5.2.9 Rapina al deposito automezzi dell’Amministrazione PP.TT. di Bisconte (capi 33, 34 e 35)
Il 24 giugno 1983, intorno alle 12,45, cinque individui, armati e travisati, si presentavano nel deposito automezzi delle PP.TT. sito in Bisconte ed intimavano ai dipendenti presenti, che nella mattinata avevano riscosso lo stipendio ed un compenso supplementare, la consegna del danaro in loro possesso. Dopo aver rinchiuso gli impiegati in una stanza, i malviventi, mentre si accingevano a darsi alla fuga, venivano intercettati, ancora all’interno dell’autorimessa, dalle forze dell’ordine, avvisate da una telefonata anonima. Ne scaturiva un conflitto a fuoco che precludeva ai rapinatori la possibilità di raggiungere la vettura Alfetta, precedentemente rubata a tale Ricciardo Pietro, che era stata parcheggiata nei pressi pronta per la fuga. Essi erano allora fuggiti a piedi, inseguiti dagli operanti. Uno dei rapinatori, successivamente identificato come Trischitta Giuseppe, veniva catturato. Gli altri, anche sfruttando la fitta vegetazione esistente, riuscivano a far perdere le loro tracce. Sul luogo della rapina venivano rinvenuti due passamontagna, due pistole cal. 7,65 con matricola abrasa, £. 3.303.000 in contanti e due collanine di oro giallo. Le successive indagini, instaurate per lo più sulla scorta di voci confidenziali, si indirizzavano nei confronti dei fratelli Aspri Benedetto e Giuseppe, di Trovato Alfredo e di Turiano Antonino i quali, subito dopo il fatto, si erano asseritamente resi irreperibili. Aspri Benedetto e Trovato, il giorno dopo la rapina, venivano sorpresi in una baracca sita nel fondo Fucile insieme a Surace Salvatore, Surace Francesco, Ventura Carmelo , Crupi Luigi e Pellegrino Nunzio . All’interno della stessa baracca veniva rinvenuta una copia del quotidiano “La Gazzetta del Sud” recante la notizia della rapina in contestazione. Sul corpo di Aspri Benedetto venivano rinvenute delle escoriazioni che gli inquirenti ricollegavano alla fuga del giorno prima in mezzo alla vegetazione. L’assunto del prevenuto per cui le suddette escoriazioni gli erano state procurate dal suo cane veniva smentito, nel corso di un ispezione corporale, dall’ausiliario medico designato dal P.M. il quale sosteneva l’incompatibilità delle ferite con l’indicazione dell’Aspri. Trovato Alfredo ed Aspri Benedetto venivano quindi sottoposti a fermo di P.G., mentre Aspri Giuseppe e Turiano Antonino venivano denunciati in stato di libertà. A conclusione dell’istruzione formale il G.I. proscioglieva Trovato, Turiano ed Aspri Giuseppe per non aver commesso il fatto e disponeva il rinvio a giudizio di Aspri Benedetto e del Trischitta nonché di Pellegrino Nunzio e Pellegrino Maria, accusati questi ultimi di falsa testimonianza per aver fornito ad Aspri Benedetto una prova d’alibi ritenuta falsa. Con sentenza del 4 febbraio 1985, ormai passata in giudicato, il Tribunale condannava il Trischitta, arrestato in flagranza e reo confesso, per la rapina e per i reati connessi e assolveva per insufficienza di prove tutti gli altri imputati. Riguardo alla posizione dell’Aspri quel Collegio evidenziava che, pur sussistendo indizi di responsabilità a suo carico (l’essere stato notato in compagnia del Trischitta meno di un’ora prima della rapina, l’accertata incompatibilità delle ferite riscontrate con la versione fornita dall’imputato, la presenza nella baracca ove era stata trovata la sopra richiamata copia del quotidiano), non erano emersi dati certi che consentissero di smentire l’alibi fornito, con dichiarazioni conformi, da Pellegrino Nunzio e Pellegrino Maria.
