5.1.2 Estorsione al cantiere di Camaro San Paolo dell’impresa Giuffrè Carmelo (capo 7)

Anche questa estorsione sarebbe stata iniziata nel 1982 da Surace. Secondo quanto dallo stesso riferito in tale anno egli aveva appreso dal fratello Francesco, che lavorava nel cantiere di Camaro San Paolo dell’impresa Giuffrè, che questa aveva ricevuto minacce e richieste di denaro. Il collaborante, individuati i possibili responsabili in malavitosi della zona, si era adoperato per far cessare l’azione delittuosa. In cambio di tale intervento aveva ottenuto dal titolare della ditta, Giuffrè Carmelo, la somma di £. 30.000.000. Nel contempo aveva raggiunto un accordo con l’imprenditore per il pagamento di £. 1.500.000 mensili oltre l’assunzione fittizia del collaborante (c.d. guardiania) contro un compenso mensile di ulteriori £. 1.000.000. Tali pagamenti erano proseguiti fino a quando il cantiere era stato chiuso, anche nei periodi di detenzione di Surace quando il denaro veniva materialmente riscosso da Trischitta Giuseppe e Trovato Alfredo  e, qualche volta, da Trovato Giovanni , Fresco Alfredo, Cavallo  Antonino  e Davì Giorgio.

Anche Giuffrè, come già visto per Chirico, pur non avendo effettuato denuncia dell’estorsione subita all’epoca dei fatti, ha riconosciuto nel corso della sua deposizione dibattimentale che il fatto riferito dal collaborante si era effettivamente verificato. In questo contesto, però, ha fornito una ricostruzione della vicenda non del tutto collimante con quella del Surace per dettagli che, pur non essenziali, assumono rilevanza ai fini del presente giudizio. Estrapolando l’essenziale dalle dichiarazioni dell’offeso, fortemente condizionate dagli oltre dodici anni trascorsi dai fatti e perciò confuse e contraddittorie, l’origine dell’estorsione, nel ricordo del Giuffrè, è da individuare in una visita che due sconosciuti (“uno magrolino e uno un po’ più robusto”) avevano fatto al cantiere per chiedere la somma di £. 30.000.000, adducendo necessità non meglio precisate. Giuffrè aveva subito risposto che la richiesta era eccessiva, ma aveva temporeggiato rimandando ad un successivo incontro ogni decisione. All’epoca lavorava nel cantiere Surace Francesco, fratello del collaborante, al quale l’imprenditore aveva confidato il problema. Il dipendente gli aveva suggerito di dire agli estortori che era amico di Pippo Leo e Salvatore Surace (“Pippo e Salvatore”), cosa che Giuffrè aveva fatto. Il successivo intervento del collaborante aveva consentito di ridurre la richiesta a cinque milioni che erano stati consegnati ai due predetti. Dopo qualche giorno Salvatore Surace si era presentato e si era offerto di svolgere, dietro un compenso di £. 1.000.000 mensili, le mansioni di guardiano. Il teste ha espresso con chiarezza il senso della guardiania, pure formalizzata in una regolare assunzione. Di fatto l’imprenditore non aveva alcun interesse a che il guardiano si recasse effettivamente sul cantiere o esercitasse un reale controllo dei luoghi. Ciò che contava era che la persona fosse in grado di garantire che nessuno danneggiasse gli attrezzi o sottraesse i materiali o disturbasse altrimenti i lavori in esecuzione. Tale garanzia non derivava dalla presenza fisica di un guardiano tradizionale, ma dal prestigio dell’incaricato negli ambienti criminali che rappresentava un deterrente sufficiente per chiunque, indipendentemente da una materiale azione di controllo. Fatto sta che, anche se il Surace non aveva mai esercitato la sorveglianza del cantiere, nessuna molestia si era verificata dopo la sua assunzione fino alla chiusura del cantiere avvenuta nel 1984. Ciò anche nel periodo in cui il collaborante si trovava in carcere. Periodo questo durante il quale, anche se formalmente il collaborante era stato licenziatoovviamente la ditta aveva comunicato agli uffici competenti il licenziamento del dipendente, lo stipendio mensile gli era stato fatto pervenire tramite una non meglio identificata persona alta e magra che consegnava il denaro alla moglie del guardiano.

