5.2.18 Rapina al Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 1 a Contesse, Messina (capi 63 e 64)

Il 26 novembre 1990, intorno alle 13,30, tre individui, di cui due travisati con caschi da motociclista, rapinavano la somma di £. 129.535.000 all’agenzia n. 1 del Monte dei Paschi di Siena, sita in Contesse. Un giovane a volto scoperto, non appena entrato all’interno dell’istituto bancario, minacciava con una pistola la guardia giurata Aloisi Antonino intimandole di aprire le due porte blindate a consenso per far entrare i due complici. La guardia manifestava una qualche ritrosia ad obbedire temendo che l’attivazione dell’allarme conseguente alla contemporanea apertura delle due porte potesse indurre i rapinatori ad azioni violente nei confronti suoi e delle altre persone presenti. Tali esitazioni provocavano qualche nervosismo e nel rapinatore all’interno della banca e in quelli rimasti fuori i quali ultimi cominciavano a sferrare violenti calci contro la porta esterna. Interveniva a questo punto Sanseverino Alfonso, direttore dell’agenzia, il quale, utilizzando le proprie chiavi, provvedeva allo sbloccaggio delle porte e consentiva ai malviventi di penetrare all’interno. Mentre il giovane a volto scoperto rimaneva nei pressi dell’uscita a tenere sotto il tiro della pistola impiegati e clienti, gli altri due scavalcavano il bancone e svuotavano le due casse di tutto il denaro esistente che riponevano in alcune buste di plastica. Uno dei rapinatori si faceva indicare la stanza ove si trovava la cassaforte, ma ne riusciva subito dopo senza aver prelevato alcunché posto che la cassaforte medesima conteneva soltanto banconote di piccolo taglio. Uno dei rapinatori chiedeva la videocassetta dell’impianto televisivo a circuito chiuso, ma, nella fretta, non insisteva in tale richiesta. Completata la rapina i due uomini travisati uscivano per primi, subito seguiti dall’altro rapinatore. Tutti e tre i malviventi venivano visti fuggire a bordo di una moto di grossa cilindrata. Durante la fuga attraverso il cortile interno dell’agenzia, lasciavano cadere alcune banconote, successivamente recuperate e restituite, per una somma complessiva di oltre £. 7.000.000.

Sulla scorta di un riconoscimento operato nel corso delle indagini dai sopra citati Sanseverino ed Aloisi e da Leone Giuseppe, altro impiegato dell’istituto bancario, nonché in base alla registrazione effettuata dall’impianto a circuito chiuso, veniva tratto in arresto e rinviato a giudizio Morgante Giulio, individuato come il rapinatore penetrato per primo nella banca a volto scoperto. In esito al dibattimento, nonostante la parziale ritrattazione del riconoscimento da parte dei testi, ma con il supporto di una perizia sulla registrazione video dalla quale emergeva la corrispondenza delle caratteristiche fisiche e somatiche dell’esecutore del delitto con quelle dell’imputato, il Tribunale, con sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio ed ormai definitiva, condannava il Morgante alla pena cinque anni e otto mesi di reclusione e £. 1.500.000 di multa.

Surace, all’epoca in carcere, avrebbe appreso della rapina dal Morgante quando costui era stato tratto in arresto, qualche mese dopo il fatto. Compartecipi del delitto sarebbero stati Cutè Giovanni, Trovato Alfredo  e Trischitta Giuseppe. Il Morgante era stato fatto entrare per primo nell’istituto bancario in quanto, a differenza degli altri tre, non aveva precedenti per rapina per cui l’eventuale ripresa dello stesso da parte delle telecamere sarebbe stata meno rischiosa. Nella pianificazione del delitto il Trovato aveva, fra l’altro, il compito di asportare la cassetta dell’impianto a circuito chiuso, ma il predetto, nella frenesia dell’azione, dopo un’iniziale richiesta rivolta agli impiegati e rimasta senza risposta, non si era curato di cercare il nastro. I rapinatori erano quindi fuggiti a bordo di motociclette.

Fresco, che invece si trovava in libertà, non è in grado di fornire alcun dettaglio circa l’esecuzione del delitto a parte un incidentale riferimento all’utilizzo di un “telecomando” per accedere nell’agenzia e l’affermazione per cui sarebbe stato Aspri Giuseppe ad organizzare la rapina. Sostiene soltanto che, a detta del Morgante, suoi complici erano stati, oltre al citato Aspri, Trovato Alfredo  ed una terza persona che il collaborante non è in grado di indicare. Il Morgante, secondo Fresco, rimproverava al Trovato di non essere riuscito ad impossessarsi della videocassetta che si era poi rivelata una prova decisiva nel processo celebrato nei suoi confronti.

