7.3.15 Longo Salvatore

Risponde del reato sub 1 a partire dall’anno 1987 fino al maggio 1993. Nell’originaria impostazione accusatoria era indicato come organico dell’associazione e la sua impresa edile era stata descritta dal P.M. nel corso dell’esposizione introduttiva, se non come un’attività propria del gruppo, come influenzata in maniera consistente dal Surace e dai suoi accoliti tanto da ritenere che il fondo cassa dell’associazione avesse finanziato il pagamento di tangenti destinate a favorire l’acquisizione di appalti pubblici da parte della suddetta impresa. In esito all’istruttoria dibattimentale l’organo d’accusa ha rivisto tale impostazione e, nel motivare la sua richiesta di condanna, ha definito il Longo come concorrente esterno, individuando una sorta di mutua assistenza tra questo e l’associazione, ruotante attorno all’attività dell’impresa edile. Longo, cioè, da una parte avrebbe finanziato il gruppo di Surace e lo avrebbe sostenuto con piccoli favori, rendendosi disponibile ad ogni richiesta e offrendo agli associati un canale per contatti con esponenti politici, dall’altra, sfruttando l’aura derivantegli dalla vicinanza agli associati e talora avvalendosi di questi per esplicite minacce o per il pagamento di tangenti a funzionari pubblici, avrebbe alterato i normali meccanismi di mercato riuscendo ad aggiudicarsi illegittimamente alcuni appalti.

Ad avviso del Collegio le prove raccolte non consentono di affermare la sussistenza di un rapporto tra l’imputato e l’associazione come delineato dall’accusa. Gran parte degli elementi emersi, peraltro, anche a volerli ritenere provati, sarebbero comunque irrilevanti ai fini della dimostrazione della partecipazione all’associazione come del concorso esterno.

Nel maxiprocesso del 1986 l’imputato è stato giudicato e assolto, in primo ed in secondo grado, dall’accusa di far parte del clan Cariolo fino al giugno 1985. Nella sentenza della Corte d’Appello si dà atto della pregressa condanna del prevenuto per una rapina ai danni del consorzio autostradale A20 commessa il 3 settembre 1979, in concorso con tali Saraceno Angelo, Cambria Giuseppe e Cardillo Francesco, che costituisce, a tutt’oggi, l’unico precedente degno di nota a carico del Longo. Tale solo elemento non è stato ritenuto dalla Corte sufficiente riscontro all’accusa di Insolito Giuseppe, anche in considerazione del fatto che l’imputato aveva trascorso in carcere, in custodia cautelare e in espiazione della pena irrogatagli per la suddetta rapina, gran parte del periodo in contestazione in quel procedimento (dal 4 settembre 1979 al 10 maggio 1985). Durante tale detenzione l’imputato aveva conosciuto, intorno al 1981, Fresco, con il quale aveva stretto un rapporto di amicizia e, successivamente, anche Surace. Riarrestato il 22 giugno 1985, proprio in seguito alla contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso conseguente alle richiamate dichiarazioni di Insolito, Longo è stato ammesso agli arresti domiciliari il 21 gennaio 1986 e rimesso in libertà il 31 luglio 1986. Dopo la concessione degli arresti domiciliari si è trasferito a Gioiosa Marea presso l’azienda agricola della famiglia Ruffo Matricani alle dipendenze della quale ha lavorato fino al mese di agosto 1987. Rientrato a Messina ha iniziato a lavorare nell’edilizia, dapprima con mezzi modesti quindi via via in maniera più organizzata. In questo periodo sarebbe venuto in contatto con la famiglia di Surace, che occupava un appartamento nello stesso stabile di quello dell’imputato, e avrebbe riallacciato i rapporti con Fresco. In questo contesto sarebbero maturati, nell’impostazione dell’accusa, quei comportamenti dai quali dovrebbe desumersi la stabile disponibilità a supportare l’attività dell’associazione che dovrebbe integrare il concorso nel reato contestato.

