6.3 Riconoscimento del carattere mafioso dell’associazione Mangialupi
Affermato che l’unico elemento sul quale si fonda il riconoscimento del carattere mafioso di una struttura organizzativa è il metodo utilizzato per raggiungere lo scopo sociale e definito tale metodo nei termini di cui sopra, vanno considerati irrilevanti tutti quegli aspetti di contorno, non conducenti rispetto ai parametri individuati. La qualificazione giuridica del fatto non può che avvenire nel rigido riferimento ai presupposti della norma incriminatrice, e solo a questi. Non vanno, pertanto, esaminati aspetti sovrastrutturali quali l’esercizio di un effettivo potere di controllo del territorio, l’esistenza di collegamenti con il settore economico, la penetrazione negli apparati istituzionali, l’eccezionale ricchezza dell’associazione conseguente al carattere diffuso dell’esercizio della capacità di intimidazione. L’unica cosa che conta è che il sodalizio abbia perseguito i propri scopi, non secondo metodologie criminali ordinarie, ma attraverso quelle forme di coartazione che si sono descritte. Tutto il resto appartiene ai modelli storici di riferimento, ma, a rigore, rimane estraneo alla previsione dell’art. 416-bis. Per questa ragione non osta al riconoscimento del carattere mafioso del sodalizio il fatto che, come già stabilito nella presente sentenza, il gruppo Mangialupi non ha avuto un radicamento territoriale immediatamente riconoscibile, non risulta aver avuto rapporti significativi, almeno come gruppo in sé, con l’economia ufficiale e con la politica, non è stato protagonista di lotte cruente con altri organismi antagonisti, è prevalentemente formato, con poche eccezioni sia pure rilevanti come dimostrano i sequestri effettuati, da soggetti che certamente non hanno accaparrato ingenti ricchezze attraverso il delitto, ma, per lo più dilapidando in spese voluttuarie tutto quanto raccolto con le imprese criminali, non si sono mai risollevati dalla condizione di miseria che è alla base della loro scelta criminale ed ha attraversato quasi immutata tutto l’arco temporale oggetto di contestazione. Tali situazioni, ove verificate, avrebbero reso evidentemente più agevole la qualificazione in questione la quale, tuttavia, anche in questo caso, non avrebbe potuto prescindere da un esame delle modalità di attuazione del programma dell’associazione alle quali sole deve attribuirsi valenza discriminante.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che un’analisi delle vicende estortive contestate nel presente giudizio, valutata in rapporto alla ricostruzione delle diverse fasi della nascita e dello sviluppo del gruppo Mangialupi, dimostri in maniera convincente la riconducibilità dell’associazione al paradigma dell’art. 416-bis c.p..
Si è già detto che l’organizzazione di Surace nasce all’interno di una struttura più ampia, denominata associazione Costa, e dai meccanismi interni a questa trae metodologie operative e rapporti personali che le consentono, man mano che inizia ad acquisire connotati di autonomia, di operare sul territorio nelle varie forme di attività delinquenziali già esaminate. La capacità di intimidire di Surace e dei suoi nasce, pertanto, non tanto, o non solo, dalla loro pregressa attività delinquenziale, ma dal fatto di essere parte di una consorteria che fino a tutta la prima metà degli anni ’80 ha imperversato nel territorio della città di Messina, egemonizzando le attività criminali e contrapponendosi violentemente ai clan rivali.
In questa sede il Tribunale non intende, né del resto potrebbe, mettere in discussione la qualificazione giuridica dell’associazione Costa come ritenuta dalla Corte d’Appello con la sentenza del 23 aprile 1990. È un dato di fatto, però, che una tale forza invasiva esisteva certamente, come riconosce la stessa sentenza, nonostante in quel giudizio l’assenza di contestazione di reati fine abbia impedito un compiuto apprezzamento dell’effettiva articolazione delle attività criminali rientranti nel programma associativo. Il gruppo Mangialupi, dunque, in qualunque momento si collochi la sua origine e comunque si ricostruiscano i passaggi che portano alla sua completa autonomia dall’associazione Costa, non può non aver mutuato da questa, se non altro, quella fama criminale sulla quale deve necessariamente innestarsi la forza intimidatrice.
