo dell’estorsione, non fa riferimento né all’uno, né all’altro. Chirico, pur non escludendo la possibilità di conoscere Trovato Alfredo, ha escluso che questi abbia partecipato all’estorsione. Si badi che, diversamente da altre occasioni in cui, pur negando il coinvolgimento, l’offeso ha fornito indicazioni di comportamenti in qualche modo valutabili ai fini in esame, rispetto a Trovato Alfredo egli si è limitato ad una decisa negazione dell’esistenza di qualsivoglia attività rilevante. Lo stesso ha, poi, escluso di conoscere Aspri Benedetto. Entrambi tali imputati, infine, erano presenti all’udienza in cui il Chirico ha reso la sua deposizione e non sono stati individuati dall’offeso nel corso dell’atto di ricognizione informale disposto dal Tribunale.
Discorso a parte va fatto con riferimento alla posizione di Gulisano Francesco il quale, come detto, avrebbe ritirato le somme oggetto dell’estorsione per conto di Valveri Sebastiano per un periodo di circa due anni. In questo caso vi è convergenza sul nome dell’imputato delle dichiarazioni di Fresco il quale, dimostrando una conoscenza del fatto più compiuta di quella di Surace (si veda il riferimento al pagamento delle rate delle vetture come destinazione delle somme confermata da Ventura), ha attribuito a Gulisano lo stesso ruolo. Entrambi i collaboranti, però, non risultano aver avuto, né nel contesto della vicenda in contestazione, né altrimenti, alcun particolare rapporto con l’imputato. La loro conoscenza deriva, pertanto, da fonte che, se non indeterminata, deve identificarsi con Valveri, vale a dire con colui cui Surace aveva ceduto l’estorsione. È pacifico, tuttavia, che, nel periodo cui si riferisce il fatto oggetto della contestazione, anche Valveri si trovava ristretto in carcere. Posto che in nessun modo emerge dagli atti se questi abbia avuto una diretta informazione del nominativo della persona che ritirava il denaro per suo conto ovvero abbia fornito ai collaboranti un’indicazione di massima coerente con lo stato di libertà delle persone a lui vicine in quel momento, ritiene il Collegio che le chiamate suddette non possano costituire prova della responsabilità del prevenuto. Vale anche in questo caso la valutazione di inattendibilità di accuse fondate su confidenze inerenti circostanze che, almeno all’epoca, erano prive di qualsiasi interesse per chi le riceveva. Va, peraltro, evidenziato che Ventura Salvatore, pur confermando il proprio diretto interesse nella vicenda, non è stato in grado di specificare chi fosse l’incaricato delle riscossioni in quanto era Valveri ad occuparsi di tutto ivi incluso il pagamento delle rate del debito contratto per l’acquisito delle due autovetture. Neppure Santacaterina , anch’egli inserito nel clan Leo all’epoca dei fatti, ha fornito alcuna indicazione utile circa il coinvolgimento del Gulisano .
Per tutte le ragioni esposte va pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto contestato al capo 6 nei confronti di Trovato Alfredo ed Aspri Benedetto . Analoga soluzione deve essere adottata per Gulisano Francesco con riferimento al capo 6-bis della rubrica.
Indiscutibile è la qualificazione come estorsione del fatto sub 6 ritenuto a carico di Scipilliti e Trovato Giovanni . Abbia o meno il Surace iniziato l’estorsione effettuando o facendo effettuare le telefonate minatorie, è evidente che egli ha sfruttato a proprio vantaggio ed alimentato la soggezione dell’offeso derivante dalle minacce subite. La causale dei pagamenti effettuati risiede, infatti, proprio nel timore di subire conseguenze peggiori per l’intervento delle stesse persone destinatarie dei pagamenti o di altri. L’offeso, del resto, ha chiarito che, nel corso degli anni durante i quali si sono articolati i suoi rapporti con Surace e con i suoi emissari, non sono mancate manifestazioni intese a mantenere vivo il timore di rappresaglie in caso di interruzione dei pagamenti. Privo di pregio è, poi, l’assunto della difesa dello Scipilliti per cui il comportamento di questo dovrebbe essere inquadrato nel favoreggiamento reale piuttosto che nel concorso nell’estorsione. Posto che il reato contestato si consuma con il versamento della somma, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, è evidente che l’atto di colui che si attiva per ricevere il pagamento integra a pieno titolo un elemento della fattispecie e costituisce, per ciò solo, comportamento suscettibile di essere sanzionato come concorso nel reato.
Sussistono le aggravanti contestate (fatto commesso da almeno cinque persone, minacce eseguite da più persone riunite) evidenti alla luce di tutto quanto esposto.