7.3.27 Trovato Giovanni
L’unanimità di indicazioni circa l’inserimento nel gruppo Mangialupi ad un certo livello già vista per Trovato Alfredo si riscontra per suo fratello Giovanni. Costui con la presente sentenza viene ritenuto responsabile delle estorsioni ai danni dell’imprenditore Chirico e del supermercato 3/A alle quali risulta aver preso parte attiva. Lo stesso, poi, risulta aver gestito, insieme a La Valle Domenico e per conto dell’associazione, delle bische clandestine negli anni dal 1989 al 1993. Nella prima estorsione, in particolare, giova ricordare la penetrante funzione dell’imputato che, secondo la dichiarazione dell’offeso, nel corso degli anni durante i quali le esazioni si sono verificate, accompagnava sovente gli incaricati di riscuotere il pizzo così rafforzando l’assoggettamento dell’offeso determinato dall’originario intervento del Surace. Nell’ambito della medesima estorsione, poi, va rimarcato l’intervento del Trovato volto ad indurre l’offeso a ritrattare quanto aveva già dichiarato alle forze dell’ordine. Sulla valenza dell’estorsione al 3/A e dello spettacolare assalto posto in essere non è il caso di ritornare.
Tutti i collaboranti, come si accennava, concordano nell’indicare il prevenuto come partecipe a pieno titolo dell’associazione. Surace lo inserisce addirittura tra i fondatori, assumendo di aver mandato un messaggio all’imputato quando questi, nel 1982, si trovava internato nell’ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto. In forza dei pregressi rapporti di amicizia e di compartecipazione criminale, cioè, Trovato sarebbe stato coinvolto dal collaborante nella formazione di un gruppo autonomo cui, solo in un secondo tempo, sarebbero stati chiamati gli altri soggetti. In questa veste, durante i periodi di detenzione del collaborante, era Trovato Giovanni a dirigere l’associazione. Così definito il momento in cui l’imputato aveva iniziato a far parte di un gruppo organizzato, Surace si dilunga nel descriverne l’attività criminale e i suoi rapporti con gli affiliati con riferimento sia all’epoca anteriore alla costituzione del gruppo, sia a quella successiva. In questo contesto il collaborante fornisce una grande massa di informazioni, anche in relazione ad episodi non oggetto di contestazione del presente giudizio, che, pur se difetta nella maggior parte dei casi un approfondimento delle singole vicende e un effettivo riscontro delle accuse, è rilevante ai fini in esame in quanto il dettaglio dell’indicazione con riferimento agli episodi specifici corrobora, complessivamente valutato, l’accusa di partecipazione all’associazione per delinquere espressa inequivocamente nei termini sopra esposti.
Prima delle costituzione del gruppo, a detta del collaborante, il Trovato si sarebbe reso protagonista di diverse rapine insieme a Ruggeri Pietro, la cui posizione è stata stralciata nel presente giudizio, alcune delle quali commesse a Milano. A questo proposito, almeno per uno degli episodi, il riscontro certo è rappresentato dal precedente risultante dal certificato penale, relativo alla rapina del 29 dicembre 1980 all’agenzia n. 5 del Banco di Sicilia per la quale Ruggeri ha riportato condanna definitiva e il Trovato assoluzione per vizio totale di mente. Altre due rapine sarebbero state commesse dall’imputato nei primi anni ‘80 alla Cassa di Risparmio a Messina e all’ufficio postale di via del Carmine a Contesse, con il concorso dello stesso collaborante e di Fresco nel primo caso, di Fresco e Ruggeri nel secondo. Altro episodio ascrivibile al Trovato e al Surace sarebbe, poi, il tentato omicidio di una tale Santoro, inteso “Gnagnà”, commesso su richiesta di Cutè Giovanni il quale intendeva fare un favore ad un suo amico, Selvaggio Nazzareno, la cui sorella era vittima di molestie da parte del predetto Santoro.
Surace definisce i suoi rapporti con il prevenuto come risalenti alla metà degli anni ‘70 e via via consolidatisi attraverso un comune percorso criminale che avviatosi dai furti in appartamento è giunto, tra rapine e fatti di sangue, a divenire un vero e proprio vincolo associativo di stampo delinquenziale. A comprova di tali rapporti il collaborante menziona l’assistenza che il Trovato gli avrebbe fornito durante la latitanza, tenendosi in continuo contatto con lui, andandolo a trovare a Milano e, almeno in un’occasione, procurandogli un alloggio a Villafranca per il tramite di tale Angelo Presti.
