5.1.6 Estorsione ai danni del supermercato “3/A” nel rione Mangialupi (capi 15, 16 e 17)
Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 1990 Bondini Vincenzo, dipendente del supermercato 3/A di proprietà dei fratelli Costanzo di Catania, si trovava di guardia, disarmato, sulla propria autovettura parcheggiata nel cortile interno del suddetto esercizio, chiuso sul lato della strada da un cancello. Improvvisamente veniva aggredito da un uomo a volto coperto che, minacciandolo con una pistola, gli intimava di consegnare le chiavi del cancello. Il malvivente, ottenute le chiavi, faceva entrare nel cortile alcuni individui anch’essi travisati (il cui numero non è indicato dal teste in maniera precisa, ma sembrerebbe da individuare, alla luce di tutte le deposizioni testimoniali, tra cinque e dieci persone) ed intimava al Bondini di allontanarsi. Il guardiano si dava a precipitosa fuga e lasciava campo libero ai malviventi i quali, utilizzando un pontile predisposto per l’esecuzione di lavori di muratura, sfondavano una finestra del locale e lanciavano all’interno un ordigno esplosivo la cui deflagrazione provocava ingenti danni ad uno dei reparti del supermercato. Le indagini svolte subito dopo i fatti non consentivano di acquisire elementi utili all’identificazione dei responsabili dell’azione criminosa. La stessa matrice estortiva della vicenda, ipotizzata dagli inquirenti, non trovava conferma nelle dichiarazioni dei responsabili del supermercato escussi nell’immediatezza dei fatti. L’esercizio era di dimensioni rilevanti (si estendeva su un’area di circa 1.000 mq.) ed era stato aperto al pubblico circa dieci giorni prima del fatto di cui si discute.
Surace sarebbe stato messo a conoscenza del fatto qualche tempo dopo da parte di alcuni dei partecipi all’interno del carcere di Messina dove era rientrato dopo un temporaneo soggiorno in altro istituto penitenziario. Ulteriori informazioni avrebbe ricevuto da Francesco Romeo, cognato del boss catanese Benedetto Santapaola, coinvolto nelle trattative che erano seguite all’attentato dinamitardo. Secondo il collaborante l’azione era stata ideata da Fresco e da Giovanni e Antonino Trovato. Il movente della stessa era individuare nella volontà di riaffermare il controllo del gruppo sul quartiere Mangialupi, ove era da poco sorto il suddetto supermercato, nonché di ammorbidire la concorrenza che l’esercizio avrebbe potuto fare al supermercato di proprietà della famiglia Trischitta aperto non lontano al villaggio Aldisio. I diretti partecipi all’assalto sono indicati da Surace in dieci persone, armate di pistola e mitra Kalashnikov: Fresco, Trovato Antonino, Trovato Giovanni , Trovato Alfredo , Trischitta Giuseppe, Ruggeri Pietro, Davì Giorgio, Cavallo Antonino, Aspri Giuseppe e Cutè Giovanni. Aspri Benedetto , pur non prendendo parte all’azione perché semilibero, aveva partecipato alle riunioni nel corso delle quali l’attentato era stato pianificato. La presenza di un numero di persone visibilmente eccedente la stretta necessità dell’azione programmata era finalizzata ad attribuire al gesto carattere di platealità, idoneo a enfatizzare la potenza del gruppo di fronte alla criminalità organizzata catanese che, per fatto notorio negli ambienti criminali, proteggeva il gruppo imprenditoriale dei fratelli Costanzo, proprietario, come detto, anche del supermercato in parola. Infatti, dopo l’attentato, erano state intavolate, ad opera principalmente di Trovato Giovanni e Davì Giorgio, delle trattative con il gruppo Costanzo, con la mediazione di esponenti del clan facente capo a Santapaola e segnatamente del già menzionato Francesco Romeo. Tali trattative erano sfociate in un accordo per cui i Costanzo avevano pagato la somma di £. 30.000.000 e successivamente avevano versato mensilmente l’ulteriore somma di £. 1.500.000/2.000.000.
