7.3.13 Galli Antonio

Tale imputato risponde unicamente del reato sub 3 e non di quello contestato al capo 1. L’accusa lo ritiene un concorrente esterno dell’associazione in quanto, in diverse occasioni, avrebbe collaborato con la stessa prestandosi a trasportare armi e droga, favorito dal suo status di Carabiniere in servizio che gli consentiva di eludere i controlli. In realtà, a tutto concedere, tali contatti del Galli con il gruppo, secondo quanto dichiarato da Surace e Fresco, non sarebbero andati al di là di una o due forniture di armi provenienti dalla Calabria. Il che, stante l’occasionalità del contributo, sarebbe già sufficiente ad escludere la configurazione del reato. Per altro verso tali trasporti di armi sono oggetto di specifica contestazione nei confronti del prevenuto al capo 82. Essendosi il Tribunale già espresso nel corpo della presente sentenza sull’insussistenza di tali fatti e sull’assenza di prova circa la partecipazione del Galli a vicende di questo tipo, non può che derivarne un giudizio di insussistenza anche con riferimento al reato in esame che nelle medesime vicende trova il proprio fondamento esclusivo. Per il resto gli atti offrono spunti circa l’attività criminale dell’imputato che, anche ove verificati, non fornirebbero alcuna prova di rapporti con il gruppo Mangialupi. Si tratta, infatti, di episodi, ivi incluso quello contestato sub 81 per il quale viene disposto un supplemento di istruttoria, che afferiscono a trasporti di droga e armi da parte del Galli, ma in favore di diverse organizzazioni criminali. Dal reato sub 3, conseguentemente, Galli Antonio deve essere assolto perché il fatto non sussiste.