7.3.26 Trovato Alfredo
È chiamato a rispondere nel presente giudizio, oltre che del reato associativo e di quello contestato sub 2, di tre episodi di estorsione e di ben otto episodi di rapina, consumata o tentata, nonché della vicenda inerente l’acquisto di droga a Milano come contestata al capo 83. Con la presente sentenza viene dichiarato responsabile per l’estorsione ai danni del supermercato 3/A (capi 15, 16 e 17), per la tentata rapina all’ufficio postale di via Oreto (capi 48 e 49), per la detenzione di armi in relazione alla pianificata rapina al Banco di Sicilia di S. Agata Militello (capo 69) e per la rapina al Banco di Sicilia di Giardini Naxos (capi 70, 71 e 72).
L’imputato, condannato in primo grado, è stato assolto in appello con la sentenza del 23 aprile 1990 dall’accusa di partecipazione al clan Costa fino al giugno 1985. La motivazione della suddetta pronuncia dà atto delle accuse di Iannelli, Insolito e Turiano, rilevando che quest’ultimo lo aveva indicato, insieme ai fratelli Giovanni, Salvatore e Antonino, come inserito nel gruppo di Salvatore Surace. Rileva, tuttavia, l’assenza di significativi riscontri alle accuse posto che l’unico precedente per rapina, risalente all’11 novembre 1983, risultava commesso in Liguria, fuori dalla zona di influenza dell’associazione Costa, e in concorso con soggetti estranei alla stessa.
Già i fatti specifici ascrivibili al prevenuto oggetto di esame nel presente giudizio rappresentano, ad avviso del Collegio, un importante supporto all’ipotesi accusatoria in relazione al reato associativo. Tali episodi coprono un arco temporale che va dal 13 ottobre 1987 (data del tentativo di rapina all’ufficio postale) al 28 gennaio 1991 (data della rapina di Giardini), senza tener conto della successiva attività di riscossione effettuata con riferimento all’estorsione al supermercato 3/A. Il che testimonia, sul presupposto di base dell’esistenza di un gruppo organizzato, una continuità di apporto all’attività dello stesso enfatizzata nei quattro momenti venuti all’attenzione del Tribunale. Assunto quest’ultimo che trova ulteriore conferma nella circostanza per cui i reati suddetti sono tutti commessi insieme a soggetti certamente inseriti nell’associazione in contestazione e ritenuti partecipi della stessa con la presente sentenza ovvero emersi come tali dalle complessive risultanze istruttorie.
L’inserimento organico del prevenuto nell’associazione Mangialupi è, poi, affermata con forza ed in maniera unanime dai collaboranti escussi nel corso del dibattimento. Surace gli ha attribuito, al di là della partecipazione alle rapine, tutta una serie di fatti correlati all’attività dell’associazione e commessi, anche da minorenne, fin dalla costituzione del gruppo, per tutto il periodo in contestazione. In particolare, fra le altre cose, il Trovato avrebbe qualche volta rubato mezzi da utilizzare per le rapine, avrebbe fornito supporto alle attività criminali di alcuni degli associati, si sarebbe dedicato allo spaccio di droga insieme al fratello Antonino dal 1991 in avanti. Fresco conferma tale indicazione inserendo il prevenuto tra i personaggi più vicini a Salvatore Surace. In questo contesto afferma di aver commesso insieme al Trovato numerose rapine, anche al di là di quelle oggi in contestazione, e si diffonde sull’attività di spaccio di stupefacenti che l’imputato avrebbe posto in essere insieme al fratello Antonino e ad Aspri Benedetto . Lo indica, infine, come organizzatore dell’estorsione ai danni della pasticceria Barbaro oltre che come partecipe del già menzionato assalto al supermercato 3/A. La Torre ha indicato i fratelli Trovato, ivi incluso l’odierno imputato, come “reggenti” del gruppo Mangialupi nel periodo di detenzione di Surace tanto da affermare che negli ultimi tempi, poiché avevano allargato eccessivamente il territorio di influenza del gruppo e l’area delle loro attività, Sparacio aveva deciso di ucciderli. Proprio in forza di tale ruolo il collaborante si era rivolto anche a Trovato Alfredo per perorare la causa dell’imprenditore Forgione sottoposto ad estorsione dal gruppo secondo quanto già illustrato nell’esame della posizione di Aspri Benedetto. L’imputato, poi, era dedito allo spaccio di stupefacenti come La Torre aveva potuto direttamente constatare allorché, in occasione di sue visite in casa di Trovato Antonino per acquistare la droga, lo aveva notato diverse volte recarsi a ritirare la sostanza da consegnare ai piccoli spacciatori. Paratore, nel confermarne l’inserimento organico nel gruppo Mangialupi, ha riferito della particolare abilità dell’imputato nelle rapine, riferendo di un tentativo commesso insieme a lui ai danni della gioielleria Mirabile sul viale Europa. Si è già fatta menzione, infine, dell’indicazione di Turiano, esaminata anche nella sentenza del maxiprocesso del 1986.
