5.4 Gli acquisti di droga a Milano (capo 83)
Del capo 83 della rubrica, relativo ad un fatto non propriamente rientrante, già secondo l’impostazione d’accusa, nell’attività del gruppo “Mangialupi”, rispondono in questa sede Scognamillo Gaetano , Panarello Nunzio , Aspri Benedetto , Trovato Alfredo e Scipilliti Giovanni . L’accusa si fonda sulle dichiarazioni di Surace il quale ha sostenuto che nel marzo del 1993, mentre si trovava a Milano in stato di latitanza, era stato colà raggiunto da Scognamillo e Panarello i quali, con la sua mediazione, avevano acquistato un chilogrammo di eroina da tale Frisina Antonio, grosso trafficante di stupefacenti ed amico del collaborante. La sostanza acquistata era destinata in massima parte al gruppo di Trovato Antonino il quale per circostanze contingenti si era trovato sprovvisto di droga ed impossibilitato ad avvalersi dei normali canali di approvvigionamento. Con l’occasione i due imputati suddetti avevano chiesto a Surace di acquistare i biglietti per una partita di calcio. Gli stessi erano giunti in aereo a Milano ed erano ripartiti dopo aver concluso l’acquisto dello stupefacente e pagato il prezzo concordato e dopo aver assistito alla suddetta partita. La droga era stata trasportata a Messina da una terza persona che il collaborante non è in grado di indicare con certezza, ma che, come già evidenziato, aveva in un primo tempo identificato in Orlando Giovanni, prosciolto in seguito alla ritrattazione dell’accusa da parte del collaborante.
Con riferimento allo specifico episodio dell’acquisto dello stupefacente sussistono in atti riscontri di notevole rilievo alle accuse. Dai tabulati e dai biglietti di viaggio acquisiti agli atti risulta che due persone, registrate al check-in come Panarello Nunzio e Scognamillo Gaetano , sono partite dall’aeroporto di Catania alla volta di Milano alle ore 18,05 del 5 marzo 1993 ed hanno fatto rientro il successivo 7 marzo con il volo Milano - Reggio Calabria delle ore 20,15. I due, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, hanno occupato sull’aeromobile posti adiacenti.
Le copie delle ricevute della Cariplo prodotte dal P.M. dimostrano che, il 4 marzo 1993, tale Catalfamo Antonino aveva acquistato due biglietti per la partita Milan - Fiorentina in programma il successivo 7 marzo. Il dato riscontra l’affermazione di Surace per cui egli, nell’acquistare i predetti biglietti, non potendo indicare il proprio nome per evidenti ragioni connesse al suo stato di latitanza, aveva fornito il nominativo di suo nipote, corrispondente, appunto, a Catalfamo Antonino.
Gli stessi imputati, in ogni caso, preso atto della prova documentale della loro presenza a Milano nel periodo specificato, hanno riconosciuto la circostanza e, pur escludendo di aver acquistato sostanza stupefacente, hanno ammesso di essersi rivolti a Surace, della cui latitanza a Milano erano a conoscenza, perché procurasse loro i biglietti per la partita del Milan, squadra quest’ultima della quale entrambi erano tifosi. A Milano erano stati prelevati in aeroporto dalla moglie di Surace, avevano dormito nella casa di Stellario Cardillo, la stessa ove qualche mese più tardi era stato arrestato il collaborante, avevano incontrato Surace il giorno successivo ed avevano ritirato i biglietti per la partita della domenica.
