7.3.28 Trovato Salvatore
Tale imputato è stato assolto in primo e secondo grado, con la sentenza più volte richiamata, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione Costa. La Corte ha rilevato l’assenza di riscontri alle dichiarazioni di Insolito, che lo aveva indicato come “sgarrista” vicino a Nello Valveri e dedito alle rapine, ed a quelle di Iannelli e Turiano, che lo avevano inserito nel gruppo di Surace come spacciatore di droga. A giudizio della Corte, le sole frequentazioni di alcuni degli associati, desumibili dai controlli di polizia, non potevano costituire un riscontro idoneo.
Il quadro probatorio emerso dal presente dibattimento a carico del prevenuto non è dissimile da quello già esaminato dalla Corte d’Appello. Qui, all’indicazione, tanto concorde quanto generica, della maggior parte dei collaboranti circa l’inserimento del Trovato nel gruppo Mangialupi, fa da contrappeso l’affermazione di Surace per cui l’imputato, nonostante fosse buon amico del collaborante e fratello di Antonino, Giovanni e Alfredo , tutti e tre inseriti ad un certo livello nella stessa organizzazione, era totalmente estraneo al gruppo (“Trovato Salvatore, cioè, era al di fuori completamente di questo gruppo; era in buoni rapporti, però non aveva .... né con questo gruppo e né con altri gruppi”). Dichiarazione questa in linea con quella di Sparacio secondo il quale l’imputato non si occupava di attività illecite, ma esclusivamente della gestione del supermercato di proprietà della sua famiglia. Anche Mancuso, poi, definisce l’imputato un “mezzo lavoratore”, non dedito a particolari attività criminali. Delle voci di segno contrario, tralasciando quelle che si limitano ad includere il prevenuto in un elenco degli associati senza ulteriori precisazioni, degna di menzione è, in primo luogo, quella di La Torre il quale sostiene di aver incontrato l’imputato in casa di Trovato Antonino che, anche con il fratello Salvatore, avrebbe operato nel settore degli stupefacenti. Salvatore Trovato, peraltro, sempre a detta del La Torre, si sarebbe anche occupato della gestione di una bisca per conto del gruppo. Anche Fresco ricollega l’attività del prevenuto allo spaccio di droga e fa riferimento, senza fornire particolari dettagli, ad un episodio, avvenuto probabilmente nella prima metà degli anni ‘80, che aveva coinvolto Ventura Carmelo e Crupi Luigi e un tale Marino di Palermo. Tale collaborante, inoltre, fa una fugace menzione del Trovato, non confermata da alcuno degli altri, con riferimento alla gestione delle case da gioco. Palermo, infine, attribuisce all’imputato l’unico ruolo di occuparsi della riscossione del denaro proveniente dalle estorsioni quando i fratelli si trovavano in carcere.
Nell’evidenziato contrasto di punti di vista tra i collaboranti, l’unico riscontro può essere individuato nel precedente per spaccio di stupefacenti risultante dal certificato penale. Si tratta di un episodio risalente al 1986, costituente peraltro il precedente più recente dell’imputato, e di gravità modesta tanto da essere qualificato ai sensi dell’art. 72 l. 685/75, ma che, stando a quanto emerso dall’istruttoria, avrebbe visto coinvolti anche Trovato Antonino e Carticiano Stellario. Tale sola vicenda, tuttavia, può fornire conforto all’assunto della dedizione dell’imputato al traffico di stupefacenti, ma non giova né a sostenere che tale attività fosse svolta in forma organizzata o comunque con adesione ad un gruppo stabile, né, men che meno, a configurare una condotta di partecipazione all’associazione mafiosa. D’altra parte sono già state prospettate le incertezze circa la possibilità di inquadrare condotte inerenti il traffico degli stupefacenti nel programma del sodalizio criminale.
Della riferibilità a Trovato Salvatore di condotte di tipo diverso inquadrabili nel programma associativo non sussiste, invece, alcuna prova in atti. Gli stessi collaboranti nulla di specifico hanno affermato circa l’attività del prevenuto, se si eccettuano la dichiarazione di Palermo e i riferimenti di Fresco e La Torre ai compiti inerenti le case da gioco. La prima dichiarazione, però, non è supportata da altri elementi ed è in contrasto con l’assunto dello stesso collaborante per cui le estorsioni venivano gestite da un gruppo ristretto i componenti del quale avrebbero potuto supplire al loro interno alla defezione di uno di essi senza necessità di rivolgersi ad una persona che, anche ove inserita nell’associazione, non aveva tale compito nell’organigramma del sodalizio. Le accuse inerenti il gioco d’azzardo, poi, sono generiche e di fonte indiretta e non hanno una pregnanza probatoria tale da giustificare di per sé l’affermazione di responsabilità per il reato associativo.
Evidenziato che nessuno dei reati fine dell’associazione è stato contestato all’imputato nel presente giudizio e che quello richiamato rappresenta l’unico precedente dell’imputato nel periodo in contestazione, ritiene il Collegio che Trovato Salvatore vada assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste, salva la declaratoria del giudicato per il periodo fino al giugno 1985. Il contrasto tra i collaboranti, relativo a dichiarazioni che, in un senso o nell’altro, hanno uguale grado di genericità, non può, infatti, essere risolto alla luce dei dati disponibili. In ogni caso, le caratteristiche delle dichiarazioni raccolte impediscono di prenderle in considerazione ai fini della prova del reato associativo se non previa ricerca di un riscontro fattuale certo che nella specie manca del tutto.