5.2.6 Rapina all’Ufficio postale di via del Santo a Messina (capi 29 e 30)
Il 4 ottobre 1982, intorno alle 10,45, due individui, armati di pistola e travisati con passamontagna, si introducevano all’interno dell’Ufficio postale sito al villaggio Santo. I malviventi, dopo aver sfondato la porta blindata a colpi di mazza, costringevano la direttrice Mancuso Veronica ad aprire la cassaforte. Si impossessavano quindi di tutto il danaro ivi custodito per una cifra complessiva di circa £. 37.000.000. Nel frattempo una terza persona, anch’essa travisata ed armata, si tratteneva nello spazio riservato agli utenti. Compiuta la rapina i tre si davano alla fuga. Poco lontano dall’Ufficio postale veniva rinvenuta dagli operanti una moto Cagiva sottratta qualche tempo prima a tale Siracusano Carmelo mentre era parcheggiata sulla pubblica via.
Surace ha ammesso la propria responsabilità per la rapina in esame, chiamando in correità Ventura Salvatore, La Spada e De Luca . Il collaborante ha dichiarato che dal giardino della propria abitazione poteva vedere il furgone portavalori diretto all’ufficio postale del villaggio Santo. Nel giorno stabilito per l’azione, quando avevano notato il furgone ridiscendere dopo aver consegnato il denaro all’ufficio postale, il Surace, il Ventura ed il La Spada erano partiti dalla casa del collaborante a bordo della moto Cagiva precedentemente rubata. Il De Luca contemporaneamente si era appostato in un luogo convenuto a bordo di una autovettura con lo scopo di favorire la fuga dei complici. Mentre La Spada parcheggiava la moto, Surace e Ventura avevano fatto irruzione nell’ufficio. Il Surace, utilizzando una mazza, aveva forzato la porta blindata che conduceva alla parte dell’ufficio riservata al personale. A questo punto il Ventura ed il La Spada, tenendo sotto la minaccia delle armi gli impiegati, avevano raccolto tutto il denaro che erano riusciti a trovare nella cassaforte e nei cassetti. Il collaborante nel contempo sorvegliava gli utenti presenti nell’ufficio postale brandendo una pistola. Dopo la rapina i tre avevano ripreso la moto, ma questa non era partita nonostante un tentativo di avviamento a spinta. Il mezzo era stato quindi abbandonato ed i rapinatori erano fuggiti a piedi: il Surace da una parte, La Spada e Ventura, con i soldi e la mazza, da un’altra. Il primo aveva fatto rientro a casa ed indossati gli abiti da lavoro si era dedicato a lavori di giardinaggio intento ai quali lo aveva trovato un brigadiere della Squadra Mobile recatosi a controllarlo quale sospetto autore della rapina in questione. Gli altri due, durante la fuga, avevano incontrato un tale Sollima “Nasonte”, il quale, spaventato dalla richiesta di aiuto proveniente dai prevenuti, aveva ceduto loro la propria autovettura.
Una conferma dell’accusa, nei limiti che si diranno, proviene da Ventura Salvatore il quale ha ammesso la propria partecipazione al delitto fornendone una ricostruzione sostanzialmente collimante, salvo per sfumature insignificanti, con quella del Surace. Le divergenze più rilevanti tra le due versioni riguardano la posizione del De Luca e le modalità di fuga. Riguardo al primo punto, il Ventura ha escluso in radice che il suddetto imputato abbia in qualche modo preso parte all’azione. Ad espressa domanda, infatti, il collaborante ha indicato in sole tre persone (egli stesso, Surace e La Spada) gli esecutori della rapina. Quanto al secondo punto, il Ventura non ha fatto alcuna menzione del presunto incontro con il Sollima, affermando che insieme al La Spada aveva trovato rifugio nell’abitazione della sorella di questo, sita a circa 500 metri dall’ufficio postale.
Sul fatto in esame ha, infine, reso dichiarazioni anche Fresco Alfredo il quale avrebbe appreso dal Surace che la rapina era stata commessa da questo e dal La Spada e che quest’ultimo aveva accompagnato il complice a casa in motocicletta subito dopo il fatto, consentendo così un controllo di polizia che aveva fatto escludere il Surace dal novero dei sospettati.
Le dichiarazioni del Surace come sopra sintetizzate appaiono, almeno su un piano generale, pienamente attendibili. In una lineare ed estremamente dettagliata ricostruzione di tutti i passaggi della vicenda, il collaborante ha dimostrato qualche incertezza solamente nell’indicazione della persona autrice del furto della moto utilizzata per il delitto. Egli, infatti, in un primo tempo ha affermato di non ricordare quale dei suoi affiliati fosse stato incaricato di tale incombente; successivamente ha indicato Trovato Alfredo come responsabile del fatto; infine, dopo la contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ha, pur con qualche riserva, attribuito tale ruolo a Cutè Giovanni. Va, tuttavia, rilevato che il Cutè all’epoca della rapina si trovava in carcere da oltre quattro mesi, essendo stato tratto in arresto il 1° giugno 1982 (v. certificazione in atti). Ne discende che, a meno di ritenere, in contrasto con la logica e con quanto sostenuto dal Surace per cui la moto gli sarebbe stata consegnata nei giorni immediatamente precedenti, che il furto sia avvenuto molto tempo prima della vicenda in contestazione (la data esatta non emerge dagli atti), il coinvolgimento del Cutè nei termini evidenziati non corrisponde certamente alla realtà.
