7.3.10 Crupi Luciano

Di tale imputato fanno menzione nel presente giudizio soltanto Palermo e Surace. Il primo lo indica come tossicodipendente dedito allo spaccio di stupefacenti per conto di Trovato Antonino. Surace, confermando tale indicazione, ha spiegato che il rapporto in questione consisteva nel fatto che l’imputato “veniva usato e in cambio delle sue dosi doveva vendere altre dosi ... veniva pagato in dosi, non veniva neanche pagato in soldi”.

Tali indicazioni esauriscono le emergenze istruttorie valutabili nei confronti del prevenuto con riferimento all’accusa di partecipazione all’associazione. Il Crupi non è stato inserito in alcuno dei gruppi facenti parte della criminalità organizzata messinese sui quali ha statuito la sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990. I suoi precedenti penali non paiono significativi ai fini in esame in quanto l’unica rapina per la quale ha riportato condanna risale al 1980 e non può essere messa in relazione né con l’attività del gruppo del Surace, né con personaggi a questo appartenenti. Il precedente per spaccio di stupefacenti risalente al 1988 riguarda un’ipotesi di modesta gravità (art. 72 l. 685/75) tanto che la sanzione irrogata è stata contenuta nei limiti della compatibilità con la sospensione condizionale.

Anche a voler ritenere provati, sulla scorta delle dichiarazioni di Surace e di Palermo e del precedente specifico, i rapporti dell’imputato con Trovato e la sua dedizione al consumo ed alla vendita di stupefacenti, ciò non costituirebbe, in assenza di altri elementi, una prova della sua appartenenza all’associazione, del resto neppure affermata dai collaboranti. Basti qui richiamare quanto già evidenziato circa le condizioni alle quali un’attività continuativa di acquisto di droga da un gruppo organizzato, a fini di consumo e spaccio, può venire in rilievo per sostenere una condotta di partecipazione al medesimo sodalizio criminale. Tali condizioni non ricorrono all’evidenza nella fattispecie posto che, come detto, nulla è emerso a parte un rapporto di questo tipo ascrivibile all’imputato. Operano, poi, in favore del medesimo tutti i dubbi espressi in ordine alla riferibilità all’associazione Mangialupi di una tale attività. Nell’assenza di prove a suo carico Crupi Luciano va quindi assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.