7.3.21 Scipilliti Francesco

Generica e contraddittoria è la prova dell’appartenenza di tale imputato all’associazione Mangialupi.

Alla dichiarazione di Surace che lo indica come associato con il compito di rubare i mezzi da utilizzare per le rapine, fanno da contrappeso le accuse di tutti gli altri collaboranti che, pur indicandolo come vicino al gruppo, individuano nello spaccio di droga l’attività esclusiva del prevenuto. Così Paratore, affermando di averlo conosciuto in carcere, accomuna lo Scipilliti ai fratelli Caleca  e a Pellegrino  quali soggetti dediti al commercio degli stupefacenti. Palermo lo definisce un semplice “simpatizzante” ed afferma che egli non aveva alcun ruolo all’interno dell’associazione e che, quando era divenuto tossicodipendente, era stato emarginato dalla stessa. Fresco, pur indicando il prevenuto come associato, sostiene che tale affiliazione era durata solo fino al 1986 o al 1987 in quanto, quando era divenuto tossicodipendente, lo Scipilliti, fino a quel momento utilizzato esclusivamente per lo spaccio di droga, non aveva più avuto alcun rapporto con gli associati. Ventura e Sparacio, infine, si sono limitati ad un’affermazione generica dell’appartenenza dello Scipilliti al gruppo Mangialupi.

Nessuno dei collaboranti è stato in grado di dare concretezza alle proprie accuse specificando singoli episodi criminosi dei quali l’imputato sarebbe stato protagonista o affermando di aver diretta contezza, sulla scorta di dati fattuali riscontrabili, dell’attività di spaccio attribuitagli. L’assunto di Surace circa il coinvolgimento dello Scipilliti in rapine, oltre che privo di qualsiasi riscontro in atti, è smentito da tutti gli altri collaboranti i quali nessuna menzione, neppure generica, hanno fatto di episodi di questo tipo. L’assenza di reati fine contestati nel presente giudizio come di precedenti penali per tale tipologia di reato costituisce, poi, un ulteriore elemento di smentita dell’accusa. In realtà, l’unico dato certo, in quanto testimoniato dal certificato penale, è che lo Scipilliti, nell’arco temporale in contestazione, si è effettivamente dedicato allo spaccio di stupefacenti tanto da riportare due condanne per fatti commessi nel 1985 e nel 1986. Anche a voler seguire i collaboranti superando tutti i rilievi di cui sopra, tuttavia, non sussiste alcun dato concreto che consenta di ricondurre tale attività a quella del gruppo Mangialupi né, men che meno, di collegare una condotta che non è andata al di là dell’acquisto e della cessione di stupefacenti alla partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Scipilliti Francesco, pertanto, va assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.