Gli elementi acquisiti nel presente giudizio confermano che di tale patrimonio Surace e i suoi hanno fatto ampio uso nella loro attività criminale. Sono, infatti, chiaramente riscontrabili nelle estorsioni esaminate gli aspetti dell’assoggettamento e dell’omertà delle vittime, determinanti per la consumazione dei singoli reati. La maggior parte delle vicende di cui si discute sono caratterizzate da uno schema ricorrente. L’estorsione inizia di regola con un’azione di intimidazione (semplici minacce con richiesta di denaro come per Chirico e per la prima estorsione a Giuffrè) ovvero con manifestazioni violente di carattere poco più che simbolico (il danneggiamento e il furto degli attrezzi nel cantiere di San Michele della ditta Giuffrè, la bomba nell’esercizio Fiorino e gli atti intimidatori contro la rosticceria Nunnari). A questo punto, per iniziativa propria o attraverso la mediazione di un amico della vittima, interviene Surace il quale si presenta come colui che fa cessare l’estorsione in atto e, nel contempo, vende la propria protezione, ottenendo, senza formulare alcuna minaccia esplicita, ma anzi raggiungendo un accordo alla luce del sole con l’estorto, pagamenti periodici di somme per sé e per i suoi accoliti. In questa attività Surace, peraltro, svolge talvolta un’effettiva opera di mediazione e, in un certo senso, assume effettivamente un ruolo di interessato protettore della vittima rispetto a quei soggetti che, per iniziativa propria e non concordata, avevano iniziato l’estorsione. Così, per citare l’esempio più appariscente, nell’estorsione ai danni di Nunnari, Surace si reca da Sparacio per indurlo a desistere dall’azione in corso e Sparacio aderisce subito alla richiesta, pur sapendo che l’estorsione sarebbe in effetti proseguita ad opera dell’altro. L’interessato spiega tale comportamento affermando: “Io riconoscevo Surace, come, diciamo che era a capo assieme a Trovato di questo gruppo. Essendo che è un rapporto di amicizia, si presentò e io lo rispettavo e mi sono tolto di mezzo diciamo”. L’amicizia di cui parla Sparacio non è il genuino sentimento di solidarietà tra le persone, ma il legame strumentale, il rispetto, che lega personaggi appartenenti alla medesima consorteria o operanti nel medesimo ambito delinquenziale e che, per ragioni di pura opportunità, non ritengono di entrare in contrasto tra loro. Tale amicizia dipende essenzialmente dal peso delinquenziale degli attori della vicenda e dalla possibilità che essi hanno di spenderlo e nei confronti della comunità dei consociati e nei confronti di altri gruppi o comunque di soggetti operanti in un contesto criminale. Un peso del genere non dipende certamente dal prestigio personale dell’individuo, ma si ricollega alla posizione di questo all’interno del gruppo e, in buona sostanza, alla forza dell’organizzazione che c’è dietro di lui. Sparacio non cede l’estorsione, nel caso di cui sopra, perché ha paura di Surace, ma perché, secondo un calcolo di pura opportunità, ritiene più conveniente, nell’ambito degli equilibri interni all’associazione Costa, far proseguire un altro dei sottogruppi che questa componevano. Tutto ciò proprio perché quella richiesta di Surace era, o quantomeno si presentava, come espressione di un interesse di gruppo.
È, del resto, proprio l’esistenza alle spalle di Surace di una aggregazione di persone, al di là dell’episodio citato, che gli consente nelle diverse vicende di porre in essere forme di protezione mafiosa in tutto coincidenti con il paradigma più sopra delineato. Chirico, ricevute le telefonate minatorie, si rivolge a Surace in quanto lo conosce come il “boss a Provinciale” e, conseguentemente, lo ritiene in grado di intervenire sugli estortori e di mediare con questi (“nella zona si capiva perché, sa, Provinciale è un ambiente in cui le cose si sanno; nel momento, nell'82 era un boss, specialmente per quanto riguardava tutte ‘ste faccende qua, che sistemava le cose”). E, infatti, non solo dopo l’intervento dell’odierno collaborante cessano le telefonate minatorie, ma, in seguito all’accordo per il pagamento di una somma mensile, cessano del pari anche le molestie di più modesto rilievo provenienti da tossicodipendenti che circolavano nella zona. Tali molestie, nel corso dei circa undici anni durante i quali l’estorsione si protrae, di tanto in tanto tornano a manifestarsi. In tali casi Chirico non si rivolge alle forze dell’ordine, che del resto non potrebbero evidentemente fornirgli un supporto realmente efficace rispetto alla microcriminalità diffusa, ma sollecita i suoi estortori: “Guardate, proteggetemi meglio perché qua la sera si chiude il locale e mi chiedono soldi quando esco in macchina”. In seguito a tali sollecitazioni, previo ritocco in aumento dell’importo del pizzo mensile, la protezione viene “rafforzata” e il Chirico può continuare a lavorare tranquillo.
