5.2.5 Tentata rapina all’Ufficio postale, succursale n. 1, via Nicola Fabrizi a Messina (capo 28)

Tale tentativo di rapina si è verificato il 14 ottobre 1982, il giorno prima dell’altro contestato al capo 27, sempre nel periodo in cui il Surace, stando a quanto dallo stesso riferito, aveva trovato rifugio durante la latitanza in una casa sita in via Principe Umberto.

Secondo i testimoni oculari escussi in dibattimento il fatto è stato commesso da tre persone di cui solo due, probabilmente travisate con una calzamaglia, erano entrate all’interno dell’ufficio postale. Uno dei malviventi, sotto la minaccia di una pistola, aveva impedito alle persone presenti di allontanarsi. L’altro, adoperando una pesante mazza, aveva cercato di rompere il vetro della porta blindata che metteva in comunicazione lo spazio riservato ai clienti con le casse. Improvvisamente, prima di poter penetrare all’interno, i rapinatori erano stati spaventati dalla sirena di una vettura di passaggio tanto che il terzo complice si era affacciato sulla porta esterna sollecitando la fuga (“C’è la polizia, c’è la polizia, scappiamo”). I tre si erano allora dileguati senza impossessarsi di alcunché.

Surace ha dichiarato di aver organizzato ed eseguito il tentativo di rapina insieme a Ventura Salvatore, De Luca , Santacaterina  e La Spada. I primi tre, insieme al collaborante, erano partiti dal rifugio di questo a bordo di due motocicli precedentemente rubati, uno da Trischitta Giuseppe, l’altro da Trovato Alfredo  o Cutè Giovanni. All’interno dell’ufficio postale erano entrati lo stesso Surace, il Ventura ed un terzo identificabile nel De Luca  o nel La Spada. Il primo aveva il compito di cercare di forzare la blindatura della porta utilizzando la solita mazza; il secondo doveva porsi sulla porta esterna per sorvegliare gli utenti ed impedire loro di allontanarsi e dare l’allarme. Il La Spada (o il De Luca ) era rimasto all’esterno dell’ufficio “a guardia dei mezzi”. Il Santacaterina  si trovava poco lontano, a bordo di una autovettura pulita da utilizzare per la fuga. La rapina non era andata a buon fine in quanto la blindatura aveva retto e la porta non si era aperta. I quattro si erano allora allontanati. Più precisamente, De Luca  e La Spada avevano ripreso le motociclette. Surace e Ventura avevano raggiunto il Santacaterina  a bordo della vettura in attesa.

Nel corso del suo esame dibattimentale il Surace è pervenuto alla ricostruzione testé riportata solo in seguito ad una serie di incertezze e contraddizioni interne del suo racconto e solo dopo che il P.M. è dovuto ricorrere ripetutamente allo strumento della contestazione per sollecitare la sua memoria. In un primo tempo il collaborante aveva prospettato qualche incertezza circa l’effettiva partecipazione del La Spada ovvero dello Iovino al delitto. Solo in seguito alle contestazioni, si è detto certo che il quarto complice si doveva identificare per il La Spada, odierno imputato. Riguardo a coloro che avevano rubato i motocicli utilizzati per la fuga, il collaborante ha indicato in tutto quattro persone, senza riuscire a fornire un dato preciso ed ammettendo la possibilità di una confusione con il tentativo di rapina ai danni dell’ufficio postale di via Tommaso Cannizzaro, commesso, come detto, il giorno prima. A tali considerazioni, tali di per sé a far vacillare la consistenza delle accuse perché fanno apparire non del tutto affidabile il ricordo del Surace nello specifico, si aggiungono le smentite della versione fornita rinvenibili in atti. Come per l’episodio di cui al capo 27, anche in questo caso il collaborante afferma che i rapinatori che avevano fatto irruzione nell’ufficio postale erano stati tre, mentre un quarto era rimasto fuori, laddove i tre testimoni escussi (Gattuso Carmelo, Cacciola Giuseppa e Sicuro Gerardo) hanno tutti ribadito in dibattimento quanto dichiarato alla P.G. nell’immediatezza dei fatti circa l’ingresso di due sole persone e la presenza di una terza all’esterno.