Il presunto venditore Frisina Antonio, divenuto anch’egli collaboratore di giustizia, ha ammesso la cessione di un chilogrammo di eroina avvenuta nel contesto temporale oggetto della contestazione e con l’intermediazione di Surace, unico suo interlocutore nella vicenda. Dopo che Surace gli aveva prospettato l’interesse di alcuni personaggi di Messina, il Frisina aveva richiesto al suo socio, tale Gino Soldi, di portargli lo stupefacente. Ricevuto un pacchetto ancora confezionato, così come pervenuto dalla Turchia, aveva consegnato una prima volta circa duecento grammi della sostanza a Surace affinché potesse provarla. Qualche giorno dopo, la cessione era stata perfezionata con la consegna, nelle mani dello stesso Surace, di ulteriori ottocento grammi e con il pagamento della somma di £. 60.000.000 in contanti. In entrambe le occasioni Surace era accompagnato da un giovane, che Frisina non è in grado di descrivere in quanto era sempre rimasto in macchina all’esterno della sua casa senza prendere alcuna parte alle trattative. La prima visita di Surace, quella nel corso della quale gli erano stati consegnati duecento grammi di sostanza, era avvenuta di domenica, tanto che il collaborante aveva detto al Frisina che si sarebbe recato da lui dopo aver accompagnato le persone interessate all’acquisto alla partita in programma per quel giorno.
Che il Frisina nel periodo cui si riferisce la contestazione in esame fosse dedito al traffico di sostanze stupefacenti con il coinvolgimento del nominato Soldi risulta, oltre che dalle dichiarazioni rese dal prevenuto nel presente dibattimento e al di là del patteggiamento richiesto ed ottenuto con riferimento al fatto in contestazione, dalla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 16 maggio 1995, emessa in esito al giudizio abbreviato e, in quanto definitiva, utilizzabile in questa sede ai fini di cui all’art. 238-bis c.p.p.. Con tale sentenza il predetto, già divenuto collaboratore di giustizia, è stato condannato alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, fra l’altro, per la condotta di partecipazione, fino alla primavera - estate 1993, ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta dal suddetto Soldi. Dalla motivazione del medesimo provvedimento emerge che in esito a servizi di appostamento era stata riscontrata l’assidua frequentazione da parte del Soldi della panetteria gestita dal prevenuto. Risulta, inoltre, che tale Dodero Paolo Vincenzo aveva ammesso di aver acquistato da Frisina e da Soldi grossi quantitativi di stupefacente da rivendere in Sardegna. La sentenza, poi, conferma i rapporti con Surace durante la latitanza milanese di quest’ultimo. Motivando, infatti, la condanna per il reato di cui all’art. 378 c.p. commesso in favore di Surace ed in concorso con tale Lampidecchia Domenico nel marzo - aprile 1993, il G.I.P. afferma: “ ... È principalmente attraverso la serena ed inequivoca lettura delle ... [intercettazioni effettuate sulle utenze intestate al Frisina ed alla di lui moglie] che emerge con tratti di rara chiarezza l’apporto consapevole ed eziologicamente apprezzabile dell’imputato la cui posizione si esamina a favorire la latitanza e la copertura di Surace Salvatore a fronte di eventuali controlli delle forze dell’ordine”.
Quanto alle ragioni per le quali Panarello e Scognamillo si erano rivolti a lui, l’assunto di Surace per cui una di queste era la perquisizione effettuata in casa del primo imputato in esito alla quale questi era stato costretto a distruggere un apprezzabile quantitativo di stupefacente, trova convincente conferma in atti. Risulta, infatti, dai verbali di perquisizione e sequestro acquisiti e dalle deposizioni testimoniali raccolte che il 28 gennaio 1993 al Panarello è stata sequestrata la somma di £. 30.500.000 rinvenuta in contanti all’interno della sua abitazione e ritenuta di provenienza illecita, seppure successivamente restituita, anche sulla scorta delle contrastanti dichiarazioni dei familiari del prevenuto circa la provenienza del denaro. Nel corso delle medesima operazione, secondo quanto dichiarato dal teste Iannello e risultante dai verbali in atti, le unità cinofile antidroga utilizzate nel corso della perquisizione avevano dato segni di nervosismo, mordendo con veemenza il tubo di scarico del bagno in allestimento in un edificio in costruzione sito nei pressi dell’abitazione dell’imputato.