Pacifici sono i rapporti del Trovato con vari esponenti del gruppo, risalenti ad epoca remota, come pure la precocissima manifestazione del suo talento criminale risultante dalle denunce risalenti al 1975 ed al 1977 per altrettanti furti, in concorso con Aspri Benedetto e Cutè Giovanni il primo e con il solo Cutè il secondo. L’imputato era presente in occasione dell’operazione di polizia del 25 giugno 1983, il giorno successivo alla rapina contestata al capo 33, in una baracca insieme a Surace Salvatore, Surace Francesco, Ventura Carmelo , Crupi Luigi , Aspri Benedetto e Pellegrino Nunzio . Risultano, inoltre, numerosi controlli di polizia dello stesso in compagnia di soggetti inseriti nel gruppo Mangialupi o comunque vicini a questo.
La specializzazione del prevenuto quale rapinatore trova conferma, oltre che negli episodi accertati nel presente contesto, nel già richiamato precedente relativo al fatto avvenuto in Liguria. Dal certificato penale, poi, risulta una condanna per spaccio di stupefacenti nel 1988 che riscontra l’accusa dei collaboranti circa la dedizione a tale specie di attività criminale.
Il complesso dei richiamati elementi di prova dimostra con certezza la partecipazione di Trovato Alfredo all’associazione nel periodo successivo al giugno 1985, rimanendo la fase precedente coperta dal giudicato assolutorio. L’accusa univoca proveniente da tutti i collaboranti escussi trova decisivo riscontro negli episodi accertati nel presente giudizio i quali, per il numero, per le caratteristiche, per la scansione temporale nella quale sono stati commessi, presuppongono una costanza di rapporti criminali riferibili ai medesimi soggetti e non possono essere visti come occasionali contributi determinati da saltuaria convergenza di interessi delinquenziali. In questo contesto la partecipazione all’estorsione al 3/A, che il Collegio vede come massima manifestazione della forza dell’associazione, riferita com’è ad un soggetto dedito prevalentemente alle rapine e allo spaccio di droga, costituisce indice rilevantissimo di una cointeressenza tra i vari personaggi che travalica i singoli episodi per avvolgere una attività delinquenziale di portata ben più ampia. Se a ciò si aggiunge una continuità di rapporti che attraversa un arco temporale di oltre dieci anni e che trova fondamento in solidi legami di amicizia e di parentela, risulta pienamente dimostrato l’inserimento stabile dell’imputato nella struttura organizzata. Il prospettato dubbio circa la riferibilità dello spaccio di droga all’attività dell’associazione Mangialupi non sposta i termini della questione. I dati evidenziati, infatti, confermano l’assunto dei collaboranti per cui il Trovato, pur dedicandosi anche agli stupefacenti, non ha trascurato di coltivare il proprio settore di specifica competenza nell’ambito del gruppo, supportando con piena adesione tutte le manifestazioni di quest’ultimo.