7.3.16 Morgante Antonino
Palesemente carente è la prova dell’appartenenza di tale imputato all’associazione Mangialupi. Lo stesso non è indicato come associato né da Fresco, né da Surace. L’unico dei collaboranti a far riferimento al Morgante è Palermo secondo il quale egli avrebbe gestito per conto dell’associazione una casa da gioco clandestina vicino al “Ponte Americano”. Dopo un periodo in cui tale tipo di attività sarebbe stata curata da La Valle Domenico, si sarebbe deciso di estromettere quest’ultimo e di affidare la responsabilità del gioco d’azzardo appunto al Morgante il quale avrebbe percepito una quota dei proventi di tale attività. In qualche caso, poi, l’imputato avrebbe anche riscosso somme di denaro dalle vittime di non meglio precisate estorsioni.
La sola dichiarazione di Palermo è insufficiente all’affermazione di responsabilità in quanto priva di qualsivoglia riscontro in atti e smentita dagli altri collaboranti i quali, pur facendo riferimento all’attività delle case da gioco gestite dall’associazione e palesando piena informazione sulla medesima, non nominano il prevenuto tra i soggetti coinvolti. Le accuse del Palermo, peraltro, appaiono generiche e poco circostanziate anche rispetto all’individuazione della persona dell’imputato. Il certificato penale del prevenuto, poi, annovera un unico precedente degno di nota, per rapina, risalente al 1980, irrilevante ai fini della prova del reato associativo sia per l’epoca, sia per le caratteristiche del fatto in rapporto all’attività attribuitagli da Palermo. Va, infine, evidenziato che il prevenuto non è contemplato nella mappa della criminalità organizzata messinese disegnata dalla sentenza del maxiprocesso del 1986.
Consegue a tutto quanto esposto l’assoluzione di Morgante Antonino dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.