Riguardo, più in particolare, all’attività dei due imputati sopra indicati, entrambi hanno ammesso di conoscersi e di frequentarsi pur escludendo ogni connotazione di illiceità di tale rapporto. Palermo li indica come soci nel traffico degli stupefacenti sostenendo che essi si recavano solitamente insieme ad acquistare la droga da rivendere. I collaboranti La Torre, Fresco, Di Napoli e Ventura indicano tutti lo Scognamillo come abituale spacciatore di droga. Circostanza quest’ultima che trova una sia pur parziale conferma nel precedente per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio risalente al 1986 risultante dal certificato penale dell’imputato. Con specifico riferimento all’episodio in contestazione, poi, Di Napoli sostiene di aver appreso da Trovato Antonino, con il quale aveva rapporti nell’ambito del traffico di stupefacenti, che questi nel 1993 aveva acquistato per il tramite di Scognamillo un chilogrammo di eroina a Milano.
Ritiene il Collegio che gli evidenziati elementi di riscontro forniscano decisivo supporto all’accusa di Surace e giustifichino l’affermazione di responsabilità per il reato sub 83 nei confronti dei predetti Panarello e Scognamillo . Pacifica la presenza a Milano dei due imputati nei giorni sopra specificati, deve ritenersi altrettanto pacifico che negli stessi giorni il Frisina ha venduto al collaborante il quantitativo di droga indicato in rubrica. Frisina, secondo quanto risulta dalla sentenza sopra citata, è soggetto di spessore non trascurabile quale trafficante di droga. Assunta la veste di collaboratore di giustizia, egli, stando alla valutazione del G.I.P. di Milano, ha fornito un rilevante contributo all’accertamento dei fatti, anche al di là dei singoli episodi all’esame di quel giudice. Si tratta in ogni caso di soggetto del tutto estraneo agli ambienti della criminalità messinese e che, non avendo avuto nell’ambito della sua collaborazione rapporti con le locali autorità, non aveva, anche per il carattere isolato dell’episodio che lo coinvolge nel presente processo, alcun particolare interesse a fornire supporto alle accuse di Surace. Tant’è che nel corso della sua deposizione, lungi dal ribadire le dichiarazioni dell’altro collaborante, delle quali aveva piena conoscenza perché integralmente riportate nell’ordinanza custodiale notificata anche a lui, si è preoccupato di escludere, smentendo Surace, di aver direttamente contrattato con uno dei messinesi interessati all’acquisto della droga, sostenendo di aver avuto rapporti esclusivamente con il collaborante, ma ribadendo che, secondo quanto questi aveva affermato nell’immediatezza, la sostanza era destinata alle persone di Messina che nello stesso pomeriggio si dovevano recare allo stadio. Rispetto ad una siffatta dichiarazione si danno due possibilità: o la dichiarazione di Surace è vera, almeno nelle linee generali e salve eventuali inesattezze connesse ad imprecisione del ricordo o alle solite coloriture del collaborante, ovvero è falsa in radice nel senso che l’episodio riferito non si è mai verificato. In quest’ultima ipotesi falsa sarebbe, evidentemente, anche la conferma di Frisina. A questo punto, però, diventerebbe difficile comprendere per quale ragione un collaboratore di giustizia giudicato credibile in altra sede, pur avendo dettagliata conoscenza dell’altra dichiarazione (la stessa è riportata tra virgolette nella menzionata ordinanza ed occupa due delle tre pagine dedicate dal G.I.P. all’episodio) e pur essendo necessariamente consapevole della falsità di questa, si preoccupi per un verso di fornire supporto alla falsa accusa e, nel contempo, di inficiarne la valenza probatoria negando di aver avuto un diretto rapporto con l’acquirente. È da ritenere, pertanto, che la fornitura sia avvenuta effettivamente nel contesto temporale indicato da Surace e che la stessa abbia riguardato un chilogrammo di eroina, o comunque un quantitativo rilevante, così come sostenuto da entrambi i collaboranti menzionati.
