5.1.5 Estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “Fiorino Rocco” (capi 12, 13 e 14)
Verso la metà di agosto del 1983 un ordigno esplosivo veniva fatto brillare, ad opera di ignoti, nel deposito di generi alimentari gestito da Fiorino Rocco, titolare dell’omonima ditta individuale. Secondo quanto risulta dalla contestazione effettuata dal P.M., Fiorino, rientrato in città verso la fine del mese, si era presentato alle forze dell’ordine il 3 settembre dello stesso anno ed aveva ricondotto la matrice dell’atto criminale perpetrato ai suoi danni ad alcune richieste estortive pervenutegli a più riprese nei mesi precedenti. In particolare, nel febbraio del 1983 egli aveva ricevuto sull’utenza installata nel deposito alcune telefonate nel corso delle quali l’anonimo interlocutore richiedeva il pagamento di £. 30.000.000, minacciando rappresaglie in caso di mancata soddisfazione. Non avendo avuto seguito tali minacce, una analoga telefonata era pervenuta il successivo 28 luglio. Dopo il danneggiamento di cui si è parlato, il 1° settembre il Fiorino aveva ricevuto una lettera anonima con la quale, prospettata insofferenza per la mancata risposta alle precedenti richieste, era stata reiterata l’intimazione di versamento della somma con invito a depositare la stessa in una vettura parcheggiata nei pressi dell’esercizio commerciale.
Surace afferma di avere contezza dei dettagli della vicenda per aver personalmente preso parte alle trattative che erano seguite all’attentato dinamitardo. Secondo il collaborante le iniziali richieste estortive erano state effettuate dagli odierni imputati Costantino Pietro e Palla Federico . Sempre costoro, poiché l’offeso non intendeva piegarsi al loro volere, avevano danneggiato il deposito con una bomba. A questo punto della vicenda si era interessato Leo Domenico che aveva contattato il collaborante chiedendogli di individuare i responsabili del fatto e di trovare con questi un accordo per aggiustare l’estorsione. Surace aveva quindi saputo da Costantino Pietro, suo conoscente anche perché all’epoca frequentava una ragazza sua vicina di casa, che autori delle minacce e del danneggiamento erano stati i due imputati sopra menzionati. Superata l’iniziale resistenza di Leo che intendeva approfittare della situazione estromettendo del tutto i due estortori, il collaborante si era accordato con questi ultimi. Per effetto di tale accordo la somma una tantum pagata dal Fiorino (che Surace indica in quindici milioni) era stata consegnata loro, almeno per una parte. Leo e Surace avevano invece percepito successivamente e fino alla fine del 1984 una somma mensile di £. 1.000.000/1.500.000. Dopo tale periodo il collaborante, pur se nulla può riferire di preciso, ritiene che l’estorsione sia proseguita ad opera di personaggi vicini a Giorgio Mancuso posto che il gruppo criminale facente capo a quest’ultimo aveva assunto il controllo della zona ove si trovava il deposito in questione.
Conferma specifica delle dichiarazioni del Surace, almeno per la prima fase dell’estorsione, vale a dire per la frazione inerente le iniziali richieste, l’attentato dinamitardo e il pagamento di una somma di denaro, nonché con riferimento alla posizione di Leo Domenico , si rinviene nelle dichiarazioni di quest’ultimo e nella ricostruzione della dinamica del fatto offerta dal Fiorino e dal suo dipendente Giusti Claudio nelle rispettive deposizioni testimoniali. L’offeso nel corso del dibattimento ha fornito ulteriori particolari circa l’estorsione subita, arricchendo la scarna denuncia presentata all’epoca dei fatti di riferimenti a circostanze e persone precedentemente taciute. Ha, infatti, affermato che, qualche giorno dopo il danneggiamento, si era presentato da lui Nino Lascari, suo conoscente, personaggio noto a Messina per la sua attività di gioielliere e per la sua passione circense, ucciso nel 1990 per ragioni mai definitivamente chiarite, ma ricondotte dai collaboranti, anche nel presente dibattimento, alla sua vicinanza a Giuseppe Leo. Il Lascari, informatosi dei particolari della vicenda sostenendo di aver appreso dell’attentato dai giornali, si era offerto di adoperarsi per risolvere il problema. Ottenuto l’assenso da Fiorino, era ritornato qualche tempo dopo dicendo che per far cessare l’estorsione sarebbe stato necessario pagare la somma di £. 5.000.000. Tale somma Fiorino aveva consegnato in contanti nel novembre 1983 nelle mani dello stesso Lascari il quale aveva sostenuto di aver contattato Pippo Leo, all’epoca detenuto. Giusti, ribadendo le dichiarazioni del proprio datore di lavoro, pur con qualche reticenza e con l’imprecisione derivante dalla conoscenza indiretta dei passaggi cruciali della vicenda, ha confermato il coinvolgimento del Lascari nei termini sopra specificati e, soprattutto, ha sostenuto che Fiorino “sospettava” che il denaro fosse finito nelle mani di familiari di Giuseppe Leo che erano clienti della ditta, tanto che aveva fatto fotocopiare le banconote prima di consegnarle ed aveva invitato i dipendenti ad adottare analogo accorgimento per tutto il denaro che veniva versato dai clienti.