Ritiene il Collegio che le sopra riportate accuse di Surace non siano sufficienti ai fini dell’affermazione di responsabilità di Trovato Alfredo , Trovato Giovanni  e Cavallo  Antonino  per il reato in contestazione. Al di là dell’evidenziato riscontro fattuale delle dichiarazioni in questione, il ricordo del collaborante, in primo luogo, appare non del tutto lineare e, soprattutto, non del tutto conforme a quello dell’offeso della cui attendibilità, ferme le riserve espresse, non è lecito dubitare stante l’evidente suo disinteresse. In particolare, l’assunto del Surace per cui coloro che avevano effettuato le telefonate minatorie sarebbero stati del tutto estromessi in seguito al suo intervento, tanto che il denaro era stato a lui consegnato e versato nel fondo cassa del suo gruppo, è smentito dall’affermazione dell’offeso di aver personalmente versato agli estortori la somma di £. 5.000.000, largamente inferiore, peraltro, a quella indicata da Surace. Contrasto tra le dichiarazioni si rileva, poi, in ordine alla circostanza di una erogazione di denaro ulteriore rispetto a quella formalmente costituente il compenso per la guardiania.

Si è già detto, poi, per quali ragioni, al di là della verifica in fatto delle accuse, dichiarazioni di questo tipo necessitino comunque di un significativo riscontro specifico relativo alle singole posizioni. Il collaborante, infatti, anche qui come nell’estorsione ai danni della ditta Chirico, fornisce un elenco di sei persone che, in tempi diversi, si sarebbero recate a riscuotere lo stipendio mensile a lui destinato, sempre in periodi in cui egli era ristretto in carcere, posto che diversamente era lo stesso collaborante ad effettuare direttamente le riscossioni. Tali periodi, indicati approssimativamente in circa due anni tra il 1982 e il 1984 da Giuffrè e dallo stesso Surace, vanno individuati prendendo come punto di riferimento iniziale lo stato detentivo scaturito dall’arresto del dicembre 1982, protrattosi fino ai primi di aprile del 1983; l’ulteriore detenzione di poco meno di un mese tra luglio e agosto dello stesso anno derivante dalla cattura per la rapina al Banco di Sicilia di Giammoro; l’ultimo arresto del 17 novembre 1983. Ciò significa che l’arco temporale durante il quale si sarebbe articolata la condotta delle persone nominate è, nell’ipotesi migliore, poco più lungo di dodici mesi. Il che fa ritenere che, in ogni caso, l’eventuale attività dei sei individui sopra indicati non sia andata al di là di sporadiche esazioni. Va, peraltro tenuto presente, che Trovato Giovanni  e Trovato Alfredo , per gran parte dei periodi come sopra specificati, si trovavano ristretti l’uno in ospedale psichiatrico, l’altro in carcere, tanto che il tempo durante il quale avrebbero potuto commettere il reato mentre Surace era detenuto si riduce a poche decine di giorni in occasione di licenze per il primo imputato, ed a circa quattro mesi per il secondo. Cavallo , per contro, secondo lo stesso Surace e Fresco, sarebbe entrato a far parte del gruppo solo nel 1986/87, quando il cantiere di Camaro San Paolo era già stato chiuso. Su tali presupposti è evidente, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, che l’accusa va vagliata con particolare attenzione dovendosi verificare, in particolare, l’attendibilità dell’indicazione in questione, frutto di conoscenza necessariamente indiretta e priva di connotazioni fattuali precise, idonee a fornire un sicuro punto di riferimento al ricordo del collaborante.

Gli atti, tuttavia, non offrono alcun elemento che consenta di fugare i dubbi sopra prospettati. L’offeso nessuna indicazione utile ha potuto fornire al riguardo. Egli, anzi, pur con qualche contraddizione, è sembrato individuare in una sola persona, e sempre la stessa, quella che ritirava il denaro per conto di Surace. I collaboranti informati della vicenda nulla hanno potuto dire circa le persone che materialmente riscuotevano le somme. Fresco, in particolare, attribuisce a Surace l’estorsione al cantiere di Camaro, ma menziona Trovato Giovanni  solo con riferimento alla estorsione al cantiere in località San Michele della stessa impresa Giuffrè, avvenuta in epoca successiva e costituente un fatto del tutto indipendente da quello in contestazione. Ventura afferma di aver saputo da Surace della vicenda in contestazione, ma nulla può dire circa le modalità di esecuzione del delitto ed i nominativi dei partecipi.

Quanto alla posizione di Ciraolo  Claudio  va detto che nemmeno Surace fa alcuna menzione del ruolo dell’imputato con riferimento al fatto in contestazione. Tale collaborante, come del resto Fresco, gli attribuisce, infatti, un ruolo di esattore solo con riferimento all’estorsione contestata al capo 8. Secondo tutte le emergenze processuali, poi, Ciraolo  era soggetto del tutto estraneo alla consorteria criminale facente capo a Surace. Ne consegue che lo stesso non aveva alcuna ragione di prendere parte ad un’attività estortiva che tutti indicano come riferibile fondamentalmente a Surace tanto che questi, come detto, era stato assunto come guardiano del cantiere.

Per tutto quanto esposto Trovato Alfredo , Trovato Giovanni , Cavallo  Antonino  e Ciraolo  Claudio  vanno assolti dal reato di cui al capo 7 della rubrica per non aver commesso il fatto.