5.1.4 Estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “Fiorucci” di Bisceglia Mauro (capo 11)
Di tale estorsione Surace sarebbe stato messo al corrente nel marzo 1982 quando, uscito dal carcere, Aspri Giuseppe, Aspri Benedetto , Trovato Alfredo e Trischitta Giuseppe gli avevano riferito di aver effettuato richieste di denaro nei confronti del titolare dell’esercizio fin da qualche mese prima (“i primi dell’82”). La somma inizialmente versata era stata di £. 5.000.000. I malviventi avevano, inoltre, ottenuto la promessa del versamento di £. 500.000/1.000.000 mensili. Una parte di tali somme era stata consegnata al collaborante, mentre un’altra era stata versata nel fondo cassa.
Bisceglia Mauro, titolare dell’esercizio fatto oggetto dell’estorsione, in un primo tempo ha negato in dibattimento di aver mai subito richieste estortive. In seguito alla contestazione da parte del P.M., il teste, pur con qualche ritrosia, se non ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in sede di indagine laddove aveva parlato di versamenti di denaro in favore di Aspri Giuseppe preceduti da minacce telefoniche, ha ammesso che le erogazioni in favore di tale soggetto, da lui conosciuto come dipendente di una pasticceria vicina al suo deposito e come fratello di Benedetto che lavorava per lui, si erano effettivamente verificate, ma ha smentito di aver ricevuto minacce ed ha ricondotto le suddette esazioni a semplici regalie.
Sulla scorta di tali dichiarazioni ritiene il Collegio pienamente provato che l’estorsione si è effettivamente verificata. Anche a prescindere dall’espressa indicazione in tal senso contenuta nelle dichiarazioni rese dal Bisceglia alla P.G., valutabili in questa sede ai sensi dell’art. 500, co. 3 e 4 c.p.p., il riferimento dell’offeso a versamenti di denaro ripetuti e privi di qualsiasi causa costituisce elemento sufficiente per ritenere che gli stessi avvenissero sotto la spinta di un timore di rappresaglie che, originato o meno da esplicite minacce, è elemento idoneo a far configurare il reato di estorsione. D’altra parte, anche nei limiti della versione dibattimentale delle dichiarazioni del Bisceglia, è evidente l’esistenza di un riscontro fattuale certo in ordine al fatto nella sua materiale esistenza nonché in ordine alla partecipazione allo stesso del defunto Aspri Giuseppe.
L’individuato riscontro, però, non vale da solo a giustificare il riconoscimento della responsabilità degli altri accusati e segnatamente di Aspri Benedetto , chiamato a rispondere in questa sede del reato sub 11. Riguardo alla posizione di tale imputato sussiste, in primo luogo, un’intrinseca contraddizione nelle dichiarazioni di Surace. Il collaborante, se da una parte iscrive a pieno titolo Aspri tra i partecipi del fatto, dall’altra afferma che l’imputato si era opposto all’estorsione in quanto aveva lavorato alle dipendenze di Bisceglia e che, quando quest’ultimo gli aveva inviato in carcere salumi e formaggi, aveva addirittura convinto i correi a non proseguire nell’azione criminosa.
Per altro verso, se il fatto è effettivamente da collocare temporalmente nel 1982, così come indicato in rubrica ed affermato dal collaborante, è improbabile che Aspri Giuseppe abbia potuto materialmente prendervi parte, in particolare riscuotendo mensilmente le somme, posto che lo stesso dal 14 ottobre 1980 al 19 agosto 1982 è stato in libertà solo per un periodo di poco più di tre mesi da giugno a settembre del 1982. Con lo stesso riferimento temporale è poi impossibile che Aspri Benedetto abbia ricevuto salumi mentre si trovava in carcere posto che egli, scarcerato il 23 giugno 1977, è stato nuovamente arrestato il 26 giugno 1983, quando Bisceglia, dichiarato fallito il 24 settembre 1982, aveva cessato l’attività e comunque non era in condizioni di inviare alcunché al prevenuto.
Ciò detto, più plausibili appaiono le dichiarazioni di Fresco il quale parla di un’estorsione iniziata dai fratelli Aspri e proseguita con l’assunzione di Benedetto alle dipendenze di Bisceglia. Tale indicazione, infatti, consentirebbe di ricondurre l’estorsione ad un periodo anteriore alla suddetta assunzione, risalente, secondo le dichiarazioni dell’imputato pur parzialmente smentite da Bisceglia, al 1977. È chiaro, però, che un’ipotesi di questo genere, nel contrasto degli altri elementi acquisiti e nella totale assenza di elementi di conferma, non può essere presa in considerazione in questa sede ai fini della definitiva affermazione di responsabilità, peraltro impossibile stante la difformità di una tale ricostruzione, per tempo del reato e modalità del fatto, rispetto alla descrizione riportata in rubrica. Anche Fresco, peraltro, ripete che l’estorsione era cessata in seguito all’invio in carcere di salumi ad Aspri Benedetto per cui, richiamati i periodi di detenzione del prevenuto sopra indicati, valgono anche con riferimento a tale collaborante i rilievi già mossi in ordine alle accuse di Surace. Va, poi, tenuto presente che Fresco sostiene che, all’epoca in cui i fatti si erano verificati, egli si trovava in carcere. Le sue dichiarazioni sono, pertanto, frutto di una conoscenza indiretta, mentre difetta una chiara e verificabile indicazione della fonte di riferimento.
Per contro, anche alla luce di tutte le evidenziate contraddizioni, le sole pacifiche circostanze di aver lavorato nell’esercizio commerciale “Fiorucci” e di essere fratello di colui che ha verosimilmente posto in essere l’estorsione, non costituiscono elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità di Aspri Benedetto nel reato contestato. Si tratta di elementi che, di per sé, non integrano nemmeno un indizio del coinvolgimento nel delitto e, in ogni caso, non consentono di superare i prospettati dubbi inerenti la ricostruzione del Surace. L’imputato va quindi assolto dal reato sub 11 per non aver commesso il fatto.