Surace, nell’ambito della sua collaborazione, a distanza di circa undici anni dai fatti, ha nella sostanza confermato quelle indicazioni pervenute agli inquirenti attraverso fonti confidenziali ed ha aggiunto nuovi particolari circa la fase di organizzazione della rapina e circa i movimenti degli esecutori subito dopo il fatto. Il collaborante ha sostenuto di aver personalmente organizzato l’azione dopo aver contattato il già citato Borzì Salvatore il quale, anche in questo caso, aveva fornito le notizie che avevano consentito di eseguire la rapina. Lo stesso Surace avrebbe dovuto prendere parte al delitto, ma, proprio quel giorno, era stato costretto a recarsi al Distretto militare per sostenere le visite mediche per il servizio di leva. Secondo il Surace, nel disegno originario, i rapinatori sarebbero dovuti giungere sul posto prima della consegna degli stipendi ai dipendenti. Poiché erano arrivati in ritardo, essi erano stati costretti a prelevare il denaro dai singoli impiegati. Un paio degli esecutori del delitto erano giunti sul posto a bordo di una macchina rubata, gli altri erano invece a piedi. Mentre i primi, dopo aver parcheggiato la vettura davanti al deposito, erano entrati dall’ingresso principale, gli altri avevano utilizzato una rampa per l’accesso dei furgoni postali all’autorimessa. In tal modo avevano tolto ogni via di fuga ai dipendenti del deposito. A questo punto si erano fatti consegnare il denaro dai presenti. Uno di questi, vedendo i rapinatori, aveva cercato di nascondersi, insospettendo Aspri Benedetto il quale gli aveva esploso contro un colpo di pistola. I malviventi si erano quindi portati verso la vettura. Erano stati tuttavia bloccati da due pattuglie delle forze dell’ordine e non avevano potuto recuperare il mezzo. Durante la fuga a piedi il Trischitta era scivolato ed era stato catturato. Gli altri, dopo un conflitto a fuoco con i militi operanti, erano, invece, riusciti a dileguarsi. Uscendo dal Distretto militare il Surace aveva incontrato il Turiano il quale gli aveva raccontato l’accaduto. Insieme a questo si era allora messo alla ricerca dei complici nella zona dei Colli San Rizzo. Solo a sera, tuttavia, i fratelli Aspri ed il Trovato avevano fatto rientro nelle rispettive abitazioni. La rapina aveva fruttato circa £. 20.000.000 che erano state interamente consegnate al padre dell’arrestato.
Ad avviso del Collegio l’accusa mossa dal Surace nei confronti di Trovato Alfredo , unico oggi chiamato a rispondere dei fatti contestati ai capi 33, 34 e 35 della rubrica (Trischitta ed Aspri Benedetto sono già stati giudicati, Turiano, Borzì ed Aspri Giuseppe sono deceduti, la posizione del Surace è stata stralciata), è priva di riscontri in atti. Che il collaborante sia bene informato di tutti i passaggi della vicenda, ivi inclusi i suoi partecipi, è circostanza certa. Posto che il coinvolgimento del Trischitta Giuseppe consente ragionevolmente di ricondurre il fatto a quel gruppo di persone con le quali questi si accompagnava e commetteva abitualmente delitti, è verosimile che il Surace, abbia o meno organizzato personalmente la rapina, sia stato informato dagli effettivi partecipi nel corso della riunione tenutasi il giorno dopo nella baracca dove poi è avvenuta l’irruzione dei Carabinieri secondo quanto sopra riferito. Per altro verso è altrettanto certo che, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni oggi all’esame del Tribunale, il collaborante conosceva perfettamente la vicenda processuale, che aveva coinvolto le persone indicate, tutte indiscutibilmente a lui particolarmente vicine, e che aveva avuto all’epoca la pubblicità dell’esame dibattimentale. Ciò considerato, non esiste per il Tribunale alcuna possibilità di utilizzare come riscontro del racconto del collaborante dati fattuali che appaiono o notori in seguito al dibattimento pubblico ovvero, quanto agli ulteriori