5.3 Gli acquisti di armi dalla Calabria (capo 82)

Gli elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento con riferimento al capo 82 della rubrica sono rappresentati in via esclusiva dalle dichiarazioni di Surace, Fresco e Palermo i quali hanno individuato le occasioni nelle quali il gruppo Mangialupi aveva acquistato le armi necessarie per le attività criminali programmate, indicando nel contempo le modalità attraverso le quali le forniture erano giunte a Messina nonché i soggetti responsabili sia della vendita, sia, all’interno del gruppo, dell’acquisto. Tali dichiarazioni, tuttavia, si presentano ad un primo esame poco precise, intrinsecamente contraddittorie e sovente non determinate quanto alla fonte della conoscenza. Sussistono, peraltro, importanti discordanze tra le diverse chiamate, pur riferibili ai medesimi fatti, che impediscono di sovrapporre le dichiarazioni e di individuare nell’una il riscontro dell’altra.

In esito ad una travagliata deposizione nel corso della quale ha modificato diverse volte la propria versione dei fatti, Surace ha affermato di essere a conoscenza di tre forniture di armi di portata apprezzabile che avevano interessato il gruppo Mangialupi. La prima, avvenuta tra il 1986 e il 1988, aveva riguardato quattro mitra e sette o otto pistole. Trovato Antonino, dovendo rifornirsi di droga, aveva appreso da Marcello D’Arrigo  che Cananzi Vincenzo di Rosarno era disponibile, oltre che a cedere stupefacenti, anche alla vendita di armi. Il D’Arrigo  aveva allora presentato a Trovato Galli Antonino , all’epoca militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio a Reggio Calabria, che svolgeva di solito il compito di corriere della droga tra la Calabria e Messina. Interessato all’acquisto, Trovato aveva preso contatti diretti con il calabrese, probabilmente recandosi personalmente a Rosarno. Da qui era scaturita la fornitura dei mitra e delle pistole sopra indicati che erano stati trasportati dal Galli, il quale, in quanto carabiniere, non veniva sottoposto a controlli durante il viaggio. Con modalità analoghe, e probabilmente con il coinvolgimento di Fresco, era avvenuta la seconda fornitura, collocabile nello stesso arco temporale sopra specificato e relativa ad un paio di mitra o di pistole. Anche in questa occasione era stato Galli a prelevare le armi a Rosarno ed a consegnarle a Trovato e agli altri a Messina. Quanto alla terza fornitura il collaborante non è in grado di specificare né che tipo di armi abbia riguardato, né chi sia stato il fornitore. Le uniche circostanze riferite in proposito sono che il venditore non era stato Cananzi e che il corriere era stato un tale Costa, militare della Guardia di Finanza, in rapporti con Mario Marchese e Luigi Galli  per attività analoghe a quelle in esame.

Le armi così acquistate, a detta del collaborante, venivano custodite, secondo i casi, da Trovato Antonino, da Scipilliti Giovanni  in un nascondiglio coperto da una botola nei pressi della sua casa, da Aspri Benedetto  in una baracca sita dietro l’abitazione del prevenuto. Quanto a quest’ultimo nascondiglio Surace si dice testimone diretto del fatto in quanto, in occasione di un permesso (nel 1989/90 ovvero, stando alla primitiva versione contenuta nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed utilizzate per le contestazioni, nel 1991), aveva potuto vedere all’interno di detta baracca una parte della droga fornita da Cananzi ed un mitra di fabbricazione cinese che si era rivelato difettoso.

In ogni caso, in occasione di tutte e tre le forniture, il collaborante si trovava in carcere. Egli, pertanto, non ha preso parte diretta alla fase delle trattative, non ha ricevuto o custodito le armi, né ha avuto diretta cognizione della vicenda a parte la visita nella baracca di Aspri  di cui si è parlato. Le circostanze riferite quindi sono note a Surace, secondo quanto dallo stesso affermato, per informazioni ricevute dai suoi affiliati (Trovato Antonino, Aspri Benedetto , Fresco) nonché da conversazioni in carcere con Galli Antonino . Quest’ultimo, infatti, parlando con il collaborante, avrebbe ammesso di aver trasportato le armi per conto di Trovato, indicando anche il nome del fornitore e i luoghi e le modalità della consegna.

In termini significativamente diversi rispetto a Surace parla dei rifornimenti di armi del gruppo Fresco Alfredo. Questi fa riferimento a due soli acquisti ad opera di Trovato Antonino. In una prima occasione, risalente al 1989 o al 1990, Trovato aveva acquistato da Cananzi, suo fornitore anche di sostanze stupefacenti da rivendere sul mercato messinese, due mitra Kalashnikov, uno ungherese e uno russo, e qualche pistola calibro 9. Tali armi erano state portate a Messina da Galli Antonino . La seconda fornitura era avvenuta nel 1992 ed aveva riguardato un mitra Kalashnikov, un mitra americano poi risultato difettoso, e quattro pistole calibro 9x21. In questo caso, stando alla versione fornita in controesame a correzione di quanto dichiarato durante l’esame, il fornitore era stato Micheletti Giuseppe con il suo socio “Mimmo”, mentre il corriere era stata una persona diversa dal Galli che il collaborante non è stato in grado di indicare (solo in una prima dichiarazione resa in fase di indagini preliminari e poi smentita il Fresco aveva parlato di Costa Francesco). In entrambe le occasioni le armi erano state consegnate direttamente a Trovato all’interno del supermercato di proprietà di questo e da lui custodite in un terreno a Camaro alto. Solo in un secondo tempo, per ragioni imprecisate, le armi erano state custodite da Scipilliti .