Una contraddizione all’interno delle dichiarazioni si rinviene, poi, rispetto all’effettivo ruolo svolto dal De Luca . Durante l’esame il Surace è sembrato sostenere che, nel momento in cui la moto si era rivelata inutilizzabile allo scopo prestabilito, la vettura in attesa non era stata raggiunta da alcuno dei rapinatori tanto che La Spada e Ventura avevano fruito della vettura del Sollima, mentre il collaborante aveva “trovato un passaggio” per rientrare a casa. Nella parte finale del controesame, viceversa, ha affermato di aver raggiunto il De Luca come originariamente stabilito (“sono tornato indietro e poi sono andato dove c’era De Luca ad aspettarmi”).
Vi è per contro assoluta corrispondenza della descrizione della rapina, come già rilevato estremamente dettagliata, con quanto riferito dai testimoni. Ciò anche per particolari minuti, quali il numero dei rapinatori passati al di là della porta blindata, le modalità di esecuzione dell’azione delittuosa, le attività compiute da ciascuno dei responsabili, le caratteristiche del travisamento, la posizione della moto abbandonata dopo il fatto. Tale rilievo, in uno con l’estremo dettaglio della descrizione fornita, dimostra, ad avviso del Collegio, l’effettiva partecipazione del Surace al fatto. Le sopra evidenziate sbavature, e in particolare quella inerente l’accusa nei confronti del Cutè, parzialmente ritrattata in dibattimento, si inquadrano agevolmente nella già ripetutamente riconosciuta tendenza del Surace ad accreditarsi come storiografo ufficiale del c.d. gruppo Mangialupi che lo porta a farsi carico di formulare accuse nei confronti dei vari personaggi asseritamente gravitanti intorno a tale gruppo con riferimento ai singoli episodi anche quando, per il lungo lasso temporale trascorso o per l’incompleta informazione ricevuta, non è in grado di esprimersi con certezza. Ne derivano una serie di contraddizioni, interne ed esterne alle dichiarazioni, le quali, tuttavia, per tutte le ragioni esposte, impongono una attenta verifica delle posizioni individuali fino alla ricerca di un riscontro individualizzante rispetto ai singoli accusati così da fugare ogni dubbio di imprecisione del ricordo o di pura millanteria.
Ciò considerato, ritiene il collegio che riguardo alla posizione del La Spada un tale riscontro sia individuabile nelle dichiarazioni del Ventura. Questi, pur avendo pregressa conoscenza delle accuse del Surace, ha fornito un contributo certamente autonomo in quanto, lungi dal ribadire pedissequamente le accuse del primo, ha puntualizzato quei passaggi che lo hanno coinvolto direttamente, fino a fornire della fase della fuga, per la parte che riguarda lui ed il La Spada, una descrizione lineare e plausibile. D’altra parte, come si è visto, il Ventura non si è fatto scrupolo di smentire il Surace in altre occasioni, per cui allo stesso non può attribuirsi certamente la tendenza ad appiattire le proprie dichiarazioni su quelle dell’altro collaborante.
Nei confronti del La Spada, pertanto, sussistono due chiamate concordanti ed inequivoche nell’attribuirgli un ruolo nella rapina. Le ricostruzioni offerte, almeno per la fase di esecuzione del delitto, sono conformi alle risultanze di prova generica. Non sussiste alcun elemento in atti suscettibile di smentire il coinvolgimento dell’imputato. A tale quadro probatorio si aggiunge la chiamata del Fresco che, pur nella sua genericità e nel carattere indiretto della fonte, pone un definitivo suggello all’accusa. La Spada Antonino , conseguentemente, deve essere dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 29 e 30.
Discorso diverso va fatto per il De Luca che è chiamato dal solo Surace ed è escluso dal novero dei partecipanti dal Ventura. In questo caso, il contrasto tra i due collaboranti non è risolvibile in alcun modo dal Tribunale. Le considerazioni già fatte circa la particolare attendibilità del Surace per il suo ruolo nel sodalizio criminale, perdono di significato a fronte della conclamata contemporanea ammissione di responsabilità per il fatto da parte dell’uno e dell’altro collaborante. D’altra parte vanno sempre tenute presenti le riserve circa l’attendibilità delle accuse del Surace nei confronti dei singoli e quelle incongruenze afferenti proprio il ruolo del De Luca che si sono evidenziate più sopra. In tale situazione la prova a carico di tale imputato, riscontrata sul fatto, ma smentita con riferimento all’individuazione del responsabile con pregnanza quantomeno equivalente all’accusa, appare contraddittoria e, in ogni caso, insufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità. Il De Luca va quindi assolto dai reati contestatigli ai capi 29 e 30 per non aver commesso il fatto.
Vanno ritenute a carico del La Spada le aggravanti di cui all’art. 628, co. 3° c.p. contestate sub 29 e quelle di cui ai nn. 2 e 7 dell’art. 625 c.p. contestate sub 30, in quanto implicite nella ricostruzione dei fatti sopra prospettata. Va esclusa l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1 c.p. in quanto, mancando la prova della presenza di una quarta persona nella fase esecutiva della rapina, anche ammettendo che la moto sia stata rubata da altri, non vi è prova del coinvolgimento nei due delitti contestati di un numero di correi superiore a quattro (i tre rapinatori più colui che ha sottratto la moto).