5.2.16 Rapina al furgone portavalori diretto all’ufficio postale di via Catania a Messina (capi 57, 58 e 59)

La mattina del 15 giugno 1988, intorno alle 9,30, scortato da due autovetture della Polposta, il furgone addetto alla distribuzione agli uffici postali dei plichi contenenti valori giungeva nei pressi dell’ufficio, succursale n. 11, sito in via Catania. Fermatosi a qualche decina di metri dall’ufficio, dallo stesso scendeva l’operatore specializzato Pascuzzo Guido il quale, scortato dall’agente Celona Francesco, doveva appunto effettuare una consegna. Mentre il Pascuzzo era in attesa dell’apertura della porta sull’ingresso riservato agli impiegati, due giovani armati ed a volto scoperto si avvicinavano e, sotto la minaccia delle pistole, si facevano consegnare il plico in possesso del corriere e le armi in dotazione dell’agente Celona (una pistola cal. 9 ed una mitraglietta M12). I due malviventi si allontanavano successivamente lungo via Bottone a bordo di una moto di grossa cilindrata. Tale mezzo veniva poi ritrovato dalle forze dell’ordine e risultava sottratto a Cannizzaro, in provincia di Catania, a tale Milone Roberto circa dieci giorni prima della rapina. I successivi accertamenti consentivano di determinare la somma sottratta in £. 120.000.000.

Surace afferma di aver appreso in carcere, da persone che non è in grado di indicare, che autori del delitto erano stati Ventura Carmelo , Cosenza Giuseppe  e Smedile Giuseppe. Gli ultimi due avevano materialmente eseguito la rapina, mentre il Ventura, all’epoca latitante, era rimasto in attesa a bordo di una moto Aprilia precedentemente rubata. La mitraglietta era stata successivamente custodita da qualcuno degli affiliati del collaborante quindi era stata consegnata ad esponenti del gruppo Leo.

Fresco si limita a poco più della semplice indicazione, conforme a quella del Surace, dei nominativi dei presunti esecutori, individuando la fonte della sua conoscenza in conversazioni carcerarie avute con l’altro collaborante all’epoca della comune detenzione o, comunque, a voci raccolte nell’ambiente (“non posso ricordare esattamente, diciamo, si diceva così”). Anch’egli fa riferimento al dettaglio per cui la mitraglietta sottratta al Celona era successivamente giunta nelle mani di Giuseppe Leo.

Del tutto evidente appare al Collegio l’inconsistenza dell’accusa nei confronti di Ventura e Cosenza  chiamati a rispondere in questa sede dei reati di cui ai capi 57, 58 e 59 della rubrica. La fonte primaria dell’informazione dell’uno e dell’altro dei chiamanti in correità è incerta in quanto nessuno dei due è stato in grado di specificare come fosse venuto a conoscenza della dinamica del fatto e dei nominativi degli esecutori. È, pertanto, impossibile per il Tribunale valutare l’attendibilità dell’informazione ricevuta dai collaboranti e da questi successivamente trasmessa in sede dibattimentale. La mancata certa individuazione della fonte di riferimento, del resto, secondo quanto già evidenziato, rende del tutto inutilizzabili le dichiarazioni a mente del disposto dell’art. 195, co. 7 c.p.p..

Va, poi, considerato che di una terza persona a bordo della moto utilizzata per la fuga, come individuata dal Surace, non c’è traccia nelle dichiarazioni dei testimoni oculari escussi nel dibattimento. Gli stessi testi, inoltre, smentiscono il collaborante sulla circostanza del travisamento dei rapinatori. Cosenza , infine, ha sostenuto che al momento della rapina si trovava in casa propria e che era stato controllato dalle forze dell’ordine le quali avevano verificato che egli non poteva aver preso parte al delitto. Le considerazioni di cui sopra in ordine all’inconsistenza delle prove d’accusa dispensano il Tribunale da un compiuto esame di tali emergenze processuali, probabilmente non del tutto incompatibili con la partecipazione del prevenuto alla rapina. Basti qui evidenziare che, in ogni caso, gli elementi raccolti non smentiscono la prospettazione difensiva in questione con la conseguenza che, nemmeno per la via del fallimento della prova d’alibi, è possibile desumere indizi del coinvolgimento dell’imputato.

In conclusione, nell’assenza di prove utilizzabili nei loro confronti, tanto il Cosenza  quanto il Ventura vanno assolti dai reati sopra specificati per non aver commesso il fatto.