Si badi bene che l’estorsione in questione inizia nel 1982 e prosegue fino al settembre 1993, vale a dire fino a quando l’offeso, appreso dell’inizio della collaborazione con la giustizia di Surace, comprende che questi non può più vendere la sua protezione e sospende i pagamenti. Ciò significa che, anche durante la detenzione di Surace, protrattasi ininterrottamente per circa nove anni, e durante il successivo periodo di latitanza, l’offeso ha continuato a pagare a chiunque si presentasse a nome del suo referente, convinto, nel contempo, sia della permanente efficacia della protezione, sia della circostanza per cui nessuno avrebbe osato sostituirsi al collaborante, ritirando il denaro senza il consenso di questo. Tale convincimento, del resto, trovava un fondamento nel dato di fatto, direttamente riscontrato dall’offeso nei termini esposti, di un’efficacia sostanziale della protezione per tutto l’arco temporale in contestazione.
I caratteri dell’estorsione mafiosa, nella quale l’assoggettamento omertoso si traduce da parte della vittima nell’accettazione della protezione da parte della consorteria criminale, si rinvengono in maniera ancora più evidente nelle vicende relative alle due estorsioni ai danni dell’impresa Giuffrè. In questi casi, con riferimento ad entrambi i cantieri interessati, è stato attivato un vero e proprio servizio di guardiania nelle forma classica di cui si parlava. Surace, cioè, è stato pagato per sorvegliare i cantieri, in un caso con regolare assunzione. Tale compito egli svolgeva efficacemente, pur senza mai recarsi sul posto, senza mai esercitare un effettivo controllo. Nel caso dell’estorsione al cantiere in località San Michele, addirittura, tale rapporto inizia quando il collaborante si trovava già in carcere da qualche anno, mentre nell’altro cantiere la guardiania prosegue anche dopo l’arresto del suddetto, senza che ciò comporti alcuna modifica nell’atteggiamento dell’offeso o incida sull’efficacia della protezione. L’imprenditore Giuffrè, deponendo come teste nel presente giudizio, ha chiarito il senso della protezione mafiosa, che tale tipo di rapporto sottende, rendendo il concetto in maniera più lucida di qualsiasi elaborazione giuridica o sociologica: “Io sa perché ho accettato queste cose e queste cose qua? Perché ho risparmiato una cosa come intorno a 9 o 8 milioni al mese, propria glielo voglio precisare perché certe cose se vanno bene in un posto non possono andare bene in un altro. Lei sa benissimo che noi quando firmiamo questo contratto sottoscriviamo e diciamo che per guardiania mettiamo le guardie giurate, gliel'ho precisato quando mi hanno interrogato là, io avevo un lavoro di un miliardo e mezzo e se mi consente non potevo pagare 11 milioni e 500.000 lire al mese per avere la guardiania per 15 mesi, il tempo 15-16 mesi che ho fatto il lavoro, dovevo andare a pagare una cosa come 160 milioni. .... Era impossibile pagarlo, allora ci dovevo rinunciare al lavoro, non dovevo concorrere: è questo che voglio dire. Dico, se voialtri mettete delle barriere dove la gente ci deve stare dentro, se mi consente, dico questo non c'entra niente col processo, la gente ci deve vivere in quelle barriere perché se non può vivere deve evadere, senza discussione, con tutti i rischi che corre. Questa in sintesi la morale del fatto. Ora lei che mi vuole accusare che se io ho fatto invece i quello ho fatto quest'altro, io non avevo scelta in questa preciso momento”.
Gli episodi cui si è fatto riferimento sono quelli per i quali la ricchezza di emergenze dibattimentali meglio consente un’argomentazione di questo tipo. Lo schema delle vicende estortive qui attribuite al gruppo Mangialupi, tuttavia, è di fatto sempre lo stesso nei termini sopra individuati. Va, del resto, tenuto presente quanto in precedenza affermato circa il carattere certamente parziale, rispetto all’attività complessiva dell’associazione, dei fatti contestati. Il metodo esaminato nei fatti in esame, pertanto, deve essere considerato il metodo ordinariamente utilizzato nelle estorsioni dai componenti del gruppo. Ciò detto, riprendendo i concetti elaborati in via generale, deve essere riaffermato il carattere mafioso, a mente dell’art. 416-bis c.p., di tale metodo. In casi del genere l’intimidazione non deriva da una minaccia esplicita, esercitata solo nella fase iniziale e subito abbandonata, ma dal successivo intervento che consente, non la soddisfazione della richiesta iniziale, ma l’instaurazione di un rapporto stabile con l’offeso nel quale si concreta la descritta protezione. Tale intervento presuppone necessariamente che chi lo effettua faccia parte di una struttura articolata e come tale si presenti alla vittima così da rendersi credibile nel momento in cui mette in vendita la propria disponibilità a prevenire ulteriori molestie e, nel contempo, implicitamente prospetta che tali molestie si verificheranno, e sempre più gravi, qualora la protezione non venga accettata. Sono quindi l’esistenza e la forza dell’associazione, e non il singolo, a indurre la