Il ruolo di Leo Giuseppe e il diretto coinvolgimento di Surace trovano, poi, una conferma di certa attendibilità nell’esame di Leo Domenico , fratello del suddetto, alle cui dichiarazioni può attribuirsi sostanziale valore confessorio. L’imputato, infatti, ha affermato di essere stato contattato da Lascari il quale lo aveva pregato di chiedere al fratello in occasione di colloqui carcerari di interessarsi dell’estorsione in atto ai danni di Fiorino. Pippo Leo aveva allora invitato Domenico a rivolgersi a Surace. Quest’ultimo, un paio di giorni dopo aveva riferito a Leo Domenico che tutto era a posto. Qualche tempo dopo Lascari aveva consegnato all’imputato un anello destinato al detenuto in segno di riconoscenza per l’intervento effettuato.
Dall’esame complessivo delle dichiarazioni emerge con evidenza la responsabilità di Leo Domenico nel fatto in contestazione. L’intervento di Surace, dall’imputato sollecitato e dal collaborante attuato, è consistito nell’intromettersi nell’estorsione in atto allo scopo di trarne un vantaggio per sé e per il gruppo Leo in generale. Tale intervento ha contribuito a vincere le resistenze dell’estorto il quale, anche per i buoni uffici di Lascari, dopo l’iniziale rifiuto che aveva determinato il danneggiamento del deposito, si è risolto ad accondiscendere alle richieste degli estortori. Non c’è dubbio sotto questo aspetto che l’interesse di questi ultimi coincidesse con quello di Leo e Surace. Tutti, infatti, intendevano “chiudere” l’estorsione, ma nel senso che perseguivano lo scopo di far pagare il Fiorino, lucrando ciascuno il proprio vantaggio.
In ogni caso, come già evidenziato, le dichiarazioni di Leo, oltre a fornire conferma alla ricostruzione di Surace per tutta la dinamica della vicenda nei suoi diversi passaggi, dimostrano, al di là di ogni dubbio, la veridicità dell’assunto del collaborante in ordine al proprio diretto coinvolgimento nella vicenda ed alla sua diretta cognizione dei fatti oggetto delle sue accuse. Ciò in quanto, se è vero che la trattativa con gli estortori è stata condotta da Surace, questi ha evidentemente contattato i responsabili del fatto ed ha acquisito da questi una conoscenza del loro coinvolgimento nel delitto che, pur non derivante dalla materiale partecipazione alla condotta minacciosa, riguarda pur sempre comportamenti che si inseriscono nell’iter criminoso e culminano nella materiale apprensione di una parte della somma finalmente versata da Fiorino, anche se magari in misura minore a quella pretesa dagli ideatori del delitto. Su tale presupposto le accuse del collaborante nei confronti di Costantino Pietro e Palla Federico , riscontrate come sopra in relazione al fatto, appaiono al Tribunale idonee a giustificare l’affermazione di responsabilità dei prevenuti. Diversamente che in altri casi, qui le indicazioni di Surace, almeno per la parte conclusasi con il versamento della somma di cinque milioni – per la quale, peraltro, sussiste conferma da parte di Leo – appaiono precise e lineari e non trovano alcuna smentita in atti, se non per dettagli (l’entità della somma pagata) non influenti sulla posizione degli imputati. In presenza di riscontri del tipo di quelli individuati e tenuto conto che i due accusati sono, per quel che risulta, soggetti estranei alle consorterie criminali di cui si discute e privi di particolari rapporti con il collaborante che possano costituire la base di un ipotetico movente del mendacio del collaborante, la chiamata in correità nei confronti dei suddetti deve ritenersi verificata ai sensi dell’art. 192, co. 3 c.p.p. nell’interpretazione qui propugnata, pur prescindendo dall’indicazione di Fresco che coincide con quella di Surace quanto all’individuazione dei responsabili del fatto, ma è assolutamente generica e viziata dalla pregressa conoscenza del contenuto delle accuse.
Il giudizio di responsabilità, tuttavia, riguarda esclusivamente il pagamento della somma di £. 5.000.000 e non l’intera contestazione di cui al capo 14 della rubrica. Il riferimento di Surace a pagamenti mensili successivi al primo, infatti, non trova in atti alcuna conferma. L’offeso ha anzi recisamente smentito di aver pagato alcunché a parte l’iniziale versamento, se si escludono le consegne di cestini confezionati con sostanze alimentari a familiari del Leo e verosimilmente mai pagati. Anche a non voler attribuire a tale ultima dichiarazione valore assoluto, la stessa introduce comunque un elemento di dubbio che, in assenza di ulteriori emergenze, impedisce di attribuire agli imputati tale comportamento. Per altro verso, anche secondo l’assunto di Surace, in verità confuso sul punto, e certamente per quel che riguarda i predetti cestini, tale seconda fase dell’estorsione avrebbe riguardato in via esclusiva Leo Giuseppe e lo stesso collaborante senza alcun coinvolgimento degli altri imputati.
Il tentativo di estorsione contestato al capo 12 è assorbito dal reato contestato al capo 14 posto che è evidente che l’attività di intimidazione ai danni di Fiorino ha rappresentato un elemento di quella stessa condotta estortiva poi sfociata, attraverso la mediazione di Leo e Surace di cui si è parlato, nella dazione della somma. Il pagamento della somma che integra il momento consumativo dell’estorsione è quindi da mettere in relazione alle minacce iniziate nel febbraio 1983 e al danneggiamento dell’agosto dello stesso anno con la conseguenza che il reato va considerato unico.
Sussiste il reato sub 13 posto che è pacifico che nel corso dell’estorsione l’esercizio del Fiorino è stato danneggiato da un ordigno esplosivo collocato, secondo quanto esposto, dagli imputati Costantino e Palla o quantomeno su loro mandato.
Vanno ritenute le aggravanti contestate emergenti dalla ricostruzione sopra proposta (porto di esplosivo commesso da almeno due persone, violenza o minaccia commessa da più persone riunite).