7.3.17 Nunnari Gioacchino

Risponde del solo capo 3 della rubrica. La sua posizione è assimilabile a quella di Galli Antonio . L’unico rapporto che Surace gli attribuisce con il gruppo Mangialupi è rappresentato dall’aver fornito al gruppo le informazioni per la rapina da perpetrare ai danni di una vettura blindata dell’Istituto “Città di Messina” così come contestato al capo 65 della rubrica. Escluso, per le ragioni esposte nell’esame dell’episodio, che l’imputato abbia commesso la rapina in concorso con taluni dei componenti dell’associazione, resta da valutare se quell’attività attribuitagli dal Fresco (aver contattato il collaborante e gli altri proponendo loro l’esecuzione del delitto) giustifichi una condanna per il concorso esterno nel reato associativo. La risposta non può che essere negativa posto che il carattere assolutamente isolato di tale contatto, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino in qualche modo la disponibilità da parte del Nunnari ad operare nella stessa maniera in altre occasioni, non consente di attribuire all’episodio una valenza diversa da quella propria del fatto nella sua nuda materialità. Anche ove, per avventura, la rapina fosse stata veramente commessa con il concorso degli associati, tale solo fatto, in assenza di prova della collocazione dell’apporto dell’imputato in un ambito più ampio, escluderebbe all’evidenza la configurabilità della fattispecie associativa sotto qualsiasi forma. Surace, del resto, rettificando la dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari nella quale aveva fato riferimento a diverse occasioni nelle quali il Nunnari aveva consentito la perpetrazione di rapine, ha precisato in dibattimento che l’episodio suddetto era l’unico che coinvolgeva l’imputato e che, anche con riferimento alla rapina ai danni del Banco di Sicilia di Giammoro (capo 36), non era stato il Nunnari a fornire il supporto informativo diversamente da quanto affermato in un primo momento. Il Nunnari deve quindi essere assolto dal reato sub 3 perché il fatto non sussiste.