7.3.23 Scognamillo Gaetano

Il reato sub 1 viene contestato a tale imputato con riferimento al periodo dal 1990 al maggio 1993. Gli elementi confermativi dei sui rapporti con il gruppo Mangialupi, tuttavia, riguardano per lo più il periodo precedente. Va, poi, tenuta presente l’affermazione di Surace per cui l’imputato, pur essendo a lui legato da stretti rapporti di amicizia ed avendo occasionalmente commesso reati con gli associati, non faceva parte dell’associazione.

La sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990, confermando la decisione del giudice di prima istanza, ha assolto l’imputato dall’accusa di partecipazione all’associazione Costa reputando insufficiente una generica indicazione di Iannelli Rosario – che aveva inserito lo Scognamillo nel gruppo facente capo a Surace – nel silenzio di Insolito e nell’assenza di altre emergenze significative.

Quanto agli episodi di rapina ascrivibili al prevenuto, dagli atti emerge, in primo luogo, una fatto risalente al 3 aprile 1985, del quale si fa menzione già nella suddetta sentenza e per il quale Scognamillo ha riportato condanna definitiva. Tale delitto, tuttavia, risulta commesso in concorso con tale Fileti Bruno, ritenuto estraneo al clan Costa e certamente al gruppo di Surace, ed è già stato ritenuto irrilevante dalla Corte d’Appello ai fini della prova del reato associativo. Altre due rapine ascrivibili al prevenuto sono, poi, quella alla Banca di Credito Popolare di Messina, contestata al capo 50 e per la quale la responsabilità viene affermata con la presente sentenza, e quella, tentata, ai danni dell’agenzia di Letojanni del Banco di Credito Siciliano (capo 60 della rubrica), della quale l’imputato è stato già giudicato colpevole con sentenza definitiva. Tali ultimi due episodi, che potrebbero assumere rilevanza ai fini in esame perché commessi con alcuni dei soggetti appartenenti all’associazione, in quanto risalenti rispettivamente al 31 ottobre 1988 e al 28 marzo 1989, riguardano un periodo nel quale, secondo la stessa impostazione accusatoria, l’imputato non era stabilmente inserito nel gruppo.

I rapporti dello Scognamillo con Surace, poi, trovano in atti riscontro certo, ma con riferimento ad epoca di molto anteriore a quella cui si riferisce la contestazione. Al di là dell’indicazione dello Iannelli menzionata nella sentenza citata, basti evidenziare che, in occasione del processo cui il collaborante era stato sottoposto per la rapina ai danni del Banco di Sicilia di Giammoro dell’11 luglio 1983, secondo quanto risulta dalla sentenza in atti, lo Scognamillo aveva testimoniato in suo favore fornendogli un alibi falso, come confermato dalle stesse emergenze del presente dibattimento, tanto che il Tribunale, nell’affermare la responsabilità di Surace, aveva trasmesso gli atti al P.M. per procedere contro Scognamillo per il reato di cui all’art. 372 c.p..

Venendo ad esaminare episodi temporalmente collocabili nel periodo in contestazione, quello più rilevante è senza dubbio il fatto contestato sub 83, per il quale viene pronunciata condanna contro lo Scognamillo con la presente sentenza. Si è già detto, però, che, prestando fede alle dichiarazioni di Surace, nell’occasione l’imputato avrebbe acquistato una parte dello stupefacente per sé ed in società con Panarello , indipendentemente da uno stabile rapporto con il gruppo di Trovato Antonino cui la maggior parte della sostanza sarebbe stata consegnata. In ogni caso, a tutto concedere, il fatto può dimostrare un rapporto di Scognamillo con il suddetto Trovato con riferimento ad un’organizzazione del traffico degli stupefacenti la partecipazione alla quale, secondo quanto già affermato, non può comportare automaticamente un giudizio di appartenenza anche all’associazione di stampo mafioso. D’altra parte sia Di Napoli che, soprattutto, Palermo, collegano con piena cognizione di causa l’imputato a Trovato Antonino, affermando che Scognamillo forniva attivo supporto all’attività di questo, occupandosi sia, come nell’episodio contestato, dell’acquisto di grossi quantitativi da trafficanti di medio livello, sia dello spaccio al minuto della sostanza. Tali collaboranti, però, non indicano ulteriori competenze del prevenuto nell’ambito del gruppo e, pur quando lo definiscono come inserito nel medesimo, riconoscono di non avere contezza di significativi comportamenti estranei al contesto del traffico di stupefacenti.

