7.3.19 Parisi Stellario

Il nome di tale imputato è stato fatto, peraltro in seguito alla contestazione del P.M., solo da Palermo che, più che come associato per delinquere, lo ha indicato come tossicodipendente ed acquirente di droga da Trovato e dal suo gruppo. Il collaborante, inoltre, non è stato in grado di specificare la propria accusa giustificandosi con il fatto che l’imputato “aveva da fare direttamente con Trovato”. Per il resto gli atti non offrono alcun elemento che consenta di sostenere l’ipotesi della partecipazione del Parisi all’associazione. Surace e Fresco, come detto, non hanno neppure nominato il prevenuto. Gli altri collaboranti non sono stati in grado neppure di fornire quella indicazione generica rilevata in altri casi. Il Parisi non era tra gli imputati del processo conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990. L’unico precedente significativo dell’imputato riguarda una violazione della disciplina sugli stupefacenti risalente al 1987. Tale precedente, tenuto conto del residuo materiale istruttorio raccolto e dell’assenza di elementi che consentano di rilevare il contesto nel quale la vicenda si è verificata, non può venire in considerazione ai fini della prova del reato associativo. Si tratta, in ogni caso, di un episodio isolato in sé insufficiente a dimostrare quella continuità di rapporti che sola potrebbe consentire, almeno in astratto, la configurazione di una fattispecie associativa.

Anche il Parisi, in conclusione, deve essere assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.