In questo contesto, ulteriori elementi di incertezza provengono dalle dichiarazioni degli altri due collaboratori di giustizia escussi sul punto. Ventura Salvatore, anche per tale episodio, ha smentito le accuse del Surace negando in maniera decisa di aver preso parte al tentativo di rapina. Santacaterina , per parte sua, ha ammesso di aver partecipato alla fase di preparazione del delitto, ha indicato come compartecipi gli stessi già accusati dall’altro collaborante ed ha individuato il proprio ruolo nell’aver atteso a bordo di una vettura per favorire la fuga dei complici. Ha fornito, però, una descrizione delle fasi anteriori e successive al delitto non compatibile con la versione del Surace. Secondo il Santacaterina , infatti, egli aveva accompagnato il Surace con l’autovettura dalla casa di via Principe Umberto fino all’hotel Royal, dove si erano fatti trovare gli altri tre correi sopraggiunti a bordo di un motociclo. Dopo il fallimento della rapina, il solo Surace, e non anche il Ventura, avrebbe raggiunto la vettura dove si trovava in attesa il Santacaterina .

In una valutazione complessiva di tutte le acquisizioni istruttorie come sopra enumerate, ritiene il Collegio che sia La Spada che De Luca  vadano assolti dal reato loro ascritto al capo 28 della rubrica per non aver commesso il fatto. La smentita del Ventura circa la propria partecipazione alla rapina deve ritenersi massimamente credibile per tutte le ragioni già evidenziate nell’esame del reato di cui al capo 27, qui riproducibili per l’assoluta identità dei presupposti di fatto. Ciò posto, non può riconoscersi piena attendibilità alle chiamate del Surace e del Santacaterina , convergenti, come detto, oltre che sui due imputati sopra menzionati, sulla persona del Ventura. Riguardo al primo collaborante, è verosimile che egli, riferendo ad oltre dodici anni dai fatti, abbia fatto confusione, non ricordando in maniera precisa i complici delle tante rapine da lui commesse nel medesimo periodo. Tale incertezza, evidentemente, coinvolge anche le posizioni del La Spada e del De Luca , posto che la prospettata confusione di nomi e di episodi da parte del Surace incrina l’affidabilità dell’accusa nei confronti di tutte le persone nominate. Riguardo al Santacaterina , osserva il Collegio che il fatto che anche costui indichi il Ventura come compartecipe e soprattutto gli evidenziati contrasti circa le diverse fasi della vicenda, impediscono di attribuire alle sue dichiarazioni la valenza del riscontro utile ai fini dell’affermazione di responsabilità. Il Santacaterina , d’altra parte, ha fornito indicazioni alquanto generiche, limitandosi a ribadire le accuse del Surace senza fornire alcun particolare suscettibile di verifica da parte del Tribunale. Va, poi, tenuto presente che, se veramente, come affermato dal Surace, questi aveva contattato personalmente il Santacaterina  indicandogli il posto dove doveva attenderlo con la autovettura, quest’ultimo potrebbe non aver visto né il La Spada, né il De Luca  per cui le notizie circa il coinvolgimento di costoro gli sarebbero state fornite dallo stesso Surace, nell’immediatezza o successivamente, con conseguente minore valenza dell’accusa. In conclusione il quadro complessivo delle prove raccolte nei confronti del La Spada e del De Luca  deve ritenersi insufficiente in considerazione delle incertezze palesate dal Surace e delle contraddizioni interne ed esterne del suo racconto, della smentita operata dal Ventura e della impossibilità di una sovrapposizione in termini accettabili della chiamata, di per sé generica, del Santacaterina  a quella del primo collaborante.

Va, invece, affermata la penale responsabilità del Santacaterina  tenuto conto della confessione di costui confermativa dell’accusa del Surace, con concordanza sul ruolo attribuito all’imputato. Rispetto a tale posizione tutto quanto fin qui evidenziato, e in particolare il contrasto tra le due dichiarazioni sui richiamati dettagli, non giustifica un dubbio circa l’effettiva presenza sul posto del Santacaterina  affermata da questo con dichiarazione pienamente confessoria. È chiaro, del resto, che la valutazione di una confessione, nella specie confermata da altra dichiarazione, va effettuata secondo parametri diversi da quelli della chiamata in correità, così che considerazioni di attendibilità generale possono esaurire la verifica sempre che non emergano significativi dati di contrasto orientati sulla persona dell’imputato che confessa. Nel caso in esame, tutto quanto evidenziato fa dubitare della freschezza e della precisione del ricordo dei collaboranti, ma non può porsi a fondamento di un giudizio di consapevole e totale mendacio quale dovrebbe formularsi ravvisando nelle suddette dichiarazioni una fattispecie di autocalunnia.

Evidente è la configurabilità delle aggravanti contestate alla luce di tutto quanto esposto.