5.1.3 Estorsione al cantiere dell’impresa “EdilGiuffrè” in località San Michele “Poggio dei Pini” (capi 8, 9 e 10)

Dal 1986 in avanti il già citato Giuffrè Carmelo subì una nuova estorsione mentre aveva in corso, quale titolare dell’impresa “EdilGiuffrè”, lavori di realizzazione di un complesso edilizio in località San Michele di Messina. Sostiene Surace che, poco dopo l’apertura del cantiere, l’imprenditore aveva ricevuto la richiesta di una somma di denaro consistente, nell’ordine di alcune centinaia di milioni di lire, da parte di Bonsignore Pietro e Amante Giuseppe , affiliati del gruppo di Cambria Placido. Le richieste erano state accompagnate dal furto di alcuni attrezzi di cantiere e dall’esplosione di alcuni colpi di pistola contro una baracca. Giuffrè aveva contattato il Surace il quale si era accordato con Cambria e Costa Gaetano per ridurre la somma pretesa a £. 100.000.000. Tale veniva versata a rate e ritirata da Amante  e Bonsignore i quali, detratta una parte, la consegnavano a Costa che provvedeva a sua volta a spartirla tra i propri affiliati ivi incluso Surace. Quest’ultimo, inoltre, percepiva direttamente dall’imprenditore l’ulteriore somma di £. 1.000.000 mensili. Poiché nel periodo in questione il collaborante era stato quasi sempre detenuto, la materiale riscossione del mensile a lui spettante veniva effettuata da Fresco, Davì, Trovato Giovanni  e Alfredo, Cavallo , Trischitta Giuseppe. In alcune occasioni Giuffrè aveva pagato con assegni a firma della figlia. In particolare, una volta aveva consegnato direttamente a Surace un assegno da £. 5.000.000 che Fresco aveva fatto cambiare a Longo Salvatore .

Conferma di tutta la vicenda proviene dall’offeso. Questi ha dichiarato in dibattimento che, dopo il furto ed il danneggiamento subiti, si era rivolto a Surace tramite il fratello di questo, riprendendo il rapporto di guardiania già attivato nel cantiere di Camaro e concordando il pagamento di una somma mensile di £. 1.000.000/1.500.000. Nel medesimo contesto era pervenuta a De Luca  Domenico, proprietario del terreno sul quale Giuffrè costruiva, una richiesta di pagamento della somma di £. 300.000.000, accompagnata da minacce formulate nei confronti del capo cantiere. Poiché il De Luca  aveva all’epoca problemi di salute, si era incaricato della trattativa con gli estortori il Giuffrè. Questi aveva incontrato i malviventi e si era accordato per il pagamento della somma di £. 50.000.000 da versare in rate trimestrali da £. 5.000.000 ciascuna. I pagamenti erano stati effettuati dal capo cantiere per conto del De Luca  che era colui che aveva di fatto subito l’estorsione.

Dall’esame delle due dichiarazioni sopra sintetizzate emerge come, durante i lavori di costruzione del complesso “Poggio dei Pini”, si siano verificate due estorsioni: una, riferibile al solo Surace, concretizzatasi nella forma della c.d. guardiania; l’altra, iniziata da malviventi estranei al gruppo del collaborante e del tutto indipendente dalla prima. Tale seconda estorsione, l’unica in contestazione al capo 8 della rubrica, è certamente imputabile, almeno nella fase iniziale, al gruppo di Placido Cambria. La circostanza, infatti, è concordemente indicata da tutti i collaboranti. Costa ha spiegato che nel corso del maxiprocesso del 1986, quando tutti i capi dei gruppi malavitosi erano detenuti, Surace e Cambria gli avevano parlato dell’estorsione in corso e gli avevano consegnato una parte dei proventi. Sparacio conferma che le somme riscosse erano state divise tra i detenuti del maxiprocesso tanto che anch’egli aveva ricevuto la somma di £. 300.000. Ventura indica Costa, Amante  e Cambria come coloro che avrebbero pianificato in carcere l’esecuzione del delitto. Santacaterina  riferisce che l’estorsione proveniva da Costa e dal gruppo di Cambria. Fresco, infine, nel confermare che l’iniziale richiesta di denaro era stata effettuata da componenti del clan di Giostra, ha chiarito che il Giuffrè, ricevute le richieste estortive, aveva fatto sapere di essere sotto la protezione di Surace. Quest’ultimo, anche in considerazione della necessità di denaro, comune a tutti i gruppi a causa del processo in corso, aveva raggiunto in carcere un accordo con Cambria per cui l’estorsione sarebbe proseguita, ma i proventi sarebbero stati divisi. In seguito a tale accordo, per il primo periodo erano stati i componenti del clan Cambria, e segnatamente Ciraolo Claudio , a ritirare ogni tre mesi la somma di £. 5.000.000 che il Giuffrè versava con assegni tratti su un conto intestato alla figlia. Successivamente l’estorsione era proseguita da parte del clan Mangialupi. In questa fase gli esattori erano stati, oltre allo stesso Fresco, Trovato Giovanni  e Trischitta Giuseppe i quali ultimi si limitavano comunque ad accompagnare il collaborante.

