5.2.8 Tentata rapina all’Ufficio postale del villaggio Aldisio a Messina (capo 32)

Il fatto risale al 16 maggio 1983. Intorno alle ore 10 tre individui, travisati con passamontagna di colore rosso, si erano introdotti all’interno dell’ufficio postale del villaggio Aldisio. Mentre due di essi tenevano gli utenti sotto la minaccia delle armi, il terzo montava su una sedia che aveva portato con sé e, con una mazza, cercava di sfondare la grata metallica posta sopra il bancone. Non riuscendo nell’intento, il medesimo cercava di infilare la pistola attraverso le maglie della grata. Nella foga, non riuscendo a farsi aprire la porta blindata, perdeva l’equilibrio e, cadendo all’indietro, rompeva il lampadario dell’ufficio. A questo punto i rapinatori desistevano dal loro intento e si allontanavano repentinamente lasciando sul posto sia la sedia che la mazza. Subito dopo intervenivano le forze dell’ordine, chiamate dal direttore al momento dell’ingresso dei malviventi nell’ufficio.

Surace, pur non avendo preso parte né all’organizzazione, né all’esecuzione del delitto, ha dimostrato di esserne ben informato. Egli avrebbe appreso i particolari del fatto dagli esecutori, individuati in Trischitta Giuseppe, Trovato Alfredo , Passari Giuseppe e nel defunto Aspri Giuseppe. I quattro si erano recati sul posto utilizzando due motocicli che avevano parcheggiato ad un angolo della strada. Uno di essi era rimasto a custodire i mezzi. Gli altri tre, travisati con passamontagna ed armati, avevano fatto ingresso nell’ufficio postale. Per la particolare blindatura dei vetri e delle porte dell’ufficio nella specie non era utilizzabile la solita tecnica di effrazione con la mazza. I prevenuti intendevano, pertanto, rompere le bacchette di metallo poste sopra la blindatura. A questo scopo si erano portati dietro una sedia prelevata in casa di Aspri. Il Passari, posta la sedia sul bancone, vi era montato sopra ed aveva iniziato a dar colpi con la mazza contro le predette bacchette. Nel fare ciò l’arnese gli era sfuggito di mano ed aveva urtato il portalampada e la lampadina mandandoli in pezzi. Poiché successivamente lo stesso Passari non era riuscito ad infilare la mano per minacciare gli impiegati con la pistola onde farsi aprire la porta, i rapinatori avevano abbandonato l’impresa ed erano fuggiti verso i motocicli, abbandonando la mazza caduta per terra e la sedia. Alcuni di essi avevano quindi trovato rifugio nella vicina abitazione di tale Gugliotta Giuseppe.

Che il Surace abbia avuto informazioni dirette circa la rapina in questione da parte dei diretti partecipi può dirsi certo. Dato per scontato che egli non abbia preso parte all’azione, infatti, solo chi ha vissuto in prima persona la vicenda può avergli riferito particolari minuti della dinamica del fatto (l’uso della sedia, i colpi di mazza contro le barrette di metallo e non contro i vetri, l’effrazione del lampadario, il tentativo di farsi aprire la porta infilando la pistola attraverso la grata), puntualmente confermati dai testimoni escussi, negli esatti termini sostenuti dal collaborante. Ciò considerato, per quanto riguarda l’individuazione dei responsabili, va comunque tenuto presente che il Surace riferisce pur sempre notizie apprese da altri e che, per quanto diretta possa essere stata la sua fonte, sussiste sempre il rischio di una inesatta informazione ovvero di un cattivo ricordo. D’altra parte, si è già rilevato come non siano infrequenti nell’ambito del presente procedimento i casi in cui il collaborante ha, proprio con riferimento all’indicazione degli autori dei diversi fatti contestati, commesso degli errori per confusione tra i singoli episodi dello stesso genere, numerosi anche al di là di quelli contestati, ovvero per lo sforzo di supplire alla carenza del ricordo con un generico riferimento all’attività abituale dei diversi personaggi. Ciò anche, come si è visto, rispetto ad episodi da lui personalmente vissuti per i quali deve presumersi un ricordo più vivo. In presenza di dichiarazioni de relato di questo genere, pertanto, ritiene il Tribunale, ribadendo quanto già affermato in linea generale, imprescindibile ai fini dell’affermazione di responsabilità l’esistenza di un riscontro individualizzante sulle singole posizioni che consenta di fugare del tutto i dubbi derivanti dalle considerazioni di cui sopra.

Nel caso di specie un riscontro di tal genere difetta nella maniera più assoluta con riferimento alla posizione di Trovato Alfredo , chiamato a rispondere del reato di cui al capo 32 della rubrica. Di nessuna rilevanza a questo fine sono le dichiarazioni del Fresco. Questi, infatti, si è limitato ad affermare genericamente che il tentativo di rapina era ascrivibile ad Aspri Giuseppe ed al Trovato, senza nemmeno specificare la fonte della propria conoscenza (“se ne parlava”). La genericità della dichiarazione, poi, non garantisce circa l’autonomia della fonte posto che, come si è detto, il Fresco era perfettamente a conoscenza della ricostruzione del Surace e dei nominativi dei soggetti accusati, essendo tali informazioni dettagliatamente riportate nell’ordinanza di custodia cautelare notificata anche al suddetto collaborante.

In conclusione, a fronte della chiamata indiretta del Surace, riscontrata sul fatto, ma priva di conferme rispetto alla persona del Trovato, per tutte le ragioni esposte si impone l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.