5.2.2 Rapina all’Ufficio postale, succursale n. 6, viale Regina Margherita a Messina (capo 24)
Il 19 maggio 1980, intorno alle 9,30 del mattino, tre giovani travisati con calzamaglie ed armati di pistole facevano irruzione all’interno dell’ufficio postale di viale Regina Margherita. Uno di essi teneva i clienti presenti sotto la minaccia della pistola, mentre gli altri scavalcavano il bancone e costringevano il direttore ad aprire la cassaforte. Da questa e dalle casse veniva asportata la somma complessiva di £. 15.000.000 circa. Completata l’azione, i tre si davano alla fuga a piedi in direzione della scalinata che porta all’Ignatianum. Durante la fuga, sulla scalinata, non lontano dall’ufficio postale, incrociavano un sacerdote di passaggio alla cui vista si giravano di spalle per non mostrarsi in volto al possibile testimone. Padre Vincenzo Arcidiacono, a questo riguardo, ha sostenuto che aveva distolto lo sguardo dai tre individui in quanto il loro comportamento lo aveva turbato, dandogli l’impressione che volessero mettersi ad urinare ovvero a compiere altri gesti osceni.
Surace ha ammesso di aver preso parte alla rapina cui avrebbero partecipato anche Trovato Giovanni ed i defunti Turiano Antonino e Leo Giovanni. Trovato Alfredo e Cutè Giovanni, all’epoca minorenni, avrebbero rubato le due moto utilizzate dai malviventi per raggiungere il luogo della rapina. Sostiene il collaborante che i motocicli erano stati lasciati in cima ad una scalinata posta sul lato destro dell’ufficio postale. A sorvegliare i mezzi era rimasto il Turiano. Gli altri tre, tutti armati di pistole e travisati con sottocaschi da motociclista, erano entrati nell’ufficio postale. Mentre il Surace teneva i numerosi utenti presenti sul posto sotto la minaccia delle armi, gli altri, passati al di là del bancone, si erano impossessati del denaro esistente nei cassetti e nella cassaforte. Successivamente i tre erano fuggiti risalendo per la scalinata ed avevano raggiunto il Turiano, riprendendo le motociclette. Sulla scalinata il Surace aveva quasi urtato un sacerdote di passaggio.
Il dato che può dirsi consolidato è rappresentato dall’effettiva partecipazione del citato collaborante alla rapina di che trattasi. Egli ha fornito del fatto una descrizione sufficientemente dettagliata in tutto conforme alle indicazioni provenienti dai testimoni oculari salvo particolari trascurabili, irrilevanti in una valutazione complessiva della deposizione. L’indicazione dell’incontro con il sacerdote nel corso della fuga appare al Collegio determinante per affermare l’attendibilità della confessione, posto che si tratta di un particolare che il collaborante, a meno di non ipotizzare una sua conoscenza degli atti di P.G. redatti all’epoca, non avrebbe potuto riferire senza aver preso parte all’azione. Tedesco Antonino, direttore dell’ufficio postale all’epoca dei fatti – le cui dichiarazioni rese nell’immediatezza sono state acquisite per l’irripetibilità derivante dall’intervenuto decesso del suddetto – ha, poi, fornito una descrizione del rapinatore rimasto al di là del bancone collimante con le caratteristiche fisiche del Surace (“un giovane dell’apparente età di anni 25-28, alto m. 1,65 circa, di corporatura robusta .... lo stesso si è espresso con accento chiaramente messinese”).
