7.3.20 Pellegrino Nunzio

In esito al maxiprocesso più volte menzionato tale imputato è stato assolto, in primo e secondo grado, dall’accusa di appartenere all’associazione Costa. La Corte d’Appello ha rilevato l’insufficienza della prova rappresentata dalle generiche dichiarazioni di Iannelli Rosario e dalla già esaminata accusa del Turiano in ordine alla perpetrazione della rapina ai danni del Banco di Sicilia di Giammoro, in concorso con i fratelli Surace e Aspri Giuseppe, come contestata al capo 36 della rubrica.

Coerentemente con quanto espresso in linea generale la pronuncia di cui sopra comporta la preclusione del giudicato per quella parte della contestazione sub 1 che va dal marzo 1982 al giugno 1985. La maggior parte delle emergenze istruttorie del presente giudizio, tuttavia, riguardano proprio tale periodo. Surace, infatti, indica il prevenuto come uno di quelli che erano inseriti nell’organizzazione fin dalla sua costituzione, collocata dal collaborante negli anni 1982/83, ma puntualizza che Pellegrino, dopo due o tre anni durante i quali si era dedicato al commercio di stupefacenti, si era allontanato e non aveva più fatto parte del gruppo. Allo stesso modo Fresco fa riferimento, fra i tanti, all’imputato, più che come associato, come inserito in un gruppo di persone che commettevano delle rapine insieme a Surace nel periodo in cui quest’ultimo era libero, vale a dire fino al novembre 1983. Nulla il collaborante può, invece, riferire circa il contributo fornito da Pellegrino negli anni successivi. Lo stesso Turiano, a ben vedere, come del resto già rilevato dalla sentenza sopra citata, non inserisce il prevenuto tra gli appartenenti al gruppo, ma si limita ad accusarlo di aver concorso con Surace nella rapina di Giammoro. Tale rapina, dunque, per la quale la responsabilità dell’imputato viene riconosciuta con la presente sentenza, costituisce l’unico fatto reato che i collaboranti attribuiscono al Pellegrino. Tale fatto è stato commesso l’11 luglio 1983 vale a dire nell’arco temporale coperto dal giudicato formatosi. Nel medesimo periodo ricadono, secondo quanto emerso dal dibattimento, gli unici controlli del prevenuto con soggetti in qualche modo riconducibili al clan Mangialupi o comunque vicini a Surace.

A fronte di tali dati, e in particolare dell’affermazione di Surace per cui l’imputato sarebbe uscito dall’associazione tra il 1984 e il 1985, gli atti non offrono alcun elemento che consenta di affermare la sussistenza del vincolo associativo oltre tale ultima data. Arnone, La Torre e Paratore hanno inserito il prevenuto nelle consuete elencazioni con dichiarazioni che possono benissimo riferirsi al periodo coperto dal giudicato e non a quello successivo. Sparacio, parlandone con analoga genericità, lo ha definito come un semplice fiancheggiatore senza ulteriori specificazioni. Palermo, infine, ha sostenuto che lo stesso era molto vicino ad Aspri Giuseppe e si occupava di rubare i mezzi e custodire armi in funzione delle rapine da commettere. Anche tale collaborante, però, non ha indicato alcuno specifico episodio in cui l’imputato avrebbe assunto tale ruolo, né ha specificato l’epoca in cui tale rapporto vi sarebbe stato. Egli, anzi, ha puntualizzato che Pellegrinouna volta era vicino a noi poi ne è uscito per il semplice motivo perché non voleva fare più niente”. Il che pare in linea con la sopra riportata dichiarazione di Surace e conforta nell’assunto per cui dopo il 1985 il prevenuto non ha più avuto alcun rapporto né con l’associazione, né con i singoli componenti del clan Surace. L’attuale incensuratezza dell’imputato, infine, sembra contrastare l’ipotesi di accusa di una affiliazione criminale protrattasi per circa undici anni.

Per tutte le ragioni esposte il Pellegrino va assolto dal reato ascrittogli sub 1 per insussistenza della condotta di partecipazione al sodalizio criminale, salva la declaratoria del giudicato con riferimento al periodo sopra specificato.