Le dichiarazioni sopra riportate consentono di ricostruire l’estorsione in contestazione in termini non del tutto conformi a quelli riferiti da Surace. Sembra evidente che il rapporto con il Surace era ripreso, nelle stesse forme già sperimentate a Camaro, prima dell’estorsione ad opera del gruppo di Giostra. Quando tale gruppo, probabilmente ignorando che il cantiere era sotto la protezione di Surace, aveva posto in essere degli atti intimidatori ed effettuato le richieste di denaro, il guardiano non si era opposto, consapevole delle particolari necessità economiche che accomunavano tutti i gruppi a causa dell’elevato numero di soggetti coinvolti nel c.d. maxiprocesso. Di qui l’accordo intervenuto in carcere e la spartizione tra i maggiorenti del gruppo Costa del provento dell’estorsione. Tanto che, come si è visto, anche a Sparacio, che pacificamente non ha svolto alcun ruolo nel delitto, perviene una piccola quota. La trattativa tra Surace e gli altri, poi, non deve essere stata semplice, posto che Fresco, pur non entrando nel dettaglio, afferma che l’estorsione in esame era stata all’origine di un contrasto tra Surace e Marchese poi composto con la restituzione dal secondo al primo delle somme dovute (“ci ha dato i soldi che ci doveva”).

Meno chiaro è quale sia l’esatto importo della somma versata da Giuffrè, quanto sia durata l’estorsione e chi siano stati gli esattori nei diversi periodi. L’indicazione del Giuffrè, che parla di £. 50.000.000, appare più credibile rispetto alla cifra doppia riferita da Surace, posto che è ragionevole che l’imprenditore abbia un ricordo preciso della somma sborsata della quale, invece, solo una parte è pervenuta nelle tasche del collaborante. In ogni caso anche il Fresco conferma che il pagamento era avvenuto in rate trimestrali di £. 5.000.000 ciascuna. L’affermazione di tale collaborante circa la divisione in due parti dell’estorsione, poi, va collegata con quella del Surace secondo cui la quota a lui spettante corrispondeva a £. 25.000.000. Pur senza poter prospettare certezze sul punto, può quindi ritenersi che le prime cinque rate siano state ritirate, con cadenza trimestrale, per conto del gruppo di Placido Cambria, mentre, quando tale gruppo aveva riscosso tutto quanto di sua pertinenza, era stato il gruppo Mangialupi ad occuparsi della gestione dell’estorsione fino a quando Giuffrè aveva pagato tutto quanto stabilito ovvero, secondo le dichiarazioni di Fresco, fino a quando l’imprenditore, venutosi a trovare in difficoltà, aveva interrotto i pagamenti.

Amante Giuseppe , unico imputato chiamato a rispondere in questa sede dei reati di cui ai capi 8, 9 e 10 della rubrica, è indicato da Surace e da Fresco come colui che, insieme a Bonsignore Pietro, aveva posto in essere gli atti intimidatori sopra descritti e formulato le iniziali richieste estortive. Tale accusa trova nella specie un insospettabile riscontro in quanto dichiarato da Giuffrè secondo il quale uno di coloro che avevano portato avanti la trattativa era chiamato “Sporcaccio”, nomignolo questo attribuito all’imputato negli ambienti della malavita secondo le univoche risultanze processuali. Non appaiono condivisibili a questo proposito i rilievi difensivi in ordine all’attendibilità del teste. Giuffrè, nel corso del suo esame dibattimentale, ha fornito indicazioni circa i responsabili del fatto perpetrato ai suoi danni solo con riferimento alla posizione dell’Amante , individuato nella forma sopra specificata. L’imprenditore, poi, ha spiegato in maniera fin troppo chiara quale fosse il suo approccio alla presente vicenda processuale e quale calcolo utilitaristico egli avesse fatto nel momento in cui si era determinato a pagare le somme pretese, ivi incluse quelle versate a Surace quale compenso per la guardiania. Per tali aspetti la sua deposizione dibattimentale non appare certamente viziata, né da spirito di rivincita, né da un particolare sentimento di giustizia. Il teste davanti al Tribunale si è ben guardato dal fornire indicazioni che potessero rivelarsi utili all’identificazione di tutti quei soggetti che nel contesto dell’estorsione erano venuti in contatto con lui. Su tale punto è rimasto nel vago ovvero si è trincerato dietro un cattivo ricordo che, pur possibile, è leggibile anche alla luce di quell’atteggiamento cui sopra si è fatto cenno. Nell’un caso o nell’altro è del tutto evidente che Giuffrè nessun interesse aveva a muovere false accuse nei confronti dell’imputato. L’individuato riscontro, pertanto, giustifica un’affermazione di responsabilità dell’Amante  per l’estorsione. Tale statuizione va estesa anche ai reati connessi posto che, secondo la concorde indicazione di Fresco e Surace, gli atti intimidatori, commessi anche con armi, erano stati posti in essere da coloro che avevano effettuato le iniziali minacce.

Sussistono le aggravanti contestate (estorsione commessa da più persone riunite e con il concorso di più di cinque persone, furto degli attrezzi commesso in concorso da più di tre persone e su cose (attrezzi di cantiere) esposte alla pubblica fede, detenzione delle armi utilizzate per il danneggiamento della baracca ascrivibile ad almeno due persone).