5.2.10 Rapina al Banco di Sicilia, agenzia di Giammoro (capi 36 e 37)
L’11 luglio 1983, alle ore 11,10 circa, Di Natale Carmelo, guardia giurata in servizio davanti all’agenzia di Giammoro del Banco di Sicilia, veniva improvvisamente minacciato con una pistola da una persona “con un camice bianco e un paio di occhiali scuri”. Colto di sorpresa, veniva costretto a consegnare la pistola cal. 7,65 e condotto davanti alla porta esterna della banca. In questo frangente sopraggiungevano altri due malviventi a bordo di un “vespone”. Uno di essi infrangeva con una grossa mazza il vetro blindato della porta di ingresso. I tre si introducevano all’interno e si impossessavano della somma di £. 7.088.589. Completata l’azione criminosa, fuggivano utilizzando il motociclo sopra citato, rinvenuto successivamente dagli operanti a circa cinquanta metri di distanza dall’autostrada Messina - Palermo, in prossimità di uno squarcio praticato nella rete posta a delimitazione delle pertinenze autostradali. Il motociclo veniva in un secondo tempo individuato come quello sottratto a Rodia a tale Di Carlo Antonino il giorno prima della rapina.
L’uso della mazza da parte dei rapinatori induceva gli inquirenti ad indirizzare le indagini nei confronti di Surace Salvatore, che era stato sospettato per altre rapine, eseguite con le medesime modalità in epoca precedente, e le cui caratteristiche fisiche collimavano con la descrizione di uno dei rapinatori (“di corporatura robusta, non molto alto, di carnagione scura, obeso”). Verso le 13,45 dello stesso giorno il Surace veniva notato a bordo di una autovettura, in compagnia del fratello Francesco, allo svincolo autostradale Messina-Gazzi. Dopo un breve inseguimento i due venivano bloccati. All’interno della vettura, in una busta di plastica, veniva rinvenuto un paio di scarpe, telate ed intrecciate, di colore bianco, analoghe a quelle indossate dal rapinatore di corporatura robusta in occasione della rapina, secondo quanto dichiarato dai testi oculari. I militi operanti procedevano al sequestro delle scarpe ed invitavano i fratelli Surace a seguirli con l’autovettura. Durante il tragitto, dalla vettura medesima, alla cui guida si trovava Surace Salvatore, veniva lanciato un involucro contenente una mazzetta di banconote da £. 1.000 che, prontamente recuperata, veniva successivamente riconosciuta dal cassiere dell’istituto rapinato come parte del denaro sottratto. Nel corso dell’istruttoria Surace Francesco ammetteva di essere stato lui ad effettuare il lancio delle banconote, pur negando il proprio coinvolgimento nella rapina. Con sentenza-ordinanza del 9 febbraio 1984 il G.I. dichiarava non doversi procedere nei confronti di Surace Salvatore per la rapina in contestazione, mentre disponeva il rinvio a giudizio di Francesco nonché di Costantino Andrea e Costantino Ernestina, questi ultimi accusati di falsa testimonianza per aver offerto una prova d’alibi in favore del suddetto Surace Francesco. Nel corso del susseguente dibattimento, dopo che quest’ultimo aveva affermato che il denaro lanciato dal finestrino apparteneva al fratello Salvatore, si procedeva ad un esperimento giudiziale che rivelava che le scarpe sequestrate calzavano perfettamente a Salvatore, ma non a Francesco avente un piede nettamente più piccolo. A questo punto, su richiesta del P.M., il processo veniva rinviato a nuovo ruolo per procedere alla riapertura dell’istruttoria nei confronti di Surace Salvatore. In data 26 giugno 1985 il G.I. disponeva il rinvio a giudizio di questo per rispondere degli stessi reati già contestati al fratello Francesco. In esito al dibattimento, con sentenza del 2 aprile 1986, integralmente confermata nei due gradi successivi ed ormai definitiva, il Tribunale assolveva Surace Francesco ed i Costantino dai reati loro rispettivamente ascritti, e condannava Surace Salvatore per la rapina, per la detenzione delle armi e per il furto del motociclo alla pena di sette anni di reclusione e £. 2.000.000 di multa.
Deponendo nel corso dell’odierno dibattimento in veste di collaboratore di giustizia il Surace ha confermato di essere stato uno degli esecutori materiali della rapina in contestazione ed ha chiamato in correità Aspri Giuseppe, Ventura Carmelo e Pellegrino Nunzio . Le informazioni utili per eseguire la rapina sarebbero state fornite da un basista, il cui nominativo il collaborante non è stato in grado di ricordare. Costui aveva affermato che all’interno dell’istituto si trovava denaro in ingente quantità; cosa poi rivelatasi non vera. Il giorno prima della rapina un motociclo Vespa era stato rubato e condotto dall’Aspri, dal Pellegrino e da una terza persona nei pressi della banca. La mattina dell’11 luglio i quattro rapinatori si erano incontrati al bar Mariella al villaggio Aldisio e, a bordo dell’autovettura Renault 5 di proprietà del Ventura, avevano raggiunto Giammoro. Il Pellegrino, con l’autovettura, si era posizionato in attesa sull’autostrada. Gli altri tre, utilizzando la “Vespa”, si erano recati all’istituto bancario. Poiché la guardia giurata in servizio presso la banca era stata indicata come particolarmente sospettosa, si era deciso di utilizzare uno stratagemma per sorprenderla: Aspri aveva indossato una parrucca ed un vestito da cameriere e, con un vassoio in mano, si era avvicinato alla guardia che stava parlando con una persona. A questo punto erano sopraggiunti i due complici e la guardia era stata bloccata e costretta a consegnare la pistola. Il Surace aveva allora rotto con la mazza il vetro blindato della porta di ingresso dell’istituto. Aspri e Ventura erano penetrati all’interno ed avevano prelevato dalla cassaforte e dai cassetti tutto il denaro ivi custodito. Surace nel frattempo teneva sotto il tiro della pistola la guardia giurata. Portato a termine il delitto, i tre erano risaliti sulla “Vespa” ed avevano raggiunto il posto dove li attendeva il Pellegrino.