Va subito puntualizzato che né Surace e Fresco, né gli altri collaboranti sostengono che l’attività edile dell’imputato era in qualche modo collegata ad esponenti del gruppo ovvero che l’associazione aveva interesse alla medesima. È del tutto pacifico in atti che tale attività, comunque svolta, anche nell’interesse del genero Beninato, era un’attività propria del Longo, che la gestiva e ne traeva gli eventuali profitti in maniera del tutto autonoma senza renderne conto ad alcuno degli associati. Il fatto che l’imputato fosse un imprenditore edile, pertanto, anche a seguire pedissequamente le dichiarazioni dei due collaboranti, assume rispetto al reato associativo una valenza indiretta, nel senso che, con la disponibilità finanziaria ricavata dall’attività, egli avrebbe foraggiato le casse dell’associazione ricevendo degli aiuti occasionali che in nessun caso hanno alterato la completa autonomia dell’impresa dal gruppo criminale. Poiché tale circostanza emerge in maniera evidente dagli atti, è possibile sgombrare immediatamente il campo da tutti quegli elementi, emersi con diversa consistenza dall’istruttoria, che riguardano i rapporti dell’imputato con i funzionari dell’IACP. Anche ammesso che Longo abbia fondato sulla corruzione sistematica di tali funzionari la gestione della propria azienda ed abbia, nell’esecuzione degli appalti così ottenuti, frodato l’istituto simulando l’esecuzione delle opere, avvantaggiandosi magari della compiacenza di chi doveva controllarlo, tali circostanze sono del tutto irrilevanti ai fini della prova del reato contestato. In primo luogo, il fatto di avvalersi della corruzione di funzionari pubblici, ove effettivamente provato, è l’esatto contrario dello sfruttare l’assoggettamento diffuso derivante dall’appartenenza o dalla contiguità ad un’associazione mafiosa. In secondo luogo, fino a quando non si prova che sussiste tra l’impresa e l’associazione una rete di relazioni che porta a vedere la prima, se non come strumento della seconda, come uno dei canali di finanziamento e di penetrazione nel sistema economico, è impossibile trarre da comportamenti inerenti la gestione dell’impresa medesima elementi di prova dell’inserimento nell’organizzazione criminale.

Ciò che va utilmente esplorato è, invece, in che termini il prevenuto abbia supportato l’associazione Mangialupi e quali vantaggi egli abbia tratto dalla vicinanza agli esponenti di questa. È solo attraverso un’indagine di questo tipo che è possibile ricostruire i rapporti effettivi dell’imputato con il gruppo e formulare un giudizio circa la configurazione di tali relazioni, alternativamente, come partecipazione, concorso esterno o condotta irrilevante rispetto al reato associativo.

Surace ha sostenuto che il Longo, il quale nel corso della precedente detenzione aveva avuto dei contrasti con alcuni esponenti del clan Costa, si era avvicinato al gruppo Mangialupi verso il 1988, forte dell’amicizia che lo legava a Fresco. Da questo momento in poi l’imputato sarebbe stato aiutato nella sua attività imprenditoriale. Ciò si sarebbe concretizzato in minacce rivolte ad alcuni dei concorrenti delle gare di appalto bandite dallo IACP onde indurli a desistere ovvero a effettuare offerte che consentissero all’impresa del Longo l’aggiudicazione della gara. In cambio, l’imputato avrebbe versato denaro nel fondo cassa tramite Fresco e a Surace personalmente, avrebbe assunto alle sue dipendenze il figlio del secondo, si sarebbe reso disponibile a custodire qualche arma del gruppo.