Smentendo parzialmente Surace, Fresco esclude di essersi direttamente interessato delle trattative per gli acquisti. Egli ammette soltanto di aver discusso con Trovato Giovanni  e Trovato Antonino dell’opportunità di effettuare tali rifornimenti nell’eventualità di contrasti con gli altri gruppi operanti nel territorio in considerazione dei fermenti esistenti nella criminalità organizzata messinese nei periodi sopra specificati. Precisa comunque di aver appreso tutto quanto riferito da Trovato Antonino, da Aspri Benedetto  e da Scognamillo .

Di un’unica fornitura parla, invece, Palermo il quale, tuttavia, sostiene di aver personalmente partecipato alle trattative e di aver ricevuto le armi acquistate. Nel 1993 il collaborante si era recato a tal fine a Gioia Tauro insieme a Trovato Antonino. Qui aveva contattato una persona che non è in grado di indicare, ma che era stata presentata ai prevenuti da un tale Bruno di Africo, cugino di un abituale fornitore di droga del gruppo di nome Ciccio Bruzzaniti. Dopo un primo colloquio nel corso del quale erano state discusse le condizioni per l’acquisto, Trovato e Palermo erano ritornati in Calabria ed avevano concluso l’accordo relativo a due mitra Kalashnikov, cinque pistole di vario calibro e un mitra che era stato successivamente restituito perché difettoso. Erano stati i calabresi ad occuparsi del trasporto, consegnando le armi nelle mani degli stessi Palermo e Trovato nei pressi dello scalo dei traghetti Caronte. Il secondo aveva preso in consegna tutto il materiale e lo aveva nascosto in un terreno di sua proprietà a Camaro.

Ad avviso del Collegio nella valutazione delle suddette dichiarazioni occorre prendere le mosse necessariamente da quella di Palermo la quale, essendo di fonte diretta e più dettagliata delle altre, assume con evidenza una maggiore pregnanza probatoria. A questo proposito il P.M. nel corso della sua requisitoria, preso atto del contrasto esistente tra tale versione e le altre, ha sostenuto la minore attendibilità di Palermo rispetto a Surace e Fresco, valorizzando comunque le dichiarazioni del primo quale riscontro alle accuse provenienti dagli altri due, queste ultime corrispondenti, almeno in larga massima, all’impostazione accusatoria.

Non ritiene il Tribunale di condividere tale analisi del materiale istruttorio raccolto. Palermo è certamente personaggio di minor spessore, almeno nel contesto criminale oggetto del presente giudizio, rispetto a Fresco e Surace e, in verità, il suo contributo all’accertamento dei fatti è stato nel presente dibattimento circoscritto ad un limitato numero di episodi e sovente caratterizzato da imprecisioni e inesattezze riscontrabili dagli atti ed evidenziate in sede di esame dei singoli capi di imputazione. Non è sostenibile, tuttavia, perché gli elementi raccolti non legittimano un tale giudizio, che egli sia animato da una volontà di mistificazione, o peggio di calunnia o di depistaggio, così da ritenere del tutto inattendibili le sue dichiarazioni e da non prenderle in alcuna considerazione né contro, né a favore degli imputati. Ciò detto, nel momento in cui, ponendosi come testimone diretto dei fatti, Palermo afferma di aver preso parte ad uno degli acquisti di armi, per quanto possa dubitarsi dell’esattezza della collocazione temporale dell’episodio, della precisione delle circostanze riferite, della correttezza dell’individuazione dei correi, non vi sono ragioni per non tenere conto della dichiarazione. Tutto ciò, fermo restando che, per tutte le ragioni ripetutamente sostenute, le considerazioni appena svolte incidono sull’attendibilità generale del collaborante e che si impone comunque una verifica particolarmente attenta delle accuse mediante ricerca di riscontri esterni.

Si potrebbe dubitare, semmai, della corrispondenza dell’episodio riferito da Palermo a quelli di cui parlano gli altri due, nel senso che il primo collaborante potrebbe riferirsi ad una fornitura diversa ed ulteriore rispetto a quelle menzionate da Surace e Fresco. Anche tale circostanza, tuttavia, può essere esclusa in termini di ragionevole probabilità. Tutti e tre i collaboranti, infatti, parlano di un mitra difettoso (indicato da Surace come di fabbricazione cinese, da Fresco come americano) come rientrante tra le armi fornite. Essendo quantomeno improbabile che, su quattro o cinque mitra acquistati dal gruppo nella migliore delle ipotesi in un arco di quattro o cinque anni, più di uno sia risultato difettoso, è ragionevole ritenere che tutti i collaboranti parlino della stessa arma e che, di conseguenza, almeno con riferimento ad una delle forniture, abbiano deposto sul medesimo episodio.