Ciò considerato, le perplessità in ordine alla ricostruzione del Surace riguardano l’individuazione dei responsabili del fatto. L’indicazione di Trovato Alfredo e Cutè Giovanni quali responsabili del furto dei mezzi utilizzati nell’esecuzione della rapina, in primo luogo, è molto probabilmente errata in quanto, secondo quanto risulta dalle schede di detenzione in atti, i due erano all’epoca detenuti. È certo possibile che costoro abbiano rubato i mezzi in epoca precedente al loro arresto e li abbiano consegnati al Surace o ad altri affinché li conservassero in vista della rapina. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi poco plausibile posto che il Trovato, il giorno del fatto, era detenuto già da due mesi circa e il Cutè addirittura da sette. Il collaborante, d’altra parte, nessun riferimento ha effettuato alla circostanza di un furto molto anteriore rispetto al delitto, ma ha indicato con sicurezza le due persone sopra indicate come fornitrici delle motociclette proprio con riferimento al fatto in contestazione, nonostante che, come affermato ripetutamente dallo stesso Surace, le rapine perpetrate nel medesimo contesto temporale fossero state numerose e che i mezzi da utilizzare venissero procurati anche da persone diverse dai due menzionati (Caleca Santo , Caleca Enrico , Calatozzo Giuseppe ). In secondo luogo, per quanto risulta dalle contestazioni effettuate nel corso del controesame e dai documenti prodotti, durante le indagini preliminari il Surace aveva inizialmente indicato come partecipe della rapina, in luogo del Turiano, il Ruggeri. Quest’ultimo, però, il giorno in cui si è verificato il fatto in contestazione era detenuto essendo stato arrestato il 28 novembre 1978 e scarcerato solo il 3 giugno 1980, vale a dire circa due settimane dopo la perpetrazione del delitto.
Tali incongruenze, ad avviso del Collegio, sono esemplari di quell’atteggiamento diffuso del Surace cui si è fatto riferimento in sede di considerazioni generali sull’attendibilità del collaborante: egli non sempre ha un ricordo preciso delle persone che con lui hanno partecipato ai singoli episodi per cui sovente confonde nominativi e vicende così indicando come responsabili di episodi ben specificati personaggi che verosimilmente hanno preso parte a numerosi altri fatti di tal genere, ma non necessariamente hanno commesso quelli di cui si discute. In una tale situazione appare imprescindibile, onde fugare ogni possibile dubbio, la ricerca di riscontri individualizzanti sulle posizioni dei singoli accusati.
La posizione di Trovato Giovanni , unico chiamato a rispondere del reato di cui al capo 24, non è diversa da quella del Ruggeri. Il Trovato, come quest’ultimo, è chiamato in correità con dichiarazioni qualificate dalla confessione e dai riscontri sul fatto sopra evidenziati. Né può attribuirsi soverchia rilevanza alla ritrattazione dell’originaria accusa nei confronti del Ruggeri avvenuta, per quel che risulta dagli atti, in data 21 dicembre 1993, oltre sei mesi dopo la prima dichiarazione, quando verosimilmente al Surace era stato contestato l’accertato stato di detenzione dell’accusato. Ciò posto, è del tutto evidente, per tutte le ragioni esposte in sede di enunciazione dei criteri generali di valutazione della prova, che nella specie un frazionamento della chiamata, operato ritenendo il riscontro attraverso la generica solo per gli accusati nell’ultima dichiarazione, equivarrebbe ad un’inversione dell’onere della prova. L’accusa contro il Ruggeri diventa insufficiente perché costui è stato in grado di dimostrare l’impossibilità della sua partecipazione al delitto, mentre per gli altri accusati, non essendo questi in grado di fornire una analoga prova, la medesima accusa dovrebbe considerarsi attendibile e riscontrata.
Sui presupposti di cui sopra si impone l’assoluzione di Trovato Giovanni dal reato in esame per non aver commesso il fatto. A parte quanto fin qui evidenziato, non è emerso dal dibattimento alcunché che possa corroborare l’accusa nei confronti dell’imputato. Nessuno dei collaboranti escussi nel corso del giudizio è stato in grado di fornire indicazioni al riguardo. La descrizione dei complici del Surace fornita dal teste Tedesco, pur probabilmente compatibile con qualche approssimazione con le fattezze fisiche del prevenuto, è talmente generica (entrambi i malfattori sono indicati come giovani di m 1,68 circa e di corporatura esile) da non consentire alcuna utile valutazione processuale.