Fresco ha aperto il suo intervento sulla posizione dell’imputato dicendo che era più che altro il Longo, vicino al collaborante e a Surace, a fornire aiuto agli associati e non viceversa. Aveva, infatti, effettuato lavori edili in una casa di Trovato Giovanni  come pure nel supermercato di proprietà di questo e della sua famiglia ed aveva assunto fittiziamente i figli di Surace (“per fare in modo di avere qualche registrazione”). Quanto alle attività proprie dell’associazione, il prevenuto, operando nella legalità, aveva fornito un contributo modesto: “Ha tenuto qualche pistola, ha fatto qualche nascondiglio”. Il ritorno di tale rapporto di amicizia con gli associati era rappresentato da un aiuto che il Longo aveva ricevuto nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Tale aiuto, secondo il collaborante, sarebbe consistito in minacce rivolte ad altri imprenditori in concorrenza con il prevenuto per l’aggiudicazione degli appalti dell’IACP; minacce che sarebbero state rivolte, su specifica richiesta dell’imputato, oltre che dallo stesso collaborante, da Giovanni Trovato  e Giorgio Davì. Richiesto di specificare modalità e vittime di tali interventi, tuttavia, Fresco ha dapprima dichiarato di non ricordare, successivamente, nel corso del controesame, è sembrato assurdamente trincerarsi dietro un non meglio precisato segreto investigativo e non ha fornito al riguardo alcun chiarimento.

Di tali presunti favori, nei quali si concreterebbe il contributo del Longo all’associazione, l’unico aspetto effettivamente provato, perché ammesso dell’imputato, è rappresentato dall’erogazione di somme in favore di Surace e della sua famiglia e dalla vicenda relativa all’assunzione quale manovale del giovane Surace Cono, figlio del collaborante. Che il denaro versatogli direttamente, in maniera saltuaria e in misura variabile tra £. 500.000 e £. 2-3.000.000 per volta, fosse destinato alla persona del collaborante, e non al gruppo, è lo stesso Surace ad affermarlo laddove riconduce i versamenti nel fondo cassa al tramite di Fresco e afferma espressamente che gli altri contributi venivano erogati in forza di un rapporto personale tra la sua famiglia e Longo (“Per quanto riguarda i rapporti a livello più privati, personali, cioè, ha fatto regali di somme a me, anche quand’ero detenuto li portava a mia moglie”). Il che è nella sostanza quanto riferito dall’imputato il quale ha, più o meno esplicitamente, ricondotto tali erogazioni ad un rapporto che, da un sostegno iniziale determinato dal vicinato e dalle precarie condizioni economiche della famiglia Surace, si era gradualmente trasformato in un’estorsione strisciante per effetto della quale il Longo continuava a versare le somme onde evitare di entrare in contrasto con un soggetto che conosceva come bene inserito nella criminalità organizzata. In ogni caso, è del tutto evidente che finanziare l’associazione è cosa ben diversa dall’effettuare versamenti in favore del capo della stessa. L’erogazione di denaro in favore di un singolo associato, o a maggior ragione del capo del sodalizio, può assumere rilievo se messa in relazione ad una controprestazione che il soggetto si attende dal gruppo, ma ha una valenza probatoria necessariamente diversa rispetto ad una continua sovvenzione che non è altrimenti leggibile che come adesione e sostegno agli scopi del sodalizio. Ora, anche a voler prescindere da tutti i dubbi prospettati in ordine alla consistenza del fondo cassa del clan Mangialupi, nella specie Fresco, il quale avrebbe riferito a Surace che Longo gli consegnava denaro da versare nella cassa comune, non ha fatto alcuna menzione della circostanza in dibattimento. Tale circostanza, dunque, non supportata da altri riferimenti, non può ritenersi provata, derivando unicamente da un’indicazione indiretta non confermata dalla fonte di riferimento.

