7.3.12 Cutè Alessandro

In esito al richiamato maxiprocesso è stato assolto in primo ed in secondo grado. Era indicato come componente del gruppo Costa con il grado di camorrista da Iannelli e da Insolito. La Corte ha rilevato l’assenza di precedenti per rapina, delitto nella cui commissione sarebbe consistito il suo ruolo nel sodalizio. Nella sentenza si dà atto, inoltre, di numerosi precedenti proscioglimenti, anche con formula dubitativa, anche in procedimenti per rapina. Nel presente giudizio è chiamato a rispondere del reato sub 1 con riferimento al periodo dal 1987 al 1990.

Surace ha sostenuto che l’imputato, pur a lui legato da rapporti di amicizia e avendo frequentato esponenti del gruppo quale fratello di Giovanni, non è mai stato inserito nell’organizzazione. Il Cutè si sarebbe limitato a qualche contributo occasionale come, in particolare, la rapina al Banco di Sicilia di Santa Teresa di Riva contestata al capo 73. Tali interventi, tuttavia, non erano determinati dall’adesione stabile all’attività dell’associazione, ma da circostanze contingenti (“forse aveva bisogno”). Fresco, pur indicando il Cutè come affiliato dal 1988 in avanti, puntualizza che l’adesione del medesimo non era caratterizzata da stabilità e continuità ed era per lo più determinata dal rapporto con il fratello Giovanni, indicato come organico ed esponente di rilievo del gruppo (“Lui entrava, usciva, cioè dato che era il fratello di Cutè Giovanni non stava stabilmente”). Anche Fresco, quando si tratta di indicare specifici episodi dei quali l’imputato sarebbe stato partecipe, si limita a richiamare la rapina di Santa Teresa di Riva.

Tale ultima rapina, tuttavia, è stata commessa il 28 maggio 1991, vale a dire in epoca successiva al momento individuato in rubrica come termine finale dell’affiliazione del prevenuto. È evidente, di conseguenza, l’irrilevanza del dato ai fini della prova del fatto, almeno nei termini di cui in contestazione. Va, poi, considerato che un singolo episodio, anche in rapporto all’ambiguità delle dichiarazioni dei due principali collaboranti, non può costituire in assoluto, in assenza di altri dati significativi, una prova determinante per la configurazione della condotta di partecipazione in capo all’imputato.

Per il resto, tutti i controlli di polizia che hanno coinvolto il Cutè, come pure l’episodio avvenuto in provincia di Milano già esaminato in relazione alla posizione dell’imputato Cosenza , non possono assumere rilevanza in questa sede in quanto anch’essi si sono verificati in epoca successiva al 1990.

Tenuto conto del tenore delle dichiarazioni sopra riportate, che, avendo origine diretta e proveniendo dagli esponenti di maggior spicco all’interno del gruppo, dovrebbero essere le più attendibili, non possono che considerarsi del tutto trascurabili i riferimenti alla persona del Cutè da parte degli altri collaboranti. Di Napoli, Arnone, Sparacio, Santacaterina  e Paratore, del resto, si limitano ad inserire l’imputato nel novero degli affiliati del Surace, o comunque di coloro che a questo erano vicini, senza poter specificare alcun fatto concreto dal quale desumere le caratteristiche di tale rapporto. Il solo Palermo, nel ribadire tale assunto, parla del Cutè, oltre che come rapinatore, come protagonista di un’estorsione ai danni di un fioraio di nome Venuti dal 1990 al 1994, ma, non avendo preso parte al delitto, non chiarisce in che modo sia venuto a conoscenza della circostanza, né quale sia stato nella vicenda il ruolo di Cutè. Si tratta, in ogni caso, di un episodio sul quale nessuna indagine risulta effettuata, non confermato da alcuno degli altri collaboranti, per il quale l’assenza di riscontro riguarda sia la sua materiale esistenza, sia la persona del prevenuto. Anche a voler attribuire al Palermo la massima attendibilità, poi, è del tutto evidente come, da un’indicazione di questo genere, isolata nel quadro complessivo dell’istruttoria e dissonante dalle altre voci circa l’attività del prevenuto, indicato da tutti gli altri come rapinatore, non possa trarsi il convincimento dell’effettiva partecipazione dell’imputato all’attività del sodalizio criminale. Va inoltre considerato che i precedenti penali del Cutè sono di modestissima gravità e certamente non in linea con l’assunto di uno stabile inserimento in un gruppo dinamico ed agguerrito come quello oggi al giudizio del Tribunale.

Dall’imputazione sub 1, per tutte le ragioni esposte, Cutè Alessandro deve quindi essere assolto perché il fatto non sussiste.