7.3.1 Aspri Benedetto

È indicato come vicino a Surace ed appartenente al gruppo da questo diretto praticamente da tutti i collaboranti escussi nel presente dibattimento.

Secondo Surace l’imputato era entrato a far parte del gruppo fin dalla sua costituzione con compiti prevalenti di rapinatore, mentre in un secondo tempo si era avvicinato a Trovato Antonino con il quale commerciava in stupefacenti.

La Torre gli attribuisce compiti di rapinatore e spacciatore di droga. Questi ha sostenuto che nel 1987 l’imputato trafficava in droga insieme a Trovato Antonino tanto che sovente si recava a casa di quest’ultimo per discutere di consegne da effettuare. Nel corso del controesame, rispondendo ad una domanda circa i suoi contrasti con Cannaò  Giuseppe, La Torre ha poi spiegato che, prima di intraprendere azioni violente contro esponenti della banda, quale egli considerava il Cannaò, avrebbe dovuto necessariamente consultare gli esponenti di vertice della stessa, tra i quali, appunto, l’odierno imputato. Per la medesima ragione sempre con Aspri Benedetto il collaborante aveva parlato per intercedere nei confronti di un tale Forgione che era sottoposto ad estorsione da parte del clan Mangialupi e che in un periodo non precisato non era stato in grado di pagare la somma convenuta.

Dei rapporti di Aspri con Antonino Trovato per lo spaccio di droga riferisce anche Di Napoli il quale sostiene di aver acquistato cocaina dall’uno come dall’altro dal 1992 in avanti. Lo stesso Di Napoli, inoltre, indica l’imputato come gestore di una bisca clandestina.

Analoga indicazione, sia pure assolutamente generica, dell’appartenenza dell’imputato all’associazione proviene da Arnone, Sparacio, Palermo e Ventura i quali assumono di aver diretta contezza dei suoi rapporti con Surace. Paratore conferma la circostanza attribuendo all’imputato una particolare dedizione al commercio degli stupefacenti. Assume, inoltre, che in occasione di un’estorsione che egli stesso aveva fatto ai danni di La Valle Domenico, era stato contattato da diversi esponenti del clan Mangialupi, tra cui Benedetto Aspri che aveva un rapporto di parentela con il La Valle, che lo avevano convinto a desistere dall’azione.

Anche Fresco indica l’imputato come dedito alle rapine ed al commercio di droga insieme a Trovato. A parte gli episodi in contestazione, indica una rapina ai danni di un ufficio postale di Reggio Calabria avvenuta nel 1992 ed una ai danni di un portavalori in via S. Cecilia a Messina, tra quelle cui il prevenuto avrebbe preso parte insieme allo stesso collaborante e ad altri esponenti del gruppo come Smedile Giuseppe e Cutè Giovanni. Altra attività svolta dall’imputato per conto del gruppo sarebbe poi consistita nel ritiro di una somma mensile, in alternativa al fratello Giuseppe, versata dal titolare della pasticceria Barbaro al villaggio Santo. Tali somme, peraltro, a detta del collaborante, venivano interamente consegnate ai familiari del Surace in considerazione del lungo periodo di detenzione cui questi era sottoposto. Il bar gestito da Aspri, infine, sarebbe stato uno dei luoghi di incontro consueti degli esponenti del gruppo nei periodi di libertà.

Santacaterina  si dice certo dei rapporti dell’imputato con il gruppo Surace e conferma le dichiarazioni di Fresco circa la partecipazione dell’Aspri alla rapina in via Santa Cecilia che aveva fruttato una notevole somma di denaro tanto da consentire all’imputato di acquisire, poco dopo il fatto, la gestione di un bar.

Turiano Antonino iscrive a pieno titolo il prevenuto tra i maggiorenti dell’organizzazione facente capo a Surace.

Le dichiarazioni dei collaboranti, almeno per la parte relativa ai rapporti dell’imputato con personaggi facenti parte del gruppo Mangialupi o comunque con questo a vario titolo collegati, trovano indiscutibile riscontro nelle dichiarazioni degli ufficiali di P.G. escussi in dibattimento e nelle relazioni acquisite agli atti. Tali fonti di prova evidenziano una continuità di frequentazioni con tali soggetti in linea con l’inserimento in un gruppo organizzato di cui parlano i collaboranti.

Nel presente giudizio l’Aspri viene riconosciuto responsabile del tentativo di rapina contestato al capo 48 della rubrica, commesso in concorso con Fresco, Cutè Giovanni e Trovato Alfredo  e risalente al 1987. La dedizione del prevenuto al traffico di stupefacenti per un arco temporale apprezzabile trova conferma nei due precedenti specifici, di gravità non trascurabile, risalenti rispettivamente al 1985 ed al 1988.

Con la menzionata sentenza della Corte d’Appello di Messina, confermativa sul punto di quella di primo grado, l’Aspri è stato dall’accusa di appartenenza alla famiglia Costa. Nella motivazione si fa riferimento, oltre che alle richiamate dichiarazione di Turiano ed alla mancata conoscenza dell’imputato da parte di Insolito Giuseppe, principale fonte di prova in quel procedimento, all’affermazione di Iannelli Rosario il quale, pur fornendone una errata descrizione delle caratteristiche somatiche, aveva indicato il prevenuto come affiliato di Surace. La sentenza definisce, poi, Aspri certo spacciatore di droga richiamando le deposizioni testimoniali di tali Sanò e Midiri.

Le fonti di prova sopra richiamate giustificano, ad avviso del Tribunale, l’affermazione di responsabilità di Benedetto Aspri per il reato sub 1. L’assoluta convergenza degli elementi a carico dell’imputato, nell’assenza di significativi dati di contrasto emergenti dagli atti, fa ritenere pienamente provato che il prevenuto è stato organico al gruppo criminale, tanto da apparire anche all’esterno come affiliato del Surace ed esponente di primo piano del gruppo, e si è prestato in diverse forme ad attività funzionali ai fini del sodalizio criminale. Gli elementi suddetti coprono tutto l’arco temporale oggetto della contestazione e forniscono decisivo riscontro all’accusa del Surace inequivoca nell’indicare Aspri come partecipe dell’associazione. Indiscutibile, perché conclamata alla luce dei richiamati precedenti e della sentenza sopra citata, l’attività di traffico di stupefacenti, gli assidui rapporti con altri soggetti certamente vicini a Surace e con lo stesso collaborante (già il 1° dicembre 1975 l’imputato era stato denunciato quale minore non imputabile per il furto di un’autoradio in concorso con Cutè Giovanni e Trovato Alfredo ), la condivisione degli stessi spazi carcerari come riferita dallo stesso imputato, gli episodi specifici riferiti dai collaboranti e l’ambito territoriale ove si collocava il centro dei suoi interessi dimostrano un rapporto articolatosi in forme ben più ampie della partecipazione ai singoli fatti criminali e una continuità di apporto agli scopi comuni decisamente sintomatica della sussistenza del vincolo associativo.

La condanna va limitata al periodo successivo al giugno 1985 posto che fino a tale epoca, per le ragioni esposte, il fatto contestato all’imputato deve ritenersi coperto dal giudicato assolutorio cui sopra si è fatto cenno.