Importantissima conferma, almeno parziale, delle dichiarazioni sopra riportate proviene da Palermo Cesare e Fresco Alfredo che, rei confessi del delitto, hanno fornito una descrizione della dinamica dello stesso molto più precisa e dettagliata di quella dell’altro collaborante. Entrambi, da diretti protagonisti, hanno riferito che due dei partecipi si erano introdotti nel cortile, travisati ed armati dell’unica pistola disponibile, ed avevano costretto il guardiano, che sapevano disarmato, a consegnare le chiavi. Gli stessi, poi, confermano la matrice estortiva dell’azione nonché l’ulteriore finalità di influenzare l’attività del supermercato per preservare la competitività sul mercato dell’analoga impresa di proprietà dei Trischitta. Ulteriore conferma riguarda, poi, la fase successiva all’attentato e, in particolare, il coinvolgimento nella trattative del Romeo e il pagamento di una somma di denaro da parte dei fratelli Costanzo.
Tali indicazioni, su tali punti concordi, consentono, complessivamente valutate, di superare la reticenza o la carenza di informazione dei testi escussi circa i pagamenti effettuati dal gruppo Costanzo. È del resto inverosimile che un’azione organizzata come quella in esame, con il coinvolgimento di numerosi individui e con il compimento di un atto plateale e distruttivo, si sia esaurita con un danneggiamento fine a se stesso senza sfociare in uno sviluppo successivo che, non essendosi tradotto in ulteriori atti finalizzati ad impedire o ostacolare l’attività del supermercato, non può che essersi concretizzato nella pretesa di somme di denaro secondo la comune esperienza di vicende di questo tipo. Anche Sparacio, del resto, sia pure in maniera assolutamente generica e riferendo notizie apprese da Francesco Romeo, parla esplicitamente di un’estorsione che era stata “sistemata” con il coinvolgimento di esponenti del gruppo Santapaola, tra cui il Romeo, e di uno dei fratelli Trovato.
Permangono, tuttavia, significativi contrasti sia tra le dichiarazioni di Fresco e quelle di Palermo, sia tra la ricostruzione del fatto offerta da tali due collaboranti e quella sostenuta da Surace. Il solo Palermo, in primo luogo, fa riferimento a telefonate minatorie ad opera di Trovato Giovanni che avrebbero preceduto l’azione sopra descritta, laddove Fresco, a specifica domanda, ha escluso in radice la circostanza. Riguardo all’individuazione dei partecipi, Palermo e Fresco concordano sui nomi di Giovanni Trovato, Francesco Di Bella, Giuseppe Trischitta, Pietro Ruggeri e Cutè Giovanni. Palermo, però, include nel gruppo anche Aspri Giuseppe, Trovato Antonino e Cannaò Giuseppe (quest’ultimo in maniera assolutamente generica e solo in sede di controesame), mentre Fresco non menziona tali individui almeno con riguardo alla fase di esecuzione dell’attentato, ma indica Trovato Alfredo e fa riferimento ad Aspri Benedetto come colui che avrebbe confezionato l’ordigno esplosivo e lo avrebbe consegnato ai partecipi dell’azione prima di fare rientro nell’ospedale di Barcellona P.G. ove era ristretto in regime di semilibertà. A Trovato Alfredo, Fresco attribuisce lo specifico ruolo di aver aggredito, insieme a Cutè Giovanni, il custode per farsi consegnare le chiavi del cancello, laddove l’altro collaborante, se conferma che il Cutè aveva partecipato a tale parte dell’azione, indica in Aspri Giuseppe colui che lo aveva in tal senso assistito. Quanto alla persona che aveva materialmente lanciato la bomba attraverso il foro praticato nel vetro della finestra del locale, Fresco la individua proprio nel Palermo, ma questi, affermando di non ricordare la circostanza, implicitamente lo smentisce. Ulteriore contrasto riguarda la somma pagata dai Costanzo (trenta milioni secondo Palermo e Surace, venti secondo Fresco) nonché l’esistenza di ulteriori pagamenti mensili, affermata da Surace e Fresco, ma non menzionata da Palermo.