La diretta partecipazione del Surace alla rapina in contestazione è circostanza certa. Sono state acquisite agli atti del presente dibattimento le sentenze di primo e di secondo grado pronunciate contro Surace Francesco e Salvatore. Tali sentenze, avendo, come già evidenziato, acquisito dignità di giudicato, sono utilizzabili in questa sede a comprova dei fatti in esse accertati ai sensi dell’art. 238-bis c.p.. La ricostruzione a suo tempo effettuata dal Tribunale, del resto, trova oggi decisiva conferma nella confessione del collaborante e nelle ulteriori indicazioni dallo stesso fornite circa tutte le fasi della vicenda. A quest’ultimo riguardo merita menzione la circostanza del travestimento dell’Aspri da cameriere posto che tale particolare non è minimamente riferito nelle due sentenze sopra richiamate, pur estremamente dettagliate nella ricostruzione del fatto, mentre, nel corso del presente dibattimento, il teste Di Natale ha parlato di una persona che indossava un “camice bianco”, fornendo un’indicazione ragionevolmente riconducibile alla giacchetta bianca da cameriere asseritamente utilizzata dall’Aspri per sorprendere la guardia giurata. Tutto il racconto del Surace, poi, nel suo estremo dettaglio, è in linea sia con la ricostruzione recepita nei procedimenti definiti, sia con quanto riferito dai testi escussi nel corso del presente dibattimento. L’unico elemento di contrasto sembrerebbe essere l’assunto del Di Natale il quale ha sostenuto che i rapinatori erano quattro in tutto (oltre a quello che gli aveva sottratto la pistola, tre sopraggiunti a bordo del motociclo). Si tratta, tuttavia, di un contrasto apparente in quanto emerge con chiarezza dagli atti che il suddetto teste ha fornito, per comprensibile cattivo ricordo dovuto al tempo trascorso, un’indicazione errata. Nelle sentenze citate si parla sempre di tre rapinatori come esecutori del delitto e la circostanza viene indicata come pacifica, senza nessuna menzione dell’affermazione da parte di testimoni circa la presenza di una quarta persona. D’altra parte, posto che è certo che i malviventi sono giunti e sono fuggiti con un unico motociclo, è inverosimile che essi fossero in numero superiore a tre che avrebbe reso praticamente impossibile una fuga con tale mezzo in condizioni di sicurezza.
È del resto comprensibile che il collaborante abbia della rapina in esame un ricordo particolarmente vivo, sia per le vicende rocambolesche del giudizio instaurato nei suoi confronti, sia perché in seguito a tale giudizio egli ha riportato la pesante condanna che lo ha privato della libertà per diversi anni. In questo contesto probatorio di massima attendibilità intrinseca si inseriscono i riscontri emergenti dagli atti, convergenti sulle persone di entrambi gli odierni imputati (Ventura Carmelo e Pellegrino Nunzio ). Ci si riferisce, in particolare, più che alle dichiarazioni di Fresco, il quale si è limitato a confermare genericamente le dichiarazioni del collaborante affermando di aver appreso i nominativi degli esecutori del delitto dallo stesso Surace e da altri, a quanto Turiano Antonino aveva affermato nelle spontanee dichiarazioni alla P.G. del 4 maggio 1984, confermate davanti al P.M. il 28 novembre 1984. Riferendo della vicenda che aveva determinato i suoi contrasti con Surace, infatti, il Turiano aveva affermato: “Subito dopo una rapina commessa dal Surace, da Pellegrino Nunzio, mio cugino, Ventura Carmelo ed altri di cui non ricordo i nomi, il Surace Salvatore è stato arrestato unitamente a suo fratello per la rapina in questione. Ora che ricordo meglio alla rapina ha partecipato anche Aspri Giuseppe. Dalla rapina il Surace e gli altri hanno avuto il profitto di £. 8.000.000”. Ora, nonostante la natura indiretta della conoscenza del Turiano, certamente riconducibile alla sua contiguità con lo stesso gruppo criminale nell’ambito del quale il fatto era maturato, non può essere disconosciuta la pregnanza probatoria delle sue affermazioni, non inquinate, a differenza di quelle del Fresco, da una pregressa conoscenza di emergenze processuali. D’altra parte, le suddette dichiarazioni sono inserite in un racconto più ampio, relativo a fatti di ben maggiore gravità, per cui è da escludere che nello specifico il Turiano mentisse deliberatamente o prospettasse pure congetture.
Ciò posto, pur non attribuendo a tali dichiarazioni valenza determinante, le stesse possono essere utilizzate come riscontro individualizzante alle accuse del Surace nei confronti del Ventura e del Pellegrino . La valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto, ivi incluse le dichiarazioni del Fresco, stante l’assoluta corrispondenza del racconto del Surace alle risultanze di prova generica e l’assenza di elementi di contrasto emergenti dagli atti, giustifica il riconoscimento della responsabilità dei due imputati sopra indicati per i reati di cui ai capi 36 e 37.
Sussistono tutte le aggravanti oggettive contestate (persone riunite ed armate, una delle quali travisata per la rapina, concorso di più di tre persone, violenza sulla cosa ed esposizione alla pubblica fede per il furto) emergenti con chiarezza dal racconto del collaborante confermato dagli elementi sopra evidenziati.