particolari forniti, in nessun modo verificabili. L’unico dato obiettivo, pertanto, è rappresentato dalla effettiva presenza del Surace il giorno dopo la rapina nella baracca dove si trovavano due delle persone accusate. Dato questo che potrebbe far attribuire alla conoscenza del Surace un carattere di particolare qualificazione in quanto egli, pur non avendo partecipato all’esecuzione della rapina, ne aveva avuto nell’immediatezza una diretta informazione, stante la sua posizione di preminenza all’interno del gruppo, da coloro che avevano commesso il delitto. Tale sola circostanza, tuttavia, per tutte le considerazioni esposte in tema di attendibilità generale del collaborante, non costituisce riscontro sufficiente dell’accusa mossa nei confronti dei singoli imputati. Rispetto alla posizione del Trovato non esiste alcuna specifica conferma processualmente utilizzabile. Per quel che risulta dagli atti acquisiti, tale imputato, nel corso del primo procedimento instaurato per i fatti in contestazione, era stato tratto in arresto sulla scorta di un’indicazione di fonte confidenziale, non disvelata nemmeno nel presente dibattimento, e della sua presenza nella citata baracca nell’occasione sopra indicata. I testi Laisa e Lo Cane, infatti, hanno dichiarato di aver proceduto al fermo del Trovato e di Aspri Benedetto in quanto costoro, tra i presenti nella baracca, erano gli unici che la Squadra Mobile aveva denunciato come responsabili della rapina. Tale denuncia, secondo quanto risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado pronunciata contro il Trischitta ed Aspri Benedetto, era fondata appunto su fonti confidenziali e sulla circostanza dell’irreperibilità nell’immediato dei soggetti sospettati, non verificabile nella sua effettiva valenza significativa posto che il Trovato è stato rintracciato il giorno dopo della rapina. In una tale situazione, la valutazione dell’accusa nei confronti dell’imputato è ancorata unicamente alla parola del collaborante. In assenza di qualsiasi elemento utilizzabile qualificante rispetto ad una singola posizione, il Surace avrebbe potuto accusare, anche solo per non esatto ricordo di tutti i partecipi come verificatosi in altri episodi già esaminati, chiunque tra i presenti nella baracca il giorno dopo la rapina. Tali persone, infatti, a parte l’indicazione del Surace, si trovano in posizione identica rispetto all’odierno imputato. È dunque imprescindibile la ricerca di ulteriori elementi utili a fornire conforto alla specifica accusa mossa nei confronti di Trovato Alfredo. Dal presente dibattimento, tuttavia, nulla è emerso al riguardo. Dei diversi collaboranti escussi, l’unico che ha parlato della vicenda in esame è stato il Fresco il quale, tuttavia, ha affermato di averne conoscenza assolutamente generica (“Si parlava, ma sono fatti così lontani che non ho un ricordo ...”) e, in ogni caso, quanto all’indicazione dei responsabili, non è andato al di là del riferimento all’arresto di Trischitta Giuseppe. I testimoni oculari, anche a causa del travisamento adottato da tutti i rapinatori, non hanno potuto fornire indicazioni utili. Il solo teste Chillè, nel descrivere quello dei rapinatori che gli aveva dato uno schiaffo intimandogli di consegnare una catenina d’oro ed i soldi, ha parlato di “un tipo bassino, mingherlino”, così riferendo di caratteristiche fisiche compatibili con quelle dell’imputato. La suddetta indicazione, tuttavia, è all’evidenza eccessivamente generica quindi non idonea ad assumere valenza decisiva ai fini del riscontro dell’accusa.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, le prove raccolte nei confronti del Trovato Alfredo per i fatti in esame devono ritenersi insufficienti ai fini dell’affermazione di responsabilità. L’imputato deve quindi essere assolto dai reati di cui ai capi 33, 34 e 35 della rubrica per non aver commesso il fatto.