Gli evidenziati contrasti, ad avviso del Collegio, non valgono ad inficiare in radice le accuse dei collaboranti. Va tenuta presente, infatti, la peculiarità della vicenda in contestazione che ha visto coinvolto un numero apprezzabile di persone alcune delle quali hanno ricoperto un ruolo di mera presenza tale da non offrire, a distanza di alcuni anni dal fatto, un sicuro punto di riferimento al ricordo dei collaboranti. In ogni caso, per quel che qui rileva, dall’incrocio delle dichiarazioni sopra richiamate e delle risultanze di prova generica rimangono confermati la matrice estortiva del fatto, sia pure con le evidenziate peculiarità, e la sua riconducibilità a personaggi vicini a Surace e Fresco e gravitanti intorno al rione Mangialupi. Indiscutibile, se non altro per la natura dettagliata del loro racconto, appare, poi, la partecipazione di Fresco e Palermo all’azione criminale.
Ciò considerato, alla luce di tutto quanto esposto, nell’esame delle tre posizioni oggi all’esame del Tribunale (Trovato Alfredo , Trovato Giovanni , Aspri Benedetto ) occorre verificare se le contraddizioni intrinseche ed estrinseche rilevate nel complesso del materiale istruttorio raccolto incidano sulle accuse mosse nei confronti dei suddetti imputati e, in caso affermativo, se esistano elementi ulteriori, diversi dalle chiamate in reità o correità di cui si è parlato, che possano ragionevolmente offrire al Collegio un supporto probatorio per risolvere il contrasto in favore dell’una o dell’altra dichiarazione. Non sembra, infatti, che, in situazioni di questo genere, tale composizione delle divergenze possa essere realizzata attraverso considerazioni di ordine generale sull’attendibilità dei singoli collaboranti che, anche ove prospettabili con qualche approssimazione, non consentono, quantomeno nel caso in esame, di fornire certezza in presenza di elementi di prova in favore degli imputati quali devono ritenersi le smentite provenienti da collaboratori di giustizia, diretti partecipi dei fatti, nell’ambito di chiamate in correità rivolte contro altri soggetti.
Va subito rilevato che Trovato Alfredo , nel memoriale allegato agli atti, ha ammesso la propria responsabilità per il fatto in contestazione, chiamando in correità Trischitta Giuseppe, Cutè Giovanni, Fresco, Palermo, Di Bella Francesco e Aspri Giuseppe e riconducendo espressamente il fatto ad una richiesta di denaro da rivolgere ai proprietari del supermercato. Analoga confessione proviene da Trischitta che, con memoriale riproducente parola per parola quello di Trovato, coinvolge nel delitto le stesse persone già menzionate da quest’ultimo. Tali elementi impongono l’affermazione di responsabilità di Trovato Alfredo consentendo di superare, per la pregnanza della confessione, il silenzio di Palermo sul nome dell’imputato, frutto evidentemente di una dimenticanza. Quanto all’assunto dell’imputato e del Trischitta per cui l’estorsione non sarebbe stata consumata in quanto, dopo che l’attentato era stato denunciato, gli esecutori si erano spaventati ed avevano desistito dal formulare le richieste di denaro, si è già detto come la concorde indicazione dei collaboranti sia da ritenere pienamente credibile e coerente con la complessiva ricostruzione dei fatti. Ne discende l’irrilevanza di un compiuto accertamento della cifra effettivamente pagata dai fratelli Costanzo non suscettibile di incidere né sulla qualificazione del reato, né sulla determinazione della pena posto che, comunque, ci si riferisce ad ordini di grandezza tra loro compatibili ed in linea con i connotati del fatto criminale accertato.
Quanto a Trovato Giovanni la concorde indicazione di tutti e tre i collaboranti, priva di qualsiasi smentita in atti e non intaccata dalle evidenziate contraddizioni non influenti sulla posizione dell’imputato, appare al Tribunale una base probatoria idonea al fine dell’affermazione di responsabilità. Sia Palermo che Fresco, poi, collocano il prevenuto tra coloro che avevano partecipato alle trattative con Francesco Romeo ed avevano ritirato il denaro dell’estorsione. Va, inoltre, rimarcato che nei rispettivi memoriali sopra citati Trovato Alfredo e Trischitta, pur non facendo riferimento al prevenuto come partecipe del delitto, mentre si preoccupano di sostenere la falsità delle accuse dei collaboranti nei confronti di Ruggeri Pietro, nulla dicono riguardo a Trovato Giovanni, anch’egli raggiunto da tre chiamate in correità convergenti.