Un favore personale nei confronti di Surace è, poi, anche l’assunzione del figlio Cono e il versamento di una parte della retribuzione nei confronti di questo anche dopo il licenziamento. È circostanza pacifica che Cono Surace non faceva parte del gruppo e che, almeno all’inizio del suo rapporto con l’imputato risalente al 1988/89, ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa. Stando a quanto dichiarato dal padre è solo in un secondo momento che il suo comportamento sul lavoro era divenuto inaccettabile per il Longo il quale continuava a pagarlo per evitare che continuasse a disturbare gli altri operai. L’imputato, a questo riguardo, ha confermato tale assunto, lasciando intendere che anche in questo caso il suo comportamento era determinato da una sorta di pressione che egli subiva da parte di Surace il quale, tramite la moglie, gli aveva mandato a dire, dopo l’assunzione di Cono, che poteva “stare tranquillo” in quanto aveva la sua gratitudine. Anche un rapporto di questo tipo, all’evidenza, non si concreta in un sostegno all’attività associativa, ma rimane in via esclusiva nell’ambito del vincolo personale tra l’imputato e Surace. La diversa interpretazione del P.M., per cui Cono sarebbe stato “l’anello di congiunzione” tra l’impresa di Longo e l’organizzazione, in quanto sarebbe stato incaricato dal padre di controllare un’impresa di grande interesse per il gruppo, non ha in atti alcun riscontro ed è anzi smentita da emergenze processuali inequivoche. Né Surace, né Fresco, in primo luogo, hanno attribuito tale significato all’assunzione di Cono. Il primo, anzi, con dichiarazioni che assumono una valenza favorevole all’imputato anche maggiore delle ammissioni di questo, ha esplicitamente attribuito la genesi del rapporto ad un sentimento quasi paterno che il Longo nutriva nei confronti del ragazzo (“Ma veramente più che lavorare non è che lavorava, il Longo se lo portava anche per levarlo da ..., diciamo, un pochettino da quell’ambiente di ragazzi un po’ malfamato”). È, poi, poco plausibile, se Longo deve considerarsi un associato o comunque un soggetto fedele al gruppo, che si sia affidato il compito di controllarlo ad un ragazzino del quale, a parte la parentela con il Surace, si sconoscono i rapporti con l’associazione nel suo complesso. Neppure è sostenibile che l’imputato abbia assunto Cono per rendere manifesto il proprio rapporto con il padre di questo onde sfruttarne l’aura criminale e la forza intimidatrice dell’associazione nell’esercizio della propria impresa. Se ciò fosse vero, a parte ogni altra considerazione circa l’idoneità allo scopo di una tale manovra, non si comprenderebbe per quale ragione, da una certa epoca in poi, il Longo avrebbe pagato il ragazzo pur di tenerlo lontano dai cantieri. In ogni caso, anche un’affermazione di tal genere non trova in atti alcuna conferma.

