5.2.22 Rapina al Banco di Sicilia, agenzia di Santa Teresa di Riva (capi 73, 74 e 75)
Il 28 maggio 1991 quattro persone, travisate con passamontagna, si avvicinavano all’agenzia di Santa Teresa di Riva del Banco di Sicilia. Costoro, dopo aver aperto una saracinesca soffietto, colpivano violentemente con una mazza di ferro la vetrata esterna del locale ed aprivano un varco attraverso il quale due dei malviventi penetravano nell’istituto. Sotto la minaccia delle armi, mentre i due rimasti fuori provvedevano ad ampliare lo squarcio sulla vetrata per facilitare la fuga, i rapinatori si facevano consegnare dagli impiegati della banca la somma di £. 60.416.000. I quattro si dileguavano quindi a bordo di due motorette. I mezzi in questione venivano rinvenuti poco dopo il fatto nei pressi di un viadotto autostradale. Dai successivi accertamenti emergeva che gli stessi erano stati rubati qualche giorno prima mentre si trovavano parcheggiati nella pubblica via. Nei pressi dell’istituto bancario, in una aiuola, veniva rinvenuta la mazza utilizzata dai rapinatori.
Nel corso delle indagini un cittadino rimasto ignoto faceva pervenire ai Carabinieri di Santa Teresa di Riva un rullino fotografico che, sviluppato, rivelava alcune riprese della fuga dei rapinatori. In particolare, in una delle istantanee, erano visibili i quattro malviventi, ormai a volto scoperto per aver tolto i passamontagna, a bordo dei due motocicli. Esaminando le foto i militi operanti ritenevano di riconoscere tra le persone effigiate Cutè Alessandro , Ruggeri Pietro e Cosenza Giuseppe . Sulla scorta di tale dato i tre venivano sottoposti a custodia cautelare. Nel prosieguo del procedimento, tuttavia, la posizione del Cosenza veniva archiviata in quanto l’immagine impressa nella foto non veniva ritenuta sufficientemente nitida al fine di consentire una certa individuazione. Tratti a giudizio davanti al Tribunale, con sentenza del 9 marzo 1992, Cutè e Ruggeri venivano assolti per non aver commesso il fatto. Valutando la consulenza tecnica eseguita sulle fotografie ed i metodi utilizzati per verificare la corrispondenza tra le immagini riprodotte e le persone accusate, riteneva il Tribunale di non poter pervenire ad un giudizio di certezza circa l’identificazione dei due imputati.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che le citate fotografie non sono state acquisite nell’ambito del presente giudizio per cui nessun diretto apprezzamento delle stesse può essere fatto in questa sede. Dato storico emergente dagli atti, tuttavia, è quello per cui, sulla base delle medesime fotografie, Cosenza Giuseppe era stato indiziato di reato per i fatti in questione tanto da essere sottoposto a misura cautelare. Ciò, secondo quanto dichiarato dal teste Lo Cane, perché questi, insieme ad altri colleghi, aveva “subito” riconosciuto, fra gli altri, il Cosenza, a lui ben noto per precedenti arresti. Tale elemento, di per sé di modesta valenza indiziaria nella misura in cui, per quel che risulta, non ha trovato conferma nell’indagine tecnica, può assumere rilievo in questa sede in una valutazione complessiva del materiale istruttorio alla luce delle dichiarazioni dei collaboranti.
Surace e Fresco sono entrambi rimasti estranei al fatto in contestazione. Il primo si trovava in carcere quando erano stati arrestati Cutè e Ruggeri. Costoro gli avevano riferito di aver eseguito la rapina insieme a Cosenza , Smedile Giuseppe ed un’altra persona. Cariolo Benedetto aveva “segato le grate della saracinesca” il giorno prima del delitto. Il collaborante ha descritto la dinamica del fatto in termini corrispondenti alle risultanze di prova generica ed ha precisato di aver avuto compiuta informazione di tutta la successiva vicenda processuale essendo stato molto vicino alle persone all’epoca imputate. Fresco conferma genericamente la partecipazione dei suddetti, ma fornisce un ulteriore dettaglio, questa volta da testimone diretto. Egli avrebbe assistito alle discussioni animate tra Cutè Giovanni, fratello di Alessandro, Smedile e Cosenza, aventi ad oggetto un contributo per il pagamento di una consulenza tecnica di parte sulle sopra richiamate fotografie onde contrastare l’impostazione accusatoria nei confronti dei citati Cutè Alessandro e Ruggeri. Si richiedeva ai due correi rimasti estranei al processo di contribuire alla spesa. Smedile e Cosenza, però, non intendevano aderire a tale richiesta in quanto “non si sentivano responsabili” dell’arresto degli altri.
