5.1.8 Estorsione ai danni di Ranieri Mario, titolare del distributore IP di Contrada Fucile (capo 21)

Insufficienti sono le prove a carico degli imputati Trovato Giovanni  e Cavallo  Antonino  per tale estorsione, indicata come risalente al 1990/91. Tali prove sono rappresentate nella specie esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboranti, avendo l’offeso Ranieri Mario, pur sottoposto a procedimento penale ed arrestato per false dichiarazioni al P.M., negato di aver subito l’estorsione. Le chiamate in correità nei confronti dei due imputati suddetti, provenienti esclusivamente da Fresco e Surace, hanno, in primo luogo natura generica ed indiretta, mentre trovano una decisiva smentita nell’assunto di Palermo che, chiamato in causa dagli altri collaboranti, ha escluso con sicurezza che l’estorsione si sia mai verificata.

Secondo l’accusa di Surace l’estorsione sarebbe stata effettuata da coloro che, all’interno del suo gruppo, erano solitamente dediti ad attività di questo tipo e cioè Trovato Giovanni , Cavallo  Antonino , Davì Giorgio e Palermo Cesare. Il fatto si sarebbe verificato subito dopo l’apertura del rifornimento, in un periodo in cui il collaborante era detenuto, e sarebbe stato preceduto dal danneggiamento delle pompe di benzina. Ranieri avrebbe pagato cinque milioni subito, quindi una somma mensile di £. 500.000.

Più dettagliato è Fresco il quale ha affermato di essere intervenuto presso Mancuso Giorgio per far cessare l’estorsione che era stata iniziata da un affiliato di quest’ultimo di nome Messina Giovanni. Tale interessamento dipendeva dal fatto che il Ranieri era amico di Davì Giorgio e, quando aveva aperto il rifornimento, aveva chiesto a questo protezione dicendo, però, che avrebbe potuto pagare qualcosa solo in un secondo momento, quando l’attività si fosse avviata. Messina, tuttavia, ignaro della circostanza, aveva richiesto del denaro che era stato versato. In seguito al contatto con Mancuso, il Fresco aveva ottenuto che l’estorsione cessasse per cui nel periodo successivo il Ranieri aveva pagato la somma di £. 500.000 mensili al gruppo Mangialupi e segnatamente ai già menzionati Trovato, Davì, Palermo e Cavallo .

Mancuso, seppure in maniera alquanto vaga, conferma che Messina aveva richiesto del denaro a Ranieri e che Fresco si era in qualche modo interessato della vicenda. Non è, però, in grado di riferire alcunché di specifico circa gli sviluppi successivi.

Palermo, infine, come già rilevato, ha attribuito l’accusa in questione ad una svista di Surace, dicendosi certo che l’estorsione non si è mai verificata e riportando l’accusa medesima ad un diverso episodio che avrebbe riguardato un’altra stazione di servizio.

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni, ritiene il Collegio, specie in considerazione della lineare indicazione di Fresco e della conferma di Mancuso, che l’estorsione si sia in effetti verificata. Lo stesso Palermo, del resto, conferma che il rifornimento in questione era in un certo senso sotto la protezione del gruppo Mangialupi (“Era un locale nostro”), smentendo soltanto che ciò si sia concretizzato in una richiesta di somme di denaro. Il che, se riferito alla prima fase della vicenda, è compatibile con quanto sostenuto da Fresco il quale, appunto, riconduce i pagamenti ad un momento successivo all’estorsione effettuata da Messina ed al contatto con il Mancuso. È, poi, possibile che Palermo non sia stato messo al corrente dell’inizio dei pagamenti da parte del Ranieri.

In ogni caso, sia Fresco che Surace nel riferire i nominativi dei personaggi che avrebbero materialmente riscosso le somme oggetto dell’estorsione, sembrano riportare più che dati concreti frutto di conoscenza diretta, deduzioni derivanti dall’abituale attività degli accusati nell’ambito del gruppo Mangialupi. Così Surace fa i nomi dei quattro individui sopra specificati indicandoli come i componenti del “gruppo che gestiva le estorsioni”, senza poter formulare specifiche accuse nei confronti di alcuno (“Io so che l’estorsione è stata fatta dal gruppo delle estorsioni, cioè materialmente chi è andato non lo so”). Fresco indica le stesse persone, ma lascia chiaramente intendere di non poter direttamente attribuire un tale comportamento ad uno o più degli accusati (“o uno di loro, o due di loro, o anche tutti assieme ... fatto sta che li prendevano i soldi”). La migliore dimostrazione dell’incertezza dell’indicazione si ricava proprio con riferimento alla posizione di Palermo. Alla luce degli atti, stante l’assoluto disinteresse che tale collaborante poteva avere a smentire l’accusa mossa nei suoi confronti e della quale era pienamente consapevole, deve darsi per scontato che egli non ha preso parte al delitto. Su tale presupposto la concorde accusa di Fresco e Surace dimostra tutta la sua debolezza. I collaboranti, come detto, non sono in grado di affermare di aver direttamente assistito alla riscossione di somme da parte del prevenuto, né di indicare una fonte di riferimento certa. Tale situazione, come riguarda il Palermo la cui smentita deve ritenersi credibile, si riscontra nella stessa maniera anche con riferimento alle altre posizioni e certamente riguardo a Cavallo  e Trovato. Del primo, in particolare, i collaboranti non sono in grado di indicare alcuno specifico comportamento idoneo a caratterizzarne il ruolo in modo da fugare le incertezze sopra prospettate. Riguardo a Trovato vi è la dichiarazione più specifica di Surace che afferma che, in occasione di un suo permesso, aveva accompagnato l’imputato e Davì a ritirare il denaro dal Ranieri. Secondo la stessa versione del collaborante, però, in tale frangente Trovato era rimasto con lui lontano dal rifornimento, mentre era stato Davì a riscuotere la somma.

Per tutte le ragioni esposte, nel difetto di prove certe circa la loro partecipazione al delitto, Trovato Giovanni  e Cavallo  vanno assolti dal reato di cui al capo 21 della rubrica per non aver commesso il fatto.