Le erogazioni di denaro e l’assunzione di Cono, pertanto, stanno sullo stesso piano della ristrutturazione della villetta di Giovanni Trovato . Si tratta di prestazioni effettuate nei confronti di singoli associati che possono assumere rilevanza per la prova della partecipazione all’associazione solo ove riconducibili a una sorta di rapporto sinallagmatico tra l’imputato e il sodalizio. Vengono quindi in rilievo le minacce sopra menzionate che taluni degli associati avrebbero compiuto, per conto del Longo, ai danni dei concorrenti dell’impresa. Che tali minacce si siano effettivamente verificate, tuttavia, è circostanza non provata. Surace ha individuato in proposito un’unica vittima nella persona dell’imprenditore Sulfaro, indicando la fonte della propria conoscenza nel figlio Cono e in Fresco, il quale ultimo avrebbe materialmente posto in essere le minacce. Fresco, tuttavia, come si diceva, si è limitato ad una conferma generica e non è stato in grado di indicare né le circostanze di tempo, luogo e modalità delle vicende menzionate, né i soggetti che avrebbero subito l’intimidazione. Il che impedisce al Tribunale una verifica delle sue asserzioni e per tutte le ragioni già ampiamente spiegate toglie ogni valenza probatoria a tali dichiarazioni. Surace Cono ha affermato che Longo e Fresco avevano “messo una pistola in faccia” al Sulfaro e che dopo tale episodio l’imprenditore era stato indotto ad accordarsi con l’odierno imputato nel formulare le offerte per le successive gare presso lo IACP, consentendo così all’impresa dell’imputato di espandersi, aggiudicandosi un numero sempre crescente di gare d’appalto. Per quel che è dato comprendere dalle sue dichiarazioni, tuttavia, Cono non era presente alla vicenda. Il fatto che non abbia spiegato come sia venuto a conoscenza della stessa toglie, pertanto, alla sua accusa gran parte della rilevanza. A parte ciò, è da escludere che le dichiarazioni dei due Surace possano sovrapporsi ed essere utilizzate l’una a riscontro dell’altra. L’ovvio rapporto di frequentazione tra padre e figlio, infatti, fa apparire dirompente il rischio di mancanza di autonomia delle accuse che si evidenziava in generale con riferimento alle chiamate di correo incrociate. In tal caso è altamente probabile che i due, nel corso della loro convivenza familiare, abbiano discusso dei fatti oggetto del presente processo ed abbiano, magari in perfetta buona fede, allineato le rispettive dichiarazioni, influenzandosi vicendevolmente. La minaccia ai danni del Sulfaro, del resto, trova una smentita nella dichiarazione della stessa vittima che, in sede di deposizione testimoniale, ha recisamente escluso la circostanza, affermando di conoscere da tempo il Longo e di essere in ottimi rapporti con questo. I funzionari dell’IACP escussi come testi, poi, hanno escluso di aver riscontrato anomalie nelle gare vinte dalle imprese in qualche modo collegabili all’imputato, salvo un caso in cui l’impresa Beninato aveva offerto un ribasso esorbitante palesemente al di sotto del limite di economicità dei lavori. È certo possibile, così come prospettato dal P.M. in sede di discussione, che il Sulfaro abbia taciuto per paura o per quieto vivere di essere rimasto vittima di una sopraffazione, come pure che i funzionari, magari per occultare proprie responsabilità, abbiano reso dichiarazioni mendaci. È un dato di fatto, però, che il Tribunale non dispone di alcun elemento per smentire tali deposizioni testimoniali, se non quello di credere sulla parola a quanto riferito, nelle forme sopra indicate, da Surace Salvatore e Surace Cono. Opzione questa che è contraria a qualsiasi principio di valutazione della prova, indipendentemente dalle considerazioni già svolte circa l’interpretazione da dare all’art. 192, co. 3 c.p.p..