L’affermazione di Fresco di aver direttamente assistito a tali discussioni appare al Collegio pienamente credibile. Come già evidenziato, e come del resto constatato in relazione ai diversi episodi fin qui esaminati, tale collaborante, a differenza di Surace, non è solito millantare conoscenza di fatti laddove di questi non sia stato diretto protagonista o non abbia informazioni certe e di fonte ben individuata. Nelle ipotesi in cui egli non era in grado di fornire un contributo avente tali caratteristiche, lo ha lealmente ammesso ovvero ha mantenuto le proprie dichiarazioni su un livello di genericità o di incertezza tale da rendere manifesta la vaghezza della fonte o l’insufficienza del ricordo. Nel momento in cui, pertanto, egli afferma di aver personalmente preso parte alle discussioni di cui sopra, l’assunto deve ritenersi decisamente credibile. Va ribadito che, rispetto a questo punto, il Fresco è testimone diretto di un fatto che, pur non rappresentando il delitto oggetto della contestazione, costituisce comunque un elemento che dimostra in maniera inequivocabile la partecipazione alla rapina delle persone alle quali veniva richiesto il contributo. È evidente, infatti, che, se Fresco ha davvero assistito a quelle discussioni, i soggetti che rifiutavano di pagare la consulenza con le motivazioni sopra prospettate erano gli effettivi compartecipi del fatto. È del resto verosimile che quelli dei rapinatori che, per puro caso, erano stati catturati pretendessero da quelli rimasti liberi un sostegno finanziario per gli oneri derivanti dalla sottoposizione al processo penale.
Ciò considerato, i fatti riferiti da Fresco vanno messi in relazione con la chiamata indiretta di Surace e, soprattutto, con il riconoscimento di Cosenza tra i soggetti effigiati nelle fotografie da parte del teste Lo Cane. Ad avviso del Collegio tali elementi giustificano un’affermazione di responsabilità di Cosenza Giuseppe per i reati di cui ai capi 73, 74 e 75. L’incrocio delle accuse del Fresco e del Surace non si presenta come artificioso posto che, mentre l’uno si è limitato a far riferimento ad un episodio circostanziato correlato alla rapina, l’altro, quale teste de relato, ha riferito della dinamica di tale fatto. Ciò comporta, sul presupposto di un’attendibilità di fondo soprattutto del Fresco, che la conoscenza di questo non appare inquinata, né dalla pregressa conoscenza delle accuse dell’altro collaborante, né dalla cognizione degli atti processuali eventualmente connessa alla pubblicità del dibattimento celebrato contro Cutè e Ruggeri. In questo quadro si innesta il riconoscimento del Lo Cane, che, per tutte le ragioni esposte, fornisce un definitivo riscontro delle accuse in quanto, pur non assurgendo al rango di prova e forse nemmeno di indizio, può farsi rientrare tra quegli “altri elementi di prova” previsti dall’art. 192, co. 3 c.p.p., interpretato come indicato nelle premesse di ordine generale.
Soluzione opposta deve essere, invece, adottata con riferimento alla posizione di Cariolo Benedetto . In questo caso l’accusa del Surace trova una insufficiente conferma nelle dichiarazioni di Fresco il quale, riferendo quanto appreso dagli altri partecipi nel contesto sopra specificato ed errando, peraltro, nell’indicazione del luogo della rapina (Letojanni invece che Santa Teresa di Riva), si è limitato ad una generica conferma di un intervento dell’imputato consistito nel segare le sbarre o la serranda d’accesso all’istituto bancario. Valgono, pertanto, con riferimento a tale posizione, tutte le considerazioni già svolte circa l’inidoneità a corroborare le accuse di conferme non qualificate provenienti da soggetti compiutamente informati del contenuto delle dichiarazioni da riscontrare. A parte ciò va evidenziato che dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento non emerge che la saracinesca posta a protezione della vetrata della banca sia stata effettivamente forzata prima del fatto in contestazione. L’unico teste che ha fatto riferimento alla circostanza (Bottaro Carmelo), infatti, è sembrato sostenere che l’effrazione era avvenuta nello stesso contesto della rapina. È del resto difficile dar torto alla difesa quando afferma che, per un’attività del tipo di quella ascritta al Cariolo, è inverosimile che un gruppo di rapinatori asseritamente agguerrito ed organizzato sia stato costretto a rivolgersi ad una persona non inserita nel gruppo medesimo se non sul presupposto di una particolare capacità manuale, laddove il prevenuto non risulta avere tale qualificazione, né per esperienza professionale, né per trascorsi criminali (i suoi precedenti penali comprendono una sola rapina risalente al 1977, mentre le altre condanne, per detenzione di armi, associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti non sono conducenti ai fini in esame). Stante l’insufficienza della prova a carico, Cariolo Benedetto va dunque assolto dai reati sopra indicati per non aver commesso il fatto.
Sussistono nei confronti del Cosenza tutte le aggravanti contestate con riferimento ai capi 73 e 75 (rapina commessa da più persone riunite, travisate ed armate; furto commesso da più di tre persone su cose esposte alla pubblica fede con lo scopo di eseguire la rapina). Sussiste anche l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1 c.p. posto che è da ritenere credibile, stante l’abbandono dei motocicli nei pressi dell’autostrada, l’assunto del Surace circa la presenza di una quinta persona, in attesa dei rapinatori a bordo di una vettura pulita, con il compito di favorire la fuga.