Fermo quanto sopra, passando ad esaminare le posizioni individuali, osserva il Tribunale che Galli Antonino  è chiamato a rispondere del reato sub 82 per aver trasportato in due occasioni delle armi da Rosarno a Messina. L’assunto di Surace per cui le forniture nelle quali tale imputato sarebbe stato coinvolto sarebbero due, privo di riscontri in atti stante la mancata conferma da parte di Fresco, è insufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità in quanto frutto di conoscenza indiretta, generico nella parte relativa a tutti i passaggi della vicenda, intrinsecamente contraddittorio specie con riferimento all’epoca in cui i fatti si sarebbero verificati. Può discutersi quindi di un’unica fornitura avvenuta in un’epoca imprecisata, probabilmente da collocare nel 1989 o nel 1990. Rispetto a tale episodio Palermo non ha potuto riferire alcunché. Dando per scontato che il mitra difettoso non era stato venduto da Cananzi, come affermato da Fresco e Palermo, è evidente, per tutto quanto esposto, che quest’ultimo collaborante ha contezza di un’unica fornitura nella quale Galli non è coinvolto in alcun modo. L’accusa di Surace, pertanto, trova conferma soltanto nelle dichiarazioni di Fresco. Tali dichiarazioni, tuttavia, hanno origine indiretta e divergono dalle prime quanto all’epoca della fornitura ed alle armi acquistate. D’altra parte Fresco non è in grado di fornire alcun particolare dettaglio che valga a dimostrare l’autonomia della propria conoscenza ed a fugare i dubbi che le sue dichiarazioni siano state influenzate dalla pregressa cognizione di quelle di Surace. Ciò comporta, in conformità dei criteri di valutazione della prova recepiti nella presente sentenza, l’insufficienza della chiamata proveniente da tale collaborante a fornire riscontro ad una accusa la quale, peraltro, presenta, di per sé, caratteri di intrinseca contraddittorietà nonché elementi di confusione e di scarsa determinatezza anche in relazione alla fonte della conoscenza del collaborante in alcuni passaggi individuata nello stesso Fresco. Tali considerazioni comportano un’incertezza di fondo che afferisce alla stessa esistenza di una fornitura di armi riconducibile alla contestazione riportata in rubrica per cui il Galli va assolto dal reato sub 82 perché il fatto non sussiste.

Quanto ad Aspri Benedetto , costui è chiamato a rispondere del medesimo reato per aver custodito le armi acquistate dal gruppo e, in particolare, il mitra difettoso cui sopra si è fatto cenno. In questo caso l’accusa si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di Surace. Fresco non indica l’imputato come uno dei custodi delle armi in quanto attribuisce tale compito soltanto a Trovato Antonino e Scipilliti . Il collaborante fa riferimento ad Aspri solo come uno di coloro che lo avevano informato delle circostanze inerenti le forniture, senza puntualizzare, tuttavia, se egli avesse svolto una qualche attività rispetto alle stesse. A questo proposito, peraltro, va evidenziato che da un esame complessivo delle dichiarazioni di Fresco sembra chiaro che il suo principale informatore era stato Trovato Antonino, diretto responsabile degli acquisti, pur se Aspri ed altri avevano contezza delle vicende. Palermo, poi, non solo afferma espressamente che le armi, tra cui, almeno in un primo tempo, il mitra, erano state custodite da Trovato Antonino senza alcun coinvolgimento dell’imputato, ma sostiene che il mitra difettoso, preso atto dell’impossibilità di utilizzarlo, era stato restituito ai fornitori. Il che è in evidente ed insanabile contrasto con l’assunto di Surace di aver visto la medesima arma nella baracca di Aspri . Per altro verso la contestazione sub 82, in linea con le dichiarazioni di Surace, al di là della difficoltà del collaborante di collocare temporalmente l’episodio, copre un periodo che va dal 1988 (il primo permesso ottenuto da Surace dovrebbe risalire, stando alle sue dichiarazioni, al 24 dicembre 1988) al 1991. Ciò inficia ulteriormente l’accusa nei confronti di Aspri atteso che tale imputato è stato ininterrottamente detenuto per quasi tutto il periodo sopra specificato, salvi alcuni permessi ed un periodo di libertà di circa un mese all’inizio del 1988 e di circa due mesi alla fine del 1991. È difficilmente concepibile, infatti, che le armi e la droga di proprietà del gruppo venissero lasciate ad un soggetto detenuto, la cui presenza all’esterno del carcere e successivamente dell’ospedale psichiatrico era episodica. Se, poi, deve attribuirsi fede alla dichiarazione di Palermo per cui la fornitura era avvenuta nel 1993, Surace non poteva certamente recarsi nella baracca di Aspri per vedere il mitra in occasione di un permesso posto che, secondo quanto dallo stesso collaborante dichiarato, egli si era dato alla latitanza nel novembre 1992 e si era allontanato da Messina. Anche Aspri Benedetto  deve quindi essere assolto dal reato suddetto perché il fatto non sussiste.