Caduto l’unico riferimento concreto a prestazioni che l’imputato avrebbe ricevuto dall’associazione in contestazione, non esiste alcun dato probatorio che conforti l’assunto di un rapporto di scambio tra l’imprenditore Longo e il sodalizio criminale sul quale fondare, secondo l’impostazione teorica qui recepita, l’accertamento della condotta partecipativa. In difetto di tale prova, perde ogni valenza in tal senso anche il riferimento, assolutamente generico, dei collaboranti a favori concernenti l’attività specificatamente criminale dell’associazione. A questo riguardo, oltre a quelle di Fresco e Surace, vi sono le dichiarazioni di Palermo secondo il quale l’imputato, in caso di richieste provenienti da membri del sodalizio era sempre disponibile ad aderirvi, pur non venendo messo a conoscenza degli scopi volta a volta perseguiti (“Se gli chiedevamo, mettiamo, una macchina per trasportare qualcosa senza che lui sapeva ce la dava, non c’era nessun problema .... Se dovevamo portare qualcosa con la sua macchina, andavamo da lui: ‘dammi la macchina’ e ci dava la macchina”). Condotte di questo tipo, anche a volerle ritenere provate superando l’assenza di indicazioni concrete, stante il carattere assolutamente occasionale, sono all’evidenza in sé inidonee a far ritenere una partecipazione all’associazione. D’altra parte, poiché tale contributo non afferisce all’aspetto organizzativo del gruppo nei termini più sopra espressi, lo stesso non può integrare neppure il concorso esterno così come invocato dal P.M.. Palermo, inoltre, ha chiaramente espresso il concetto per cui tale contributo il prevenuto offriva perché, per paura o per opportunità, non poteva opporsi alle pretese degli associati, ma rimaneva del tutto estraneo agli scopi di questi tanto da non venire messo al corrente del disegno complessivo nel quale gli atti medesimi si inserivano. Da un esame complessivo degli atti, in effetti, il rapporto dell’imputato con il gruppo deve probabilmente leggersi in questi termini. Un recente studio sociologico che analizza i rapporti tra gli imprenditori e la mafia definisce due categorie generali capaci di rappresentare le diverse modalità delle relazioni in questione: gli imprenditori subordinati e quelli collusi. Premesso che per entrambe le categorie ciò che l’associazione mafiosa fornisce è la propria protezione intesa in senso ampio, per il primo tipo di imprenditori il rapporto con la mafia è fondato quasi esclusivamente sulla coercizione e sull’estorsione, per i secondi su legami personali di fedeltà o, più in generale, su un’adesione agli scopi del sodalizio. Spostandosi dal versante sociologico a quello giudiziario, tale classificazione è rapportabile alle figure dell’imprenditore partecipe dell’associazione (“colluso”) ed a quella dell’imprenditore vittima (“subordinato”). Nel caso del Longo, in effetti, l’esistenza di certi rapporti personali con esponenti di primo piano dell’associazione (Surace, Fresco, Trovato Giovanni ) connota di ambiguità i suoi comportamenti interferenti con l’attuazione del programma associativo. Nel momento in cui, però, a fronte di alcune prestazioni, neppure chiaramente riferibili al gruppo nel suo insieme, difetta qualsiasi prova del fatto che l’imputato si sia avvantaggiato del suo rapporto con l’associazione, il suo comportamento non può che essere considerato come dettato dalla soggezione mafiosa e, per tutte le ragioni ampiamente esposte, rimane estraneo alla fattispecie della partecipazione all’associazione come a quella del concorso esterno.

Va tenuto presente, peraltro, che la figura dell’imprenditore colluso presuppone che il soggetto non faccia mistero della sua contiguità alla mafia e che, anzi, si faccia vanto della stessa onde garantirsi, ad un tempo, la protezione dai clan rivali e dalla criminalità e la facilità di manovra nel rapporto concorrenziale con gli altri imprenditori che subiscono l’assoggettamento mafioso. Dall’istruttoria, invece, emergono anche dati di segno negativo rispetto al carattere adesivo del rapporto tra Longo e gli associati. Tali dati, proprio sotto l’evidenziato profilo, assumono necessariamente una qualche valenza probatoria. Santacaterina , che ben conosce l’imputato e lo ha frequentato anche nel periodo in contestazione, ha escluso nella maniera più assoluta che si trattasse di un soggetto inserito nel gruppo Mangialupi. Il collaborante, inoltre, ha sostenuto di aver raccolto le lagnanze di Longo circa continue richieste di denaro che gli pervenivano dalla moglie e dai figli di Surace. Sparacio, che pure ha dichiarato di conoscere il prevenuto, ha escluso di essere a conoscenza del suo inserimento nel gruppo Mangialupi, facendo salva la possibilità di rapporti di semplice amicizia con taluni degli associati. Arnone Marcello ha dichiarato di aver contattato il Longo, che riconosceva come estraneo alle consorterie criminali, per offrirgli protezione, nell’occasione rifiutata, in quanto aveva appreso che l’imputato aveva avuto “fastidi” nello svolgimento della sua attività imprenditoriale. Tale vicenda, collocabile nel 1990 e nel 1991, trova una parziale conferma nelle dichiarazioni del maresciallo Franza il quale ha affermato di aver ricevuto, più o meno nello stesso periodo, una denuncia orale da parte del Longo circa delle telefonate estortive pervenute presso l’utenza di uno dei generi e circa il rinvenimento di cartucce per pistola su un camion dell’impresa.

