5.5 La gestione delle case da gioco (capo 84)
Le attività di alcuni degli imputati nel settore del gioco d’azzardo e, in particolare, la gestione da parte di costoro, in vari periodi, di vere e proprie bische sono state riferite, pur se con un diverso livello di conoscenza e di approfondimento e non sempre in maniera del tutto conforme, praticamente da tutti i collaboranti escussi.
A parte indicazioni generiche e non riscontrate circa vari locali nei quali tale attività sarebbe stata esercitata, il dato che emerge in maniera costante dall’istruttoria è che, negli anni dal 1989 al 1991/92, personaggi inseriti o comunque vicini al gruppo facente capo a Surace avevano organizzato il gioco d’azzardo in un locale di proprietà di La Valle Domenico, sito nei pressi dell’esercizio di proprietà di quest’ultimo. La circostanza è riferita concordemente da La Torre, Sparacio, Palermo, Fresco, Surace, Ventura e Santacaterina . Tali collaboranti hanno chiarito che la casa da gioco in questione non operava stabilmente, ma era in esercizio solo per circa un mese all’anno nel periodo delle festività natalizie. Veniva conseguentemente riorganizzata di anno in anno. L’organizzazione e la gestione della bisca consistevano, oltre che nella predisposizione dei locali, dei tavoli e dell’altro materiale necessario per il gioco, nel controllo del corretto comportamento da parte dei giocatori, con la costante presenza di qualcuno degli esponenti del gruppo, e nell’opera di supporto economico dalla quale derivavano i proventi dell’attività. A questo proposito i collaboranti hanno spiegato con chiarezza il meccanismo attraverso il quale l’esercizio della casa da gioco comportava per il gruppo ingenti guadagni. Tale meccanismo sfruttava l’accanimento dei giocatori che, nel momento in cui perdevano e non avevano più la disponibilità di denaro per proseguire, richiedevano dei prestiti alla cassa, acconsentendo, pur di continuare a giocare, a pagare interessi esorbitanti che crescevano in maniera vertiginosa per l’ipotesi in cui le somme non potessero essere restituite nella stessa giornata. Sulla gestione del gioco d’azzardo si innestava, pertanto, una pratica dell’usura, nelle forme peculiari descritte, particolarmente redditizia.
Tutti i collaboranti hanno indicato l’attività in questione come riferibile al gruppo. In questo contesto hanno individuato, oltre al citato La Valle, Giovanni e Antonino Trovato e Palermo Cesare come coloro che si occupavano della gestione. In particolare, La Torre ha riferito di aver appreso da La Valle e da Trovato Salvatore dell’esistenza della bisca in questione, indicando i tre suddetti come coloro che se ne occupavano. Di Napoli, pur fornendo indicazioni per lo più assolutamente generiche, afferma di aver appreso da Trovato Antonino che i proventi venivano consegnati a Trovato Giovanni . Palermo, nell’ammettere la propria responsabilità quantomeno con riferimento all’attività compiuta nell’anno 1989, chiama in correità i fratelli Trovato e indica come cointeressati Surace e Fresco. Quest’ultimo puntualizza che il gruppo aveva deciso di occuparsi delle case da gioco per iniziativa di Trovato Giovanni, Davì Giorgio e Palermo Cesare e conferma che il primo, in alternativa al fratello Salvatore e a La Valle, era sempre presente durante il gioco. Surace, nell’affermare di aver ricevuto una parte dei proventi della casa da gioco, attribuisce i compiti di gestione a La Valle e Palermo, puntualizzando che costoro rendevano conto a Trovato Giovanni. Ventura Salvatore, con riferimento all’anno 1991, individua in Trovato Giovanni il responsabile della gestione del gioco d’azzardo per conto del gruppo Mangialupi.
Evidente è la configurabilità del reato di cui all’art. 719 c.p. nel fatto così come sopra ricostruito. Non c’è dubbio che la zecchinetta e gli altri giochi di carte menzionati da Surace costituiscono dei giochi d’azzardo secondo la definizione dell’art. 721 c.p., essendo peraltro pacificamente riconosciuti come tali dalla giurisprudenza. Allo stesso modo indiscutibile è che il locale attrezzato così come descritto costituisce una casa da gioco a mente dello stesso art. 721 quale luogo di abituale convegno di persone dedite al gioco d’azzardo.
La convergenza delle chiamate sul nome di Trovato Giovanni , in assenza di elementi di segno contrario emergenti dagli atti, giustifica il riconoscimento della responsabilità di tale imputato per il reato sub 84. In un quadro complessivo quale quello delineato, nel quale l’esistenza e la localizzazione della casa da gioco è un dato affermato anche da quei collaboratori di giustizia che non hanno avuto particolari rapporti con il gruppo Mangialupi e che non menzionano l’imputato, è assolutamente da escludere che tale convergenza si sia determinata in maniera artificiosa. Nel contesto del presente giudizio, peraltro, la contravvenzione in contestazione rappresenta evidentemente un fatto di rilevanza del tutto marginale anche rispetto alla posizione del Trovato, per cui perde di significato anche il profilo dell’interesse dei collaboranti ad estendere le rispettive accuse.
Nessuno dei collaboratori di giustizia, ivi incluso Surace, ha, invece, attribuito a Scipilliti Giovanni un qualche ruolo nella gestione della bisca suddetta o di altre la cui attività è in qualche modo da mettere in relazione con il gruppo Mangialupi. Nell’assenza di qualsiasi elemento di prova a suo carico, l’imputato deve conseguentemente essere assolto dal reato in esame per non aver commesso il fatto.