7.2 Il giudicato formatosi in relazione
alla partecipazione all’associazione Costa
Comunque si intendano i rapporti tra il gruppo Mangialupi e l’associazione Costa, ad avviso del Collegio, l’esame della sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990 dimostra che l’organizzazione criminale giudicata con tale pronuncia comprendeva quella in contestazione nel presente giudizio, sia pure con sfumature parzialmente diverse da quelle qui prospettate e recepite. In quella pronuncia, in primo luogo, era già stata percepita, almeno nelle grandi linee, la struttura dell’associazione Costa come caratterizzata dalla presenza di diversi centri di poteri cui si riferivano aggregazioni di persone più o meno autonome. In questo contesto, con riferimento alla grande maggioranza delle posizioni comuni a questo e a quel giudizio, la Corte ha valutato, come elementi a carico degli imputati, le emergenze probatorie relative alla contiguità criminale con la persona di Surace Salvatore, quest’ultimo indicato, come più volte ricordato, come al vertice di un sottogruppo autonomo dedito prevalente al traffico di stupefacenti. La sentenza, poi, ha valorizzato, quale elemento confermativo dell’inserimento degli imputati nel clan Costa, le rapine commesse nel periodo di riferimento in concorso con altri soggetti accusati della partecipazione alla medesima consorteria nonché i rapporti interni tra i diversi soggetti, vale a dire gli stessi elementi che, per il medesimo periodo, dovrebbero dimostrare l’inserimento degli imputati nel clan Mangialupi. Considerato che il “gruppo Surace” di cui parla la sentenza non può essere altro che lo stesso cui si riferisce il collaborante nelle sue dichiarazioni, tanto che la composizione emergente da quella pronuncia, pur più ristretta e con qualche differenza, finisce per essere sovrapponibile a quella prospettata nel presente giudizio, gli imputati oggi chiamati a rispondere dell’appartenenza al gruppo Mangialupi sono stati già giudicati per tale condotta, pur considerata come espressione dell’inserimento dei medesimi imputati in un sodalizio di più ampia portata.
La giurisprudenza, in effetti, ha talora affermato che “la costituzione, da parte di un'organizzazione criminosa già operante, al fine di estendere il proprio campo di influenza, di un gruppo criminale associato che agisce in un determinato territorio con autonomia decisionale ed operativa, determina la configurabilità di una diversa ed autonoma fattispecie associativa” (così Cass. 29 settembre 1995, Allegretto). Tale massima, tuttavia, non si attaglia al caso di specie e non vale ad escludere l’operatività del giudicato come prospettata. In primo luogo, anche ove l’associazione in contestazione dovesse ritenersi del tutto autonoma dall’associazione Costa, la stessa sarebbe stata comunque già giudicata nell’altro giudizio, dovendosi valutare l’ambito della decisione in relazione ai dati fattuali presi in considerazione e non alla valutazione dei medesimi. È del tutto irrilevante, di conseguenza, come certi comportamenti degli imputati siano stati apprezzati nella precedente sentenza, nella misura in cui tali comportamenti sono gli stessi che vengono qui in considerazione ai fini della prova dell’appartenenza ad un’associazione per delinquere. Allo stesso modo irrilevante è che la Corte dagli evidenziati dati fattuali abbia colto e valorizzato profili di appartenenza al gruppo Mangialupi, piuttosto che elementi di autonomia conducenti all’assunto dell’esistenza di due distinti organismi criminali.
D’altra parte, secondo la ricostruzione della genesi del gruppo Mangialupi prospettata nella presente sentenza, non si riscontra nella specie la costituzione di un gruppo autonomo da parte dell’associazione Costa per estendere la propria area di influenza, ma il graduale distacco di un gruppo di persone dall’associazione madre nella quale tutti i partecipi del nuovo organismo erano inseriti. Anche sotto questo profilo, pertanto, sussiste un rapporto di continenza tra l’associazione Costa giudicata con la sentenza sopra richiamata e l’associazione mafiosa di cui si discute nel presente giudizio.
In forza di quanto sopra, l’esame del reato sub 1, per tutto il periodo che va dalla nascita del sodalizio al termine ultimo preso in considerazione nel primo procedimento (giugno 1985), è precluso dal giudicato nei confronti di tutti gli imputati la cui appartenenza al clan Costa è già stata valutata dalla Corte d’Appello. Non opera il giudicato, invece, nei confronti di coloro che in quel giudizio erano accusati di far parte di uno degli altri tre organismi criminali dei quali la sentenza ha riconosciuto l’esistenza. In tali casi, infatti, si tratta di associazioni per delinquere del tutto diverse da quella in contestazione per cui, in applicazione degli stessi principi or ora affermati, non sussiste alcuna interferenza con i fatti oggetto del presente giudizio, se non, parzialmente, sul piano probatorio, irrilevante ai fini della configurazione del giudicato.