Il settore di principale attività del Trovato nell’ambito del gruppo è indicato da Surace, come del resto da tutti gli altri collaboranti, in quello delle estorsioni. Delitti questi comunemente posti in essere, in via pressoché esclusiva, da un sottogruppo composto anche da Cavallo , Palermo e Davì. La circostanza trova una conferma particolarmente pregnante da parte di Palermo il quale sciorina un lungo elenco di estorsioni alle quali il prevenuto avrebbe partecipato (fioraio Venuti, fotografo Feminò, macelleria dei fratelli Di Pietro, impresa edile Pettina, ristorante “La Risacca”, distributore di benzina di Piazza Trombetta). Se è vero che il collaborante nella specie non ha fornito particolari dettagli e che nessuno specifico accertamento risulta effettuato sui vari episodi menzionati, va tenuto presente che, almeno per due delle vicende suddette, sussiste conferma in atti, sia con riferimento alla materiale sussistenza dei fatti, sia riguardo al coinvolgimento di Trovato Giovanni. Dell’estorsione ai danni della macelleria Di Pietro parla anche Fresco il quale ha riferito che, per tale fatto, l’imputato ed il fratello Antonino erano entrati in contrasto con il clan Mancuso, il quale aveva in corso contro la medesima impresa un’analoga azione, e che solo l’intervento del collaborante aveva consentito una bonaria composizione. Riguardo all’estorsione ai danni del ristorante “La Risacca”, Palermo afferma che l’esercizio era stato fatto oggetto di richieste di denaro sia da Castorina e Di Blasi che dal gruppo Mangialupi. Era stato lo stesso collaborante, insieme a Trovato Giovanni, a iniziare una trattativa che si era conclusa con la spartizione dei proventi tra i due gruppi. Una conferma in proposito proviene da Ventura il quale afferma di aver saputo da Di Blasi che il titolare dell’esercizio, un tale Leonardi, si era lamentato con lui per i fastidi che gli procuravano nel locale quelli del “gruppo Surace”. Per far cessare tali non meglio precisati fastidi, il Leonardi, stando a quanto aveva detto il Di Blasi, si era risolto a pagare la somma di £. 2.000.000 mensili in favore, appunto, di Trovato Giovanni. L’accusa di far parte di un gruppo dedito alle estorsioni trova, poi, ulteriore supporto nell’episodio del 2 maggio 1989, commesso in concorso con Cavallo e Davì, per il quale l’imputato è stato prosciolto per infermità di mente. Giova, poi, ricordare il dettagliato racconto, già esaminato con riferimento all’imputato Cavallo , che La Torre fa dell’estorsione ai danni dell’imprenditore Bellinghieri nella quale, a detta di tale collaborante, sarebbe stato coinvolto anche Trovato Giovanni.
È utile, poi, fare menzione, se non altro per delineare la posizione del prevenuto rispetto ad altri gruppi criminali organizzati, dell’episodio, riferito da Surace e confermato da Paratore, che coinvolge quale vittima La Valle Domenico. Costui, stando al racconto dei collaboranti, aveva alle proprie dipendenze nella sua pasticceria Sciliberto Anna Maria, cognata di Paratore. Quest’ultimo, avendo appreso che il La Valle trattava male la ragazza, gli aveva fatto delle richieste estortive. Solo dietro interessamento degli esponenti del gruppo Mangialupi, tra cui l’odierno imputato, si era quindi risolto a interrompere l’estorsione dietro promessa di un miglior trattamento per la cognata.
Tra le altre dichiarazioni, per lo più generiche nell’indicazione del prevenuto, merita menzione quella di Sparacio il quale ha precisato che nel 1982 il gruppo Surace era “molto ristretto”, ma Trovato Giovanni ne faceva certamente parte. Può, poi, prendersi in considerazione, pur con tutte le riserve già espresse sull’attendibilità del dichiarante, l’assunto di Surace Cono, sul punto verosimile, per cui, durante la detenzione di Surace Salvatore, Trovato Giovanni frequentava casa sua e portava del denaro proveniente dalle estorsioni. Mancuso Giorgio, ancora, riferisce per scienza diretta dell’interesse dell’imputato per le estorsioni e dei rapporti del medesimo nello stesso contesto con Davì Giorgio.
Conferme ulteriori dei rapporti dell’imputato con il gruppo derivano, infine, dai controlli di polizia in compagnia di altri affiliati risultanti in atti e dai riferimenti alle riunioni all’interno del bar Galletta riferite dal teste Puglisi e dagli altri militi operanti escussi come testi nel presente dibattimento.
Riassumendo le complessive risultanze istruttorie, può dirsi provato che nell’arco temporale in contestazione il prevenuto ha posto in essere diversi reati, e in particolare estorsioni, sempre in concorso con soggetti appartenenti al gruppo Mangialupi. Nel medesimo periodo egli ha contribuito all’attività di una bisca clandestina che interessava la medesima associazione. Il tutto confortato da certi rapporti di frequentazione e di comunanza criminale con gli associati e, soprattutto, con Surace Salvatore. I riferimenti di tutti i collaboranti al ruolo assunto dal prevenuto all’interno del gruppo, i dettagli evidenziati circa il suo rango delinquenziale, il numero degli episodi accertati escludono che le manifestazioni criminali sopra descritte possano considerarsi frutto di un occasionale incontro tra individui dediti a delitti di questo genere e, non piuttosto, episodi rientranti nel generale programma di un’organizzazione stabile.
Trovato Giovanni deve essere, dunque, ritenuto a pieno titolo partecipe dell’associazione contestata sub 1. Opera anche nei suoi confronti, fino al giugno 1985, il giudicato formatosi in seguito alla sentenza del 23 aprile 1990 che ha dichiarato inammissibile l’appello del P.M. avverso la sentenza di assoluzione con formula ampia dall’accusa di partecipazione all’associazione Costa pronunciata nei confronti dell’imputato in primo grado.