7.3.11 Crupi Luigi

È chiamato a rispondere del reato sub 1 solo con riferimento al periodo dal marzo 1982 al 1984.

Nel corso del presente dibattimento Surace ha fatto menzione del nominativo dell’imputato solo dopo la contestazione del P.M. ed ha precisato che il Crupi, pur entrato a far parte del gruppo subito dopo la sua costituzione, era transitato nel clan Leo dopo un anno, un anno e mezzo circa. Il collaborante, però, non è stato in grado di chiarire in cosa l’inserimento organico del prevenuto nell’associazione si fosse concretizzato nel periodo suddetto. L’unico episodio menzionato al riguardo è rappresentato dalla rapina ai danni della gioielleria Cappetta dell’11 ottobre 1984, episodio questo contestato originariamente ai capi 40, 41 e 42 della rubrica, ma non esaminato in questa sede per effetto della separazione della posizione dell’unico imputato Cutè Giovanni.

La generica indicazione di Surace, ad avviso del Collegio, non è sufficiente a far ritenere la partecipazione all’associazione del Crupi così come contestata. In assenza di elementi concreti che dimostrino una continuità di apporto all’attività criminale del sodalizio, infatti, non può ravvisarsi nel comportamento dell’imputato quel minimum necessario per individuare un vero e proprio inserimento in una struttura organizzata. Nell’unico episodio riferito dal collaborante il contributo del Crupi al delitto è assolutamente marginale e compatibile con un contributo occasionale non necessariamente collegato ad una più ampia comunanza di interessi criminali. Per la rapina sopra menzionata, infatti, il Crupi ha riportato condanna definitiva per il reato di favoreggiamento personale. E, in effetti, lo stesso collaborante afferma che l’imputato non aveva preso parte al delitto, ma era stato arrestato mentre accompagnava Aspri Giuseppe da un ricettatore per vendere i gioielli asportati. Assunto questo in linea con quanto riportato nella sentenza in atti nella quale, motivando l’assoluzione del Crupi dal reato di rapina, si fa menzione dell’incompatibilità delle caratteristiche fisiche del prevenuto con la descrizione che dei due rapinatori avevano fatto i testimoni oculari.

A parte quanto sopra l’assunto accusatorio dovrebbe essere sostenuto dalle dichiarazioni di Turiano Antonino, che ha inserito l’imputato in una elencazione di persone appartenenti al clan Surace senza ulteriori specificazioni, e dalla presenza del Crupi in una baracca insieme a Surace e ad altri affiliati in occasione di una irruzione delle forze dell’ordine il giorno successivo alla rapina ai danni del deposito automezzi di Bisconte del 24 giugno 1983, contestata ad altri imputati al capo 33 della rubrica ed alla quale il prevenuto non ha comunque preso parte.

A fronte di tali indicazioni, in sé generiche quindi non determinanti ai fini della prova del reato associativo, sussistono altri elementi di contrasto con l’impostazione accusatoria che impongono l’assoluzione del prevenuto per insussistenza del fatto attribuitogli. La sentenza del 1990 ha assolto il Crupi dall’accusa di partecipazione al clan Cariolo fino al giugno 1985. Dalla motivazione emerge che tale indicazione, sia pure generica e riduttiva quanto alla sua posizione, proveniva in quel giudizio da Insolito e Iannelli, mentre Turiano aveva iscritto il prevenuto nel gruppo di Surace. Emerge, altresì, che, in occasione di una sua detenzione nel carcere di Messina, egli era stato ristretto nel reparto “camerotti”, “notoriamente riservato agli uomini del clan Cariolo”. Ora, il fatto che tali emergenze istruttorie non siano state ritenute sufficienti per una condanna, non esclude che in questa sede le due dichiarazioni sopra menzionate e la circostanza della collocazione carceraria vadano presi in considerazione quali indizi dell’appartenenza del prevenuto, nel medesimo periodo cui si riferisce l’odierna contestazione, ad un clan avverso a quello nel quale erano inseriti Surace e gli altri presunti affiliati all’organizzazione. Su tale presupposto, la prova a carico dell’imputato risulta ulteriormente indebolita con definitiva conferma del giudizio di insufficienza ai fini dell’affermazione di responsabilità. Va, inoltre, tenuto presente che il Crupi è stato scarcerato in data 2 settembre 1983, dopo un periodo di detenzione di circa due anni, e riarrestato il 13 ottobre 1984, per cui l’arco temporale cui potrebbe eventualmente riferirsi la sua partecipazione al sodalizio criminale nelle forme indicate dal Surace va circoscritto al periodo di poco più di un anno durante il quale egli è rimasto in libertà.

Irrilevanti sono per contro le dichiarazioni di Fresco e Palermo i quali attribuiscono all’imputato un ruolo di spacciatore di droga del quale Surace non fa alcuna menzione e si riferiscono, peraltro, ad un periodo successivo a quello oggetto di contestazione nel presente giudizio.