Ad avviso del Collegio, nonostante la convergenza dei collaboranti sul nome di Trovato Alfredo , le due dichiarazioni sopra richiamate non integrano una prova idonea ai fini dell’affermazione di responsabilità di tale imputato per i reati di cui ai capi 63 e 64. Il Surace fornisce, in effetti, una descrizione della rapina in tutto conforme alle risultanze di prova generica, ma è pur sempre un testimone indiretto con tutte le conseguenze già evidenziate in relazione ai parametri di valutazione della prova. Riguardo alla dinamica del fatto, poi, egli non chiarisce il ruolo della quarta persona asseritamente coinvolta. In verità il collaborante sembra affermare in proposito che tutti e quattro gli accusati avevano partecipato all’azione, anche se solo due oltre il Morgante erano entrati nella banca, tanto che fa riferimento a più di una moto utilizzata per la fuga (“sono fuggiti con delle moto”). Se è così, tuttavia, la ricostruzione del fatto è certamente errata risultando dalla concorde indicazione di tutti i testimoni che i tre rapinatori erano fuggiti a bordo di un’unica motocicletta di grossa cilindrata. D’altra parte, il collaborante, in una prima dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari, aveva collocato la conversazione con il Morgante in un colloquio carcerario che quest’ultimo, come suo cugino, aveva potuto ottenere nel carcere Malaspina di Caltanissetta. In un secondo tempo ha rettificato tale indicazione precisando che le informazioni gli erano state fornite in occasione di una comune detenzione carceraria a Messina qualche mese dopo il fatto in contestazione. Tale contraddizione, pur se di rilievo non determinante, costituisce comunque un dato da valutare in quanto dimostra che il ricordo del colloquio con il Morgante non è per il collaborante di freschezza tale da escludere ogni dubbio circa l’attendibilità di quanto riferito. Per altro verso va tenuto presente che la rapina in questione è stata oggetto del pubblico dibattimento celebrato contro il Morgante; dibattimento nel corso del quale tutti i particolari del fatto sono stati ampiamente esaminati e che il Surace, se non altro per il rapporto di parentela con l’imputato, può benissimo aver avuto la possibilità di seguire, direttamente o indirettamente, tanto da mutuare dal contesto processuale, e non dalla conversazione risalente nel tempo, i dettagli minuti riferiti nel corso del presente giudizio.

In ogni caso è certamente da escludere che un valido riscontro ad una chiamata indiretta quale quella suddetta possa essere individuato nelle dichiarazioni di Fresco. Non giova qui ribadire quanto già evidenziato circa le caratteristiche che le chiamate incrociate devono avere per scongiurare un rischio di circolarità delle accuse. Nella specie tale rischio è più che mai presente in quanto Fresco, a parte dati marginali non riscontrati quando non smentiti in atti, non è andato al di là dell’indicazione di due nomi. L’unica circostanza riscontrata è, in realtà, quella inerente la richiesta della videocassetta da parte di uno dei rapinatori. Tale notizia, tuttavia, già riferita da Surace nel corso delle indagini, era puntualmente riportata nell’ordinanza di custodia cautelare della quale, come più volte ricordato, Fresco aveva piena conoscenza. Non sussiste dunque alcun elemento per sostenere che il collaborante abbia del fatto una conoscenza indipendente da quella dell’altro.

A parte ciò, dei due individui menzionati da Fresco, mentre Trovato è indicato anche dal Surace, Aspri non è menzionato dall’altro collaborante con riferimento ad alcuna delle fasi della rapina. Tale contrasto rende impossibile l’incrocio delle due dichiarazioni perché fa apparire evidente che uno o entrambi i collaboranti hanno un’informazione incompleta o inesatta della vicenda o, comunque, un ricordo impreciso della stessa. Il che impedisce in radice, in difetto di ulteriori elementi di supporto, di poter prendere in considerazione le accuse nella loro globalità. Il criterio della doppia indicazione invocato dal P.M., infatti, presuppone pur sempre un’attendibilità di fondo delle due chiamate che nella specie, per tutto quanto esposto, non è ravvisabile.

Nell’insufficienza delle prove a suo carico, pertanto, Trovato Alfredo  deve essere assolto dalle imputazioni inerenti la rapina in esame per non aver commesso il fatto.