L’episodio suddetto, pertanto, può venire in rilievo quale ulteriore conferma degli stretti rapporti tra Scognamillo e Surace anche nel periodo in contestazione – tanto che il primo conosceva il luogo di latitanza del secondo ed era in contatto con questo – ma non rappresenta, di per sé, un elemento significativo per la prova del reato associativo, specie tenendo conto che, come detto, lo stesso Surace esclude che tale rapporto si sia mai tradotto in una vera e propria affiliazione criminale.

Di maggiore interesse sono, invece, le dichiarazioni di Fresco. Questi ha menzionato lo Scognamillo come un soggetto a pieno titolo inserito nel gruppo e come stabilmente disponibile, anche nel periodo indicato in rubrica, a prestare ausilio alle attività degli associati. In particolare, il collaborante sostiene, con riferimento all’episodio costituente l’originario capo 22 della rubrica e poi oggetto di un provvedimento di separazione da parte del Tribunale, di aver incaricato proprio l’odierno imputato di contattare il titolare della concessionaria Nissan, che doveva essere incendiata per attuare una frode in danno dell’assicurazione, onde verificare se il proposito criminoso inizialmente concordato fosse da ritenere ancora attuale. Afferma, poi, che lo Scognamillo lo aveva qualche volta accompagnato a ritirare il prezzo dell’estorsione dal commerciante Chirico e lo aveva informato di alcune delle forniture di armi in favore del gruppo.

Ad avviso del Collegio, nella valutazione di tali dichiarazioni deve necessariamente essere tenuta presente l’esclusione dal novero degli associati sostenuta da Surace. Tale affermazione, pur con tutti i dubbi che in ordine alla stessa possono prospettarsi almeno per il periodo anteriore a quello in contestazione, può essere superata solo in presenza di dati concreti chiaramente indicativi di uno stabile inserimento dell’imputato nel sodalizio, al di là di quegli inevitabili rapporti derivanti dalla dedizione al traffico di stupefacenti. Si richiede, inoltre, un certo riscontro che consenta di togliere valenza all’affermazione del Surace, coerente con il quadro globale dei comportamenti ascrivibili al prevenuto quali emersi dall’istruttoria. Tali requisiti non si rinvengono nelle richiamate dichiarazioni di Fresco. A ben vedere, nel far riferimento alla presenza dell’imputato ad alcune delle riscossioni da Chirico, il collaborante non formula un’espressa accusa nei confronti del prevenuto rendendo dichiarazioni compatibili con una presenza occasionale senza coinvolgimento nel delitto. Riguardo alle circostanze inerenti la fornitura di armi, a parte quanto già osservato nell’esame del capo 82 sull’attendibilità delle indicazioni fornite, va tenuto presente che, secondo Fresco, Trovato Antonino aveva avuto un ruolo di primo piano nell’acquisto. Il che, stante i rapporti con quest’ultimo che lo Scognamillo aveva per il traffico di stupefacenti, può giustificare l’eventuale conoscenza dei dettagli circa le forniture indipendentemente dall’effettiva partecipazione all’associazione per delinquere. L’episodio relativo all’incendio della concessionaria Nissan, infine, è privo di riscontri in atti e coinvolge il prevenuto, così come raccontato da Fresco, per una frazione di modesto rilievo.

Né elementi decisivi possono trarsi dalle dichiarazioni degli altri collaboranti. La Torre, pur indicando l’imputato come associato, fa per lo più riferimento allo spaccio di droga laddove afferma di avere venduto stupefacente allo Scognamillo per portarlo in carcere a Surace e agli altri. Anche tale indicazione, peraltro, è riferita ad un periodo anteriore a quello in contestazione. Ventura conferma la dedizione del prevenuto allo spaccio di stupefacenti, attività che egli avrebbe svolto anche in carcere. Il collaborante, però, non riferisce alcun episodio di natura diversa dal quale trarre la conferma dell’ipotesi accusatoria nel senso sopra prospettato. Arnone e Paratore, infine, si limitano ad indicazioni generiche non rilevanti in rapporto al quadro complessivo delle emergenze istruttorie.

In conclusione, nell’assenza di significativi comportamenti riferibili all’arco temporale in contestazione, diversi dallo spaccio di droga, i soli rapporti di amicizia con il Surace e le accuse di Fresco come sopra riportate non sono sufficienti, difettando un riscontro obiettivo delle seconde a fronte del dato contrario evidenziato, a far ritenere la condotta partecipativa a carico dello Scognamillo il quale, pertanto, concordando con le conclusioni del P.M., va assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.