Gli elementi in atti non sono, invece, sufficienti per affermare la responsabilità di Aspri Benedetto . È certo che l’imputato non ha potuto prendere parte al danneggiamento in quanto al momento del fatto si trovava nell’ospedale psichiatrico di Barcellona P.G. dove aveva fatto rientro essendo in regime di semilibertà. Surace, come detto, gli attribuisce un ruolo nella fase di programmazione del delitto sulla quale, tuttavia, non può riferire alcunché di definito. Il collaborante, infatti, non è in grado di dire se l’azione sia stata deliberata nel corso di riunioni tenute in luoghi ben determinati, né che atteggiamento abbia tenuto il prevenuto in tale contesto e in che modo egli abbia fornito un apporto causale al fatto criminale. Fresco, nell’indicare l’imputato come colui che aveva “portato la bomba”, non spiega dove l’ordigno sia stato consegnato a coloro che dovevano utilizzarlo e non chiarisce, in particolare, quando ciò sia avvenuto, precludendo al Tribunale di verificare la compatibilità dell’accusa con il ricordato regime di semilibertà cui l’Aspri era sottoposto. Anche Fresco, poi, non chiarisce in cosa sarebbe consistito il contributo di una persona che non avrebbe in nessun caso potuto prendere parte all’esecuzione del danneggiamento nel corso delle riunioni che avrebbero preceduto il fatto. In questo contesto si collocano le dichiarazioni di Palermo che, a specifica domanda, ha escluso il coinvolgimento del prevenuto indicando in sua vece Aspri Giuseppe. Ora, tralasciando del tutto le dichiarazioni di Surace, imprecise e generiche anche in ordine ai passaggi cruciali della vicenda (basti pensare, a parte ogni altra considerazione, che il collaborante non riferisce la partecipazione di Palermo, mentre accusa Cavallo che era detenuto essendo uscito dal carcere il giorno successivo) e tanto più inattendibili riguardo a condotte marginali nell’ambito del programma criminale, il Tribunale non dispone di alcun elemento per attribuire maggior fede all’uno o all’altro tra Fresco e Palermo. Poiché entrambi sono diretti partecipi del fatto e dovrebbero aver preso personale cognizione dei fatti che riferiscono, ivi inclusi quelli che coinvolgono la posizione di Aspri Benedetto, il contrasto va ricondotto a consapevole mendacio o cattivo ricordo dell’uno o dell’altro. In assenza di specifici elementi di conferma esterni alle accuse, secondo quanto già evidenziato, non ritiene il Collegio di poter fondare l’affermazione di responsabilità sulla maggiore attendibilità di Fresco, verificata, come si vedrà anche più avanti, in numerosi episodi e, nello specifico, con riferimento alla posizione di Trovato Alfredo . L’affermazione di Palermo, infatti, è, come già rilevato, perentoria e inequivoca e introduce un apprezzabile dubbio in relazione alla partecipazione di Aspri nelle forme indicate da Fresco. Stante la rilevata inidoneità delle accuse di Surace al fine di fornire definitivo riscontro a tale ultima versione, nell’assenza di ulteriori elementi, la prova deve essere ritenuta insufficiente e Aspri Benedetto deve essere assolto dai reati ascrittigli ai capi 15, 16 e 17 della rubrica per non aver commesso il fatto.
Il fatto sub 16 ritenuto a carico di Trovato Alfredo e Trovato Giovanni va qualificato come violenza privata e non come rapina. È noto al Tribunale che per pacifico orientamento giurisprudenziale il profitto perseguito dal soggetto attivo della rapina può anche avere natura non patrimoniale per cui anche nella sottrazione delle chiavi al guardiano potrebbero in astratto ravvisarsi gli estremi del reato in questione. Nella specie, però, tale sottrazione era finalizzata ad un utilizzo immediato del bene appreso con altrettanto immediato abbandono di quest’ultimo in esito al suo utilizzo per l’apertura del cancello onde consentire l’ingresso dei complici. Ne discende che la finalità perseguita dai prevenuti non era quella di procurarsi un profitto, ma di ottenere l’apertura del cancello. L’azione, cioè, non era orientata sul bene, ma su un comportamento del soggetto passivo funzionale ad un momento successivo del programma criminoso.
Sussistono le aggravanti così come contestate (fatto commesso da almeno cinque persone, danneggiamento commesso con violenza e minaccia, violenza privata ed estorsione attuate da più persone riunite, travisate ed armate).