5.2.19 Rapina alla vettura portavalori dell’Istituto “Città di Messina” sull’autostrada Messina - Palermo (capi 65, 66 e 67)

La mattina del 23 marzo 1990 Bombara Rosario e Pristipino Francesco, guardie giurate alle dipendenze dell’Istituto “Città di Messina”, a bordo di un’autovettura “Alfetta” blindata, percorrevano l’autostrada Messina - Palermo diretti a Barcellona P.G. ove avrebbero dovuto consegnare ad un ufficio postale un plico prelevato alla Banca d’Italia di Messina e contenente denaro contante per circa mezzo miliardo di lire. Intorno alle 10, all’altezza del km. 18,210, nei pressi di Villafranca Tirrena, la “Alfetta” veniva affiancata da una Lancia Delta con una sola persona a bordo. Tale vettura, speronando l’altra sulla fiancata sinistra, la mandava ad urtare contro il muro di contenimento posto sulla destra della carreggiata. A questo punto sopraggiungeva un’altra vettura Lancia Delta dalla quale scendevano quattro o cinque persone armate e travisate con passamontagna. Una di queste con una mazza di ferro infrangeva il parabrezza della “Alfetta” e costringeva le guardie giurate a consegnare il sacco contenente il denaro, custodito nell’abitacolo del mezzo, nonché le pistole di ordinanza e la radio in dotazione. I malviventi prelevavano quindi le chiavi di avviamento della vettura blindata e si allontanavano verso Villafranca Tirrena a bordo di una delle due vetture Lancia, lasciando sul posto quella utilizzata per sospingere fuori strada l’auto portavalori. La vettura utilizzata per la fuga veniva successivamente rinvenuta sulla stessa autostrada, in prossimità del viadotto Catarratti. Dagli accertamenti conseguenti emergeva che le vetture utilizzate dai rapinatori erano state sottratte, rispettivamente, a Ministri Giuseppe ed a Crisafulli Agostino il precedente 20 marzo.

Anche in questo caso Surace sarebbe venuto a conoscenza della dinamica del fatto dal cugino Morgante Giulio in occasione di un colloquio nel carcere di Caltanissetta circa una settimana dopo la rapina. Sulla fonte dell’informazione del Morgante il collaborante nulla è in grado di riferire, limitandosi ad ipotizzare che costui avesse parlato con gli esecutori materiali, indicati in Fresco, Trovato Alfredo , Cutè Giovanni, Trischitta Giuseppe ed altre persone non nominate. Nunnari Gioacchino  avrebbe nella specie ricoperto un non meglio precisato ruolo di basista. Riguardo ai dettagli circa l’esecuzione del delitto, Surace fornisce una ricostruzione essenziale in tutto conforme con le risultanze di prova generica e con l’aggiunta dell’indicazione della presunta connivenza di una delle guardie giurate rapinate.

L’inconsistenza dell’accusa è nella specie evidente posto che la presunta fonte di riferimento (Morgante), stando alle dichiarazioni del collaborante, non avrebbe preso parte all’azione criminale. Nella misura in cui non si dispone di informazioni certe circa le modalità attraverso le quali questi sia venuto a conoscenza di quanto riferito a Surace, è evidente la radicale inutilizzabilità delle asserzioni di quest’ultimo, equiparabili, quanto alla valenza processuale, a fonti confidenziali o delazioni anonime. L’indicazione di Surace è, poi, certamente inesatta almeno con riferimento alla persona di Trovato Alfredo , nominato, peraltro, solo in sede di controesame, mentre nessuna menzione della sua posizione era stata effettuata nel corso dell’esame diretto. Trovato, infatti, stando ai tabulati allegati agli atti, era in carcere il giorno della rapina.

L’accusa suddetta trova, poi, definitiva smentita nelle dichiarazioni di Fresco. Questi ha negato nella maniera più assoluta di aver preso parte alla rapina ed ha escluso del pari che la stessa sia riconducibile ad alcuno dei componenti del gruppo “Mangialupi”. Secondo il collaborante a commettere la rapina erano stati personaggi provenienti da Santa Margherita. Nunnari, in effetti, aveva contattato Fresco ed altre persone a questo vicine prospettando la possibilità di perpetrare il delitto. La proposta era stata accettata tanto che erano iniziati i preparativi. L’azione non era stata però portata a compimento proprio perché, con la rapina in esame, gli ignoti responsabili avevano anticipato gli intendimenti del gruppo Mangialupi.

Alla luce delle emergenze processuali sopra sintetizzate appare evidente l’inesistenza di prove a carico di Nunnari Gioacchino  per i reati di cui ai capi 65, 66 e 67. Anche ammesso che dall’incrocio delle dichiarazioni dei due collaboranti possa ritenersi che l’imputato abbia pianificato il delitto e proposto a Fresco di eseguirlo, tale sola attività non raggiunge gli estremi del tentativo punibile ed è pertanto penalmente irrilevante. Nessun elemento in atti, poi, consente di sostenere che una analoga offerta il Nunnari avesse fatto nei confronti di coloro che hanno effettivamente eseguito la rapina. Ne consegue l’assoluzione dell’imputato dai reati suddetti per non aver commesso il fatto.