Ciò posto, occorre prendere in considerazione l’ipotesi, sostenibile sulla scorta delle dichiarazioni di Frisina, che la fornitura abbia riguardato il solo Surace senza alcun coinvolgimento di Panarello e Scognamillo . Ad avviso del Collegio, però, tale ricostruzione, alla luce di tutti gli elementi disponibili, appare poco plausibile. Appare, in primo luogo, sorprendente che Surace, latitante a Milano da diversi mesi e non coinvolto, almeno per quel che risulta ed almeno in quel contesto, in attività inerenti gli stupefacenti, decida di acquistare improvvisamente un consistente quantitativo di eroina, il cui smercio avrebbe comunque richiesto una rete di spacciatori della quale il collaborante certamente non disponeva in Lombardia. Ciò, proprio nel giorno in cui si trovano sul posto due soggetti, gravitanti negli ambienti criminali messinesi tanto da avere con il collaborante un rapporto tale da consentire loro di incontrarlo durante la latitanza e variamente dediti ad attività inerenti gli stupefacenti. Altrettanto sorprendente è, poi, che tale coincidenza si verifichi, non nell’ambito di un’assidua frequenza dei prevenuti a Milano, ma nell’unica occasione in cui essi decidono di spendere una cifra considerevole per il viaggio aereo al solo scopo di assistere ad un evento sportivo del tutto ordinario, non rappresentando certamente la partita di calcio indicata un appuntamento sportivo di eccezionale importanza che potesse giustificare un viaggio ad hoc per persone che, per loro stessa ammissione, non avevano mai preso prima analoghe iniziative, né lo hanno fatto in epoca successiva. La presenza a Milano dei due imputati, pertanto, costituisce un valido riscontro alle accuse di Surace e Frisina.
Non sembra a questo proposito che possa giustificare una diversa valutazione l’assunto di Frisina per cui la consegna del suddetto quantitativo sarebbe avvenuta, a distanza di qualche giorno, in due riprese, delle quali la prima la domenica della partita sopra indicata. Tale indicazione, più che per il contrasto con quanto dichiarato da Surace, assume una certa rilevanza in quanto, se vera, escluderebbe in radice la possibilità che Scognamillo abbia personalmente ricevuto lo stupefacente posto che, secondo le evidenziate risultanze documentali, egli era ripartito per Messina nella serata della stessa domenica della partita. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l’indicazione in questione sia frutto di un cattivo ricordo del Frisina. Egli, infatti, ha nel contempo affermato con chiarezza che la droga era comunque destinata proprio a quelle persone giunte appositamente a Milano da Messina e che si erano recate a vedere la partita prima di ritirare la sostanza. Il frazionamento della fornitura del resto era stato determinato solo dall’opportunità di consentire agli acquirenti un esame della qualità della droga. Il che fa ritenere ragionevole che il completamento della fornitura medesima sia avvenuto, così come dice Surace, a favore delle stesse persone.
Nessuna particolare rilevanza può, poi, attribuirsi alle dichiarazioni di Fresco. Questi ha affermato con chiarezza di non avere alcuna informazione della vicenda. Egli ha solo sostenuto che Scognamillo , dopo aver avuto contezza delle dichiarazioni di Surace sull’episodio in esame, aveva confidato al collaborante che in effetti si era recato a Milano per acquistare la droga, ma che non aveva concluso l’operazione. L’indicazione, peraltro non sostenuta dall’imputato nel corso del suo esame, non può avere per sua natura connotati di attendibilità, potendo avere avuto lo Scognamillo mille ragioni per nascondere la verità al Fresco, con il quale non risulta aver avuto rapporti inerenti il traffico di stupefacenti, nel contesto in cui gli ha fatto le confidenze in questione, e, in ogni caso, è travolta dalle complessive risultanze istruttorie come sopra evidenziate.
