5.2.1 Rapina all’agenzia n. 4 del Banco di Sicilia di Messina (capo 23)
Riguardo a tale rapina, commessa il 21 luglio 1980, difetta qualsiasi elemento di prova generica posto che l’episodio è l’unico per il quale il P.M. non ha citato in dibattimento alcuno dei testimoni oculari della vicenda.
Il Surace ha sostenuto di avere personalmente preso parte al delitto, avvalendosi della complicità della guardia giurata in servizio davanti all’istituto bancario la quale era stata contattata da Galli Luigi . Quest’ultimo si era rivolto a Leo Giuseppe che, a sua volta, aveva contattato il Surace per l’esecuzione del delitto. Il collaborante, Pantò Pietro , Leo Giovanni, cugino di Leo Giuseppe, ucciso in seguito nel corso di una rapina a Milano, e Trovato Giovanni , si erano portati sul posto a bordo di due motocicli “Vespa”, in precedenza rubati da persone vicine al Surace come Trovato Alfredo e Cutè Giovanni. Il Pantò aveva condotto la guardia giurata compiacente in un negozio di scarpe sito nei pressi della banca e le aveva sottratto la pistola in dotazione. Gli altri, travisati con sottocaschi da motociclista ed armati di pistole, erano penetrati all’interno dell’istituto. Qui, mentre Surace teneva a bada i clienti presenti nell’istituto, Pantò e Leo avevano scavalcato i banconi e prelevato dalle casse la somma di circa £. 40.000.000. I malviventi erano poi fuggiti utilizzando gli stessi motocicli sopra menzionati. Durante la fuga, il mezzo con a bordo Leo e Pantò era stato intercettato da una pattuglia dei vigili urbani che lo aveva inseguito per un breve tratto senza riuscire a raggiungerlo. Il provento della rapina era stato diviso tra i partecipanti, salvo due quote che erano state consegnate a Leo Giuseppe ed al Galli il quale ultimo, a sua volta, la aveva divisa con la guardia giurata.
Rileva il Collegio che la dichiarazione del Surace, pur estremamente dettagliata riguardo alla fase di esecuzione della rapina, trova in atti alcune smentite che ne incrinano l'attendibilità. Il Santacaterina , in primo luogo, ha escluso con sicurezza che il contatto con la guardia giurata fosse avvenuto ad opera del Galli. Secondo tale collaborante, che avrebbe appreso i fatti in quanto affiliato di Leo Giuseppe, era quest’ultimo ad essere amico della guardia e ad avere gestito tutta la fase di preparazione della rapina senza alcun coinvolgimento del Galli. Su questo punto il Santacaterina deve ritenersi ragionevolmente ben informato, dando per scontata la sua vicinanza al Leo, ampiamente richiamata dal collaborante in apertura del suo esame e confermata da tutte le risultanze istruttorie, prima fra tutte la sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990. D’altra parte, il Santacaterina è pur sempre un collaboratore di giustizia accreditato il quale ben conosce la tutto sommato modesta incidenza dell’accusa in esame rispetto alla posizione del Galli, gravato da precedenti e pendenze numerosi e gravissimi, per cui, salvo ipotizzare un improbabile tentativo di scagionare tale imputato per ragioni che al Tribunale sfuggono, è da ritenere che, smentendo l’accusa, abbia fornito notizie di fonte diretta e di certa conoscenza. Ciò posto, a fronte dell’altra dichiarazione, precisa nell’attribuire allo stesso Galli un ruolo nell’organizzazione della rapina ed una parte nella spartizione del provento, non può non rilevarsi un contrasto insanabile tra i due collaboranti che inficia l’attendibilità intrinseca della ricostruzione offerta in quanto introduce seri dubbi sulla precisione del ricordo del Surace. Dubbi che devono riverberarsi necessariamente anche sulle posizioni degli altri imputati. Per altro verso, che il Surace, al di là della sicurezza ostentata in dibattimento, non abbia del fatto una memoria tale da consentire un totale e tranquillizzante recepimento delle sue dichiarazioni è dimostrato anche dalla circostanza per cui egli nel corso delle indagini preliminari aveva indicato Fresco Alfredo come compartecipe del reato. Tant’è che questi è stato sottoposto a misura cautelare anche per il reato in discussione ed è indicato nella rubrica tra i concorrenti. L’interessato, tuttavia, nel corso del dibattimento ha affermato di non avere alcun ricordo del fatto. Il Surace ha quindi reso le dichiarazioni sopra sintetizzate, ritrattando l’accusa nei confronti del Fresco ed affermando con certezza che questi non aveva preso parte all’azione.
In ogni caso, nessun riscontro in atti si rinviene delle accuse suddette nei confronti del Pantò , del Trovato e del Galli, cui è contestato il fatto in esame al capo 23 della rubrica. Si è già sostenuto che il materiale istruttorio raccolto non offre alcunché che consenta al Tribunale di verificare il racconto del Surace riguardo alle effettive modalità di svolgimento della rapina. L’unica conferma dovrebbe, invece, pervenire dal Santacaterina il quale ha individuato i responsabili nelle persone di Pantò Pietro e Leo Giovanni. Le due dichiarazioni, tuttavia, al di là di ogni considerazione circa la pregnanza probatoria di un incrocio di accuse di tal genere, non sono sovrapponibili. Secondo il Santacaterina Leo Giuseppe avrebbe “mandato” il cognato Pantò Pietro ed il cugino Giovanni, così prendendo parte attiva anche alla fase di pianificazione del delitto. Stando al Surace, viceversa, il Leo si sarebbe limitato a mettersi in contatto con lui e ad offrirgli la base, mentre sarebbe stato lo stesso collaborante a gestire tutta la fase esecutiva della rapina. Non è chiaro, poi, in quale contesto il Santacaterina sia stato informato dei dettagli della vicenda. Si tratta, in ogni caso, di notizie di fonte indiretta che, anche se riferite dal Leo, provengono comunque da soggetto che non ha preso certamente parte alla fase esecutiva della rapina e il cui esatto ruolo nella vicenda è incerto, alla luce di quanto fin qui sostenuto, per aspetti rilevanti al fine di valutare l’attendibilità della sua effettiva conoscenza dei fatti. Il Santacaterina , del resto, non è stato in grado di fornire alcun dettaglio circa la partecipazione dei due individui sopra menzionati così da dimostrare l’effettiva autonomia delle proprie accuse. Lo stesso collaborante, poi, nel menzionare i partecipi non ha fatto alcun riferimento alla presenza del Trovato Giovanni con ciò facendo emergere, secondo i punti di vista, o un’imprecisa conoscenza dei fatti, o un ulteriore profilo di non corrispondenza rispetto alle dichiarazioni da riscontrare. A fronte di un’accusa non del tutto coerente con le complessive risultanze processuali, pertanto, il riscontro non può essere individuato in una dichiarazione solo parzialmente confermativa, generica, di fonte imprecisa e di dubbia autonomia. La posizione del Pantò e di Trovato Giovanni quale emersa dal dibattimento, d’altra parte, è sostanzialmente identica a quella della guardia giurata Giannino Paolo per il quale lo stesso P.M. ha richiesto ed ottenuto un provvedimento di archiviazione.
Si impone, in conclusione, l’assoluzione di tutti gli imputati dal reato di cui al capo 23 per non aver commesso il fatto.