6.4 Le aggravanti dell’art. 416-bis c.p. e quelle correlate alla natura mafiosa dell’associazione. Il reato sub 2
Sussiste certamente l’aggravante di cui all’art. 416-bis, co. 4° c.p., posto che è del tutto pacifica la disponibilità di armi da parte dell’associazione, essendo state le stesse utilizzate per l’esecuzione di rapine per tutto l’arco temporale oggetto della contestazione. È evidente a questo riguardo che il giudizio di insussistenza del reato sub 82 non esclude la configurabilità dell’aggravante in quanto il fatto contestato riguardava in quel caso specifici canali di approvvigionamento e in sé non esclude che le armi direttamente riscontrate in occasione dei singoli reati siano pervenute al gruppo per vie e in momenti diversi. L’aggravante va ritenuta a carico di tutti gli imputati condannati per il reato associativo in quanto, tenuto conto delle attività prevalenti del sodalizio, nessuno di essi poteva ignorare, se non per colpa, l’esistenza delle armi. Ai fini in esame, poi, non è necessario indagare se ciascuno degli associati abbia materialmente detenuto dette armi ovvero sia stato coinvolto nel loro acquisto o nella loro custodia (v. Cass. 6 agosto 1996, Trupiano).
La ritenuta disponibilità di armi integra l’aggravante in parola, ma non il reato contestato al capo 2 della rubrica. Per configurare il reato di porto e detenzione di armi a carico dei singoli associati, infatti, è indispensabile la prova che le armi siano nella disponibilità di ciascuno di essi e non semplicemente dell’associazione (v. Cass. 17 febbraio 1991, Lauro). Nella specie, a fronte di una contestazione assolutamente generica e relativa a tutto l’arco temporale della vita del sodalizio, le uniche prove di detenzione di armi riferibili ai singoli derivano dalla prova degli episodi specifici (rapine ed estorsioni) nell’ambito dei quali si riscontrano già autonome contestazioni di tali fatti. Nell’assoluto difetto di ulteriori indicazioni di comportamenti sussumibili nella contestazione sub 2, da tale reato tutti gli imputati vanno quindi assolti perché il fatto non sussiste.
Insussistente è l’aggravante di cui all’art. 416-bis, 6° co. c.p.. Questa presuppone che tra le finalità dell’associazione vi sia quella di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche” e che i proventi dei delitti commessi vengano utilizzati per attuare tale finalità. Nel caso in esame non risulta che l’associazione Mangialupi in quanto tale abbia reinvestito in attività economiche lecite i proventi della sua attività criminale. Si è già detto che gli elementi in atti non consentono di ravvisare l’esistenza di risorse finanziarie dell’associazione suscettibili di essere reinvestite. L’unico dato a questo proposito è rappresentato dal c.d. fondo cassa le cui finalità sono affatto diverse. D’altra parte, se è vero che taluni degli associati risultano aver avviato lucrose attività imprenditoriali, emerge pacificamente dagli atti che tali attività riguardano soltanto le famiglie Trischitta e Trovato senza alcuna compartecipazione degli altri membri dell’associazione.
Va ritenuta l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 con riferimento alle estorsioni di cui ai capi 6, 15, 16 e 17, uniche, tra quelle per le quali si pronuncia condanna, cui l’aggravante in parola, introdotta con D.L. del 13 novembre 1990, è applicabile in considerazione della data dei fatti e dell’epoca ultima fino alla quale le esazioni si sono protratte. Entrambi gli episodi, per tutto quanto esposto, si connotano come tipiche estorsioni mafiose, evidentemente commesse avvalendosi delle condizioni di intimidazione, assoggettamento e omertà previste dall’art. 416-bis c.p..
Per tutte le rapine per le quali viene ritenuta la partecipazione di soggetti condannati quali membri dell’associazione mafiosa, dovrà trovare applicazione, ove contestata, l’aggravante di cui all’art. 628, ult. co. n. 3 c.p..