Non incide sull’attendibilità dell’accusa nei confronti dei due imputati la vicenda inerente la ritrattazione delle dichiarazioni rese contro Orlando della quale si è precedentemente discusso. La ritrattazione in questione, infatti, investe una posizione non interferente con quelle di Panarello e Scognamillo e afferente una frazione dell’episodio in contestazione che non coinvolge i prevenuti se non indirettamente. D’altra parte, anche dando per scontato che Surace abbia smentito la precedente versione dei fatti per essere stato pagato da Orlando, è del tutto evidente che ciò non incide, se non sul già esplorato piano dell’attendibilità generale, sull’accusa mossa nei confronti di coloro che, per indicazione espressa e per scienza diretta, vengono indicati come acquirenti della sostanza, laddove Orlando era stato indicato fin dall’inizio come semplice corriere e come soggetto che il collaborante non aveva personalmente visto.
Non è condivisibile l’assunto difensivo per cui la posizione di Panarello sarebbe diversa da quella dello Scognamillo tanto che Surace formulerebbe nei confronti del primo semplici deduzioni circa il suo coinvolgimento nell’acquisto della droga. In realtà il collaborante, pur escludendo che Panarello si fosse recato a ritirare la sostanza in casa di Frisina, ha affermato con chiarezza che l’imputato era cointeressato all’operazione tanto che, in occasione della visita in casa di Frisina, era rimasto a fare compagnia al corriere, mentre una delle ragioni del viaggio a Milano era da individuare nell’episodio, come sopra riscontrato, della perquisizione nei confronti del medesimo in esito alla quale questi aveva perduto lo stupefacente in suo possesso. Vi sono, infine, a carico del prevenuto le dichiarazioni di Palermo circa il suo rapporto con Scognamillo per il traffico della droga e le considerazioni sopra svolte, comuni ad entrambe le posizioni, circa l’inverosimiglianza che il viaggio degli imputati a Milano fosse una semplice gita determinata da genuina passione sportiva.
Nessuna prova sussiste, invece, in relazione al coinvolgimento nel delitto di Trovato Alfredo , Scipilliti Giovanni e Aspri Benedetto , anch’essi chiamati a rispondere del reato sub 83. Secondo l’accusa, essi, insieme a Trovato Antonino, avrebbero ricevuto una parte della sostanza, successivamente rivenduta sulla piazza messinese. Nemmeno Surace, però, ha fatto alcuna menzione dei prevenuti nel corso del suo esame dibattimentale. Riguardo alla destinazione finale della droga acquistata, infatti, egli ha sostenuto che la stessa era stata divisa tra Scognamillo e Panarello da una parte e Trovato Antonino, che ne aveva presa la maggior parte, dall’altra. Il collaborante indica, in effetti, i tre imputati come inseriti nel gruppo facente capo a quest’ultimo e come dediti per conto di questo allo spaccio della droga. Tale indicazione generica, però, pur se confermata da Fresco, non può giustificare un’affermazione di responsabilità per un episodio specifico, rispetto al quale nessun concreto elemento emerge dagli atti. Condividendo la richiesta del P.M., pertanto, Aspri, Scipilliti e Trovato Alfredo vanno assolti dal reato in esame per non aver commesso il fatto.
Vanno ritenute a carico di Panarello e Scognamillo entrambe le aggravanti contestate al capo 83. Il fatto è stato certamente commesso con il concorso di almeno cinque persone (oltre ai due imputati, Surace, Frisina e l’ignoto corriere che avrebbe trasportato a Messina la droga). La quantità di sostanza oggetto del reato va ritenuta ingente ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90. La purezza dell’eroina venduta e la qualità della stessa, come sostenute da Surace e Frisina, in rapporto al quantitativo oggetto dell’acquisto, fanno ritenere che, anche in esito alla normale attività di taglio della sostanza, la forza invasiva del mercato della medesima sia stata largamente eccedente l’ordinario e tale da consentire quella soddisfazione di un notevole numero di tossicodipendenti per un tempo apprezzabile di cui parla la giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell’aggravante in parola.