vittima a pagare (assoggettamento) e a non ricorrere agli organi istituzionalmente preposti all’ordine pubblico (omertà). D’altra parte, affinché estorsioni del tipo di quelle in esame possano protrarsi per diversi anni, presupposto indefettibile è che in qualche modo la protezione venduta operi di fatto e che la pressione sull’offeso, nelle forme implicite descritte, venga mantenuta. È chiaro, infatti, che, nei casi all’esame del Tribunale, se gli estorti avessero subito ulteriori minacce da parte di altri soggetti o altre molestie ovvero avessero percepito che la forza dell’organizzazione criminale andava scemando, non avrebbero continuato a versare cifre mensili a Surace. Essi, anche ove non avessero inteso rivolgersi alle forse di polizia, avrebbero cercato sul mercato della criminalità organizzata nuovi e più efficienti canali, ripristinando quell’equilibrio tra paura e protezione sul quale si fonda il sistema mafioso. Se ciò non si è verificato è perché Surace, pur detenuto, disponeva di una struttura associativa, opportunamente relazionata con gli altri gruppi operanti nel territorio, che era in grado di mantenere il controllo della situazione senza necessità di particolari interventi. Il che spiega anche perché lo stato detentivo di Surace non induceva gli estorti a modificare il loro atteggiamento. L’esistenza di tale struttura, dotata di capacità operativa autonoma indipendentemente dallo stato di libertà del capo, era, infatti, per loro ben chiara, anche perché, opportunamente quanto discretamente resa manifesta. A titolo di esempio possono richiamarsi in proposito le dichiarazioni di Chirico il quale, menzionando taluni degli odierni imputati come persone che accompagnavano i vari esattori, ha chiaramente affermato che era conoscenza dei rapporti di costoro con il Surace.
Hanno sostenuto i difensori che tali estorsioni non potrebbero essere prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’associazione in quanto iniziate prima della sua costituzione e riferibili al solo Surace, tanto che tutti i proventi delle stesse erano stati interamente consegnati a questo. Entrambi gli assunti sono privi di consistenza in relazione a quanto fin qui esposto. È chiaro che per quelle estorsioni iniziate in epoca anteriore alla costituzione del gruppo, la forza di intimidazione che induce le vittime a pagare promana, in tale momento, dalle consorterie criminali nelle quali il Surace era all’epoca inserito. Va considerato, però, che tale capacità di intimidazione si è perpetuata, nelle forme che sono state ampiamente discusse, ben oltre il momento in cui nasce il gruppo Mangialupi per giungere, come nel caso dell’estorsione ai danni di Chirico, fino all’inizio della collaborazione di Surace. Nel momento in cui gli estorti, pur essendosi già dissolta l’associazione Costa e pur essendo Surace ristretto in carcere, continuano a pagare, è evidente che la forza intimidatrice che essi percepiscono è quella del gruppo che al predetto fa capo. Quanto, poi, al carattere personale delle estorsioni, una tale impostazione è in questi termini inaccettabile. Il mafioso non può esistere senza la mafia. È dunque impossibile che Surace possa aver commesso i fatti di cui si discute senza aver dietro un’organizzazione e senza che questa si sia mossa all’unisono con lui. Su tale presupposto, è del tutto irrilevante che, in considerazione dello stato detentivo del capo, gli associati abbiano deciso di consegnargli interamente il provento di talune estorsioni. Riscontrato il metodo mafioso, tali estorsioni non possono che essere riferite all’associazione, indipendentemente da chi si sia materialmente avvantaggiato del ricavato delle stesse.
Non sposta i termini della questione l’estorsione al supermercato 3/A che è l’unica di quelle contestate a distaccarsi dallo schema delineato. In questo caso, infatti, l’azione estortiva inizia con un assalto plateale da parte di un gran numero di persone e con un danneggiamento che certo non ha i connotati simbolici di quelli riscontrati in taluni degli altri episodi. L’istruttoria, tuttavia, chiarisce agevolmente che la necessità di una manifestazione di questo tipo da parte dell’associazione non dipende dall’esaurimento della carica di intimidazione autonoma del sodalizio, ma dalla necessità di questo di marcare la propria presenza, più che verso l’esercizio commerciale, nei confronti della cosca catanese che, secondo i collaboranti escussi nel presente giudizio, offriva protezione alla vittima. In questa prospettiva la vicenda in questione corrobora la qualificazione dell’associazione nel senso di cui sopra perché dimostra che la forza della stessa era tale nel territorio messinese da consentirle di confrontarsi impunemente anche con un gruppo organizzato di notorietà nazionale, qual è quello facente capo al boss catanese Nitto Santapaola. Si è già evidenziato, in ogni caso, come l’esercizio episodico della violenza o della minaccia, in luogo dell’intimidazione latente, sia del tutto compatibile con la struttura dell’associazione mafiosa.