Residuano a carico dell’imputato le ulteriori dichiarazioni di Surace Cono secondo il quale Longo si sarebbe attivato per farlo rientrare a Messina, dopo il trasferimento in località protetta insieme al padre, lo avrebbe indotto ad incidere un nastro contenente affermazioni che screditavano il collaborante, lo avrebbe istigato ad uccidere quest’ultimo offrendogli del denaro e procurandogli una pistola. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni del tutto prive di riscontri in atti, non trovando nella specie neppure quella conferma indiretta da parte di Surace Salvatore che si è vista per l’episodio della minaccia all’imprenditore Sulfaro. Il Tribunale, peraltro, non ha elementi per valutare l’attendibilità generale di Surace Cono il quale, nel corso della sua torrenziale dichiarazione, è stato in grado di riferire quasi esclusivamente sulla posizione di Longo Salvatore, fornendo per lo più dichiarazioni confuse e farraginose, spesso visibilmente consistenti nell’elaborazione di notizie frammentarie qua e là orecchiate. La valutazione complessiva della dichiarazione di Surace Cono, del resto, denota in maniera evidente uno spessore decisamente basso sul piano personale come su quello criminale. Nello specifico l’unico elemento che è possibile valutare è rappresentato dalla circostanza per cui, quando il suddetto ha abbandonato la località protetta, aveva più di una ragione per farlo indipendentemente da un intervento esterno. Tant’è che egli si è rifugiato, non presso il Longo, ma presso la casa ove abitava una ragazza con la quale ha intrattenuto una relazione, mentre è pacifico che la ragione fondamentale della fuga dalla famiglia era rappresentata dal dissenso rispetto alla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal padre. Surace Cono, del resto, durante il periodo di permanenza a Messina ha, per sua stessa ammissione, posto in essere atti criminali che nulla hanno a che vedere con il gruppo Mangialupi e che prescindono del tutto dalla posizione di Longo il quale, ove davvero avesse inteso utilizzare il giovane per un’azione violenta o per una manovra di delegittimazione ai danni di un collaboratore di giustizia, si sarebbe ragionevolmente premurato di evitare, magari attraverso un adeguato sostegno economico, che il designato effettuasse modeste rapine, esponendosi al rischio di un arresto.

Ultimo aspetto da esaminare è quello che riguarda i rapporti con esponenti politici che il gruppo avrebbe avuto per il tramite di Longo. Si è già detto come dal presente giudizio tali rapporti non siano emersi in maniera certa. Per quanto riguarda la posizione dell’imputato, può aggiungersi che Surace Cono – le cui dichiarazioni sul punto raggiungono il livello massimo di confusione e di approssimazione – nella sostanza afferma soltanto che il prevenuto ha fatto campagna elettorale in occasione di alcune consultazioni non meglio precisate e che da tale attività confidava di trarre vantaggio per l'assegnazione degli appalti da parte dell’IACP. Fatti questi, all’evidenza, del tutto irrilevanti ai fini della prova del reato associativo. Surace Cono,  pur affermando una cointeressenza del padre in tali attività, non è in alcun modo di chiarire in che modo ciò si realizzasse in concreto. Surace Salvatore, per parte sua, afferma in primo luogo di non avere contezza diretta di alcunché in proposito, rifacendosi a notizie apprese dal figlio. Parla, poi, di versamenti di denaro, alcuni dei quali effettuati per il tramite del Longo, non confermati da Cono in dibattimento. Fresco – che pure, secondo Surace Salvatore, sarebbe stato pienamente coinvolto in attività di questo genere – nel suo riferimento ad una campagna elettorale effettuata dal gruppo in favore di un esponente politico non indicato nominativamente, non fa alcuna menzione di un contributo dell’odierno imputato.

In conclusione, nell’assenza di qualsiasi prova del suo inserimento organico nell’associazione ovvero di condotte inquadrabili nella fattispecie del concorso esterno, Longo Salvatore deve essere assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.