5.2.17 Tentata rapina al Banco di Credito Siciliano, agenzia di Letojanni (capi 60, 61 e 62)

Il 28 marzo 1989, intorno alle ore 12,50, un giovane a volto scoperto, successivamente identificato come Scognamillo  Gaetano  all’epoca in regime di semilibertà, armato di una pistola a tamburo “Smith & Wesson” cal. 357 Magnum si introduceva all’interno dell’agenzia di Letojanni del Banco di Credito Siciliano e palesava alla guardia giurata Rizzo Filippo la propria intenzione di compiere una rapina. Fulmineamente la guardia estraeva la propria pistola dalla fondina ed immobilizzava e disarmava il rapinatore, bloccando nel contempo la porta esterna della banca. Nel corso di tale manovra il Rizzo notava la presenza all’esterno di altre due persone, verosimilmente complici del rapinatore, le quali, nell’impossibilità di prestare aiuto a questo, si davano repentinamente alla fuga. Intervenute le forze dell’ordine, all’esterno della banca veniva rinvenuto e sequestrato un orologio da polso marca Sector. In una delle tasche dello Scognamillo  veniva rinvenuta una calza da donna. Poco dopo il fatto, nei pressi dell’autostrada, veniva ritrovato, con il motore ancora caldo, un motociclo Piaggio “Vespa” 125 che dagli opportuni accertamenti risultava di proprietà di Abbate Domenico che ne aveva denunciato il furto dal garage condominiale di sua proprietà il precedente 10 marzo. Arrestato in flagranza di reato, lo Scognamillo  rifiutava di rivelare i nomi dei complici. Dichiarava di aver ricevuto la pistola da uno di costoro la stessa mattina del delitto. Ammetteva di aver rubato la “Vespa” alcuni giorni prima e che la stessa doveva servire ai rapinatori per raggiungere l’autostrada dove si trovava in attesa una vettura da utilizzare per la fuga. In esito al giudizio, ormai definitivo, lo Scognamillo  veniva condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e £. 800.000 di multa, così ridotta in appello, per il tentativo di rapina, la detenzione ed il porto illegali della pistola ed il furto del motociclo.

Surace sostiene che, dopo l’arresto per il tentativo di rapina in esame, lo Scognamillo  era stato posto nella sua stessa cella (la n. 53 al primo piano “cellulari” del carcere di Gazzi). Durante la comune detenzione il predetto gli aveva raccontato che insieme a lui avevano preso parte all’azione Cosenza Giuseppe , Smedile Giuseppe e Cutè Giovanni. Poiché la guardia giurata si trovava all’interno dell’istituto bancario, si era deciso che uno dei rapinatori, nella specie proprio Scognamillo , sarebbe dovuto entrare a volto scoperto per immobilizzarla ed aprire la porta blindata ai complici. Non essendo andata a buon fine tale manovra per la pronta reazione del Rizzo, i complici dello Scognamillo  non avevano potuto far altro che fuggire in quanto non disponevano di alcuno strumento utile a forzare la porta blindata.

Fresco Alfredo ha dichiarato che, prima della rapina, era stato contattato da Scognamillo  il quale gli aveva esposto il proprio piano per l’esecuzione del delitto, spiegandogli, in particolare, che uno dei rapinatori sarebbe dovuto entrare nella banca, a volto scoperto, per immobilizzare la guardia giurata. Il collaborante aveva prospettato delle perplessità, ma, aderendo alla richiesta dello stesso Scognamillo , gli aveva consegnato la pistola cal. 357 Magnum poi sequestrata, la stessa utilizzata per la rapina all’ufficio postale di via Vecchia Comunale contestata al capo 48 della rubrica. Fresco aveva quindi assistito, la mattina del fatto, alla partenza dello Scognamillo , insieme a Cosenza , Smedile e Cutè. I rapinatori avrebbero dovuto utilizzare uno o due motocicli, mentre una autovettura sarebbe stata lasciata in attesa sull’autostrada.

Che Surace abbia appreso da Scognamillo  i nominativi degli autori della rapina è circostanza che al Collegio appare più che plausibile. È certo che, dopo il suo arresto, lo Scognamillo  è stato in carcere insieme al collaborante. Dall’annotazione del direttore della Casa circondariale di Messina dell’8 gennaio 1994 risulta che, in effetti, per un periodo lo Scognamillo  è stato ristretto nella cella n. 53, la stessa occupata dal collaborante. Pur se dall’atto in questione non emerge con chiarezza se tale dato possa riferirsi anche al periodo successivo all’episodio in contestazione, è fuor di dubbio che i due hanno avuto la possibilità di incontrarsi e di colloquiare anche dopo il 28 marzo 1989. Per altro verso, anche se, come si vedrà meglio più avanti, Surace non indica Scognamillo  come uno dei suoi affiliati, risulta con evidenza dagli atti il particolare rapporto di amicizia che legava i prevenuti. Lo stesso Scognamillo  ha ammesso di conoscere il collaborante fin dall’inizio degli anni ‘80 in seguito all’occupazione di alcune case popolari effettuata insieme alle rispettive famiglie. Il predetto risulta aver deposto in favore del Surace in occasione del processo per la rapina ai danni dell’agenzia di Giammoro del Banco di Sicilia, tanto da essere denunciato per falsa testimonianza (v. sentenza del Tribunale di Messina in data 2 aprile 1986, allegata agli atti). Risulta, infine, l’evidenziata pregressa convivenza carceraria tra il collaborante e la sua fonte di riferimento protrattasi per un lasso temporale apprezzabile. Dalla confessione dello Scognamillo  con riferimento alla rapina contestata sub 50, per altro verso, risulta che questi aveva rapporti con personaggi, quali Fresco e Cutè Giovanni, pacificamente vicini al collaborante.

La descrizione del fatto fornita dal Surace, pur non particolarmente dettagliata, è del tutto compatibile con le risultanze di prova generica e non smentita da alcuna ulteriore emergenza processuale. Il fatto che i testimoni oculari abbiano potuto notare la presenza di solo due persone oltre quella penetrata nell’istituto nella fase di esecuzione del delitto non è in contrasto con l’assunto della partecipazione di un quarto rapinatore, posto che il ritrovamento del motociclo nei pressi dell’autostrada e le parziali ammissioni di Scognamillo  nel processo già definito fanno ritenere ragionevolmente che il quarto complice si trovasse alla guida dell’autovettura parcheggiata in attesa, fuori dalla vista delle persone escusse.

A fronte di tali considerazioni, le dichiarazioni del Fresco costituiscono, ad avviso del Collegio, un riscontro utile ai fini dell’affermazione di responsabilità di Cosenza Giuseppe  per i reati di cui ai capi 60, 61 e 62. È vero che tale collaborante aveva piena conoscenza delle dichiarazioni rese dal Surace sul punto e riportate in sintesi nell’ordinanza di custodia cautelare. Va, tuttavia, tenuto presente, in primo luogo, che nella specie Surace nessuna menzione aveva effettuato del possibile coinvolgimento del Fresco nel delitto. Ancora nel corso del dibattimento egli, a specifica domanda, ha dichiarato di non ricordare se questi avesse partecipato alla rapina. L’ammissione di responsabilità da parte di Fresco, sia pure limitata alla consegna dell’arma con piena consapevolezza dello scopo per cui doveva servire, appare, pertanto, assolutamente spontanea e, ferme tutte le riserve circa la sua rilevanza, costituisce comunque un dato di cui tenere conto. Nel confermare l’accusa del Surace nei confronti dell’odierno imputato, poi, Fresco non si è limitato, come in altri casi, ad indicazioni generiche e di fonte imprecisata, ma ha affermato con chiarezza di aver direttamente assistito alle fasi precedenti l’esecuzione del delitto (la consegna della pistola e la partenza dei rapinatori), corredando il racconto di un particolare importante (l’identità dell’arma rispetto a quella utilizzata per altro delitto). Tale circostanza, richiamate tutte le considerazioni circa la particolare attendibilità del Fresco in tutte le ipotesi in cui riferisce fatti da lui personalmente percepiti, dimostra, ad avviso del Collegio, che il collaborante ha del fatto una conoscenza autonoma, non influenzata dalle pregresse accuse contenute nell’ordinanza di custodia cautelare. Per questa ragione, in assenza di elementi di smentita dell’ipotesi d’accusa e così individuato un riscontro individualizzante della chiamata in correità nei confronti del Cosenza, devono ritenersi integrati i presupposti di cui all’art. 192, co. 3 c.p.p..

L’imputato, unico da giudicare in questa sede, deve quindi essere dichiarato responsabile di concorso nel tentativo di rapina nonché nella detenzione dell’arma, certamente posseduta da Scognamillo  con piena consapevolezza da parte dell’odierno imputato, e nel furto del motociclo ai danni di Abbate Domenico.

Sussistono, alla luce della descrizione del fatto di cui sopra, le aggravanti contestate ai capi 60 (fatto commesso da più persone riunite ed armate) e 62 (furto di cosa esposta alla pubblica fede da parte di più di tre persone